Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13169/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] « re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] « re estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 13169/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris