Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 28456/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 dicembre 2025, la Corte d’appello di Potenza haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di assegnibancari (di cui al capo b), dichiarando estinto, per intervenuta prescrizione, il reatodi truffa (capo a), originariamente contestato in primo grado, per cui eraintervenuta condanna; la pena è stata, di conseguenza, rideterminata in anni uno,mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,anche sub specie di travisamento di prova, in relazione all’erronea applicazionedell’art. 648 cod. pen., per non avere la Corte territoriale ravvisato nella condottadell’imputato la fattispecie delittuosa di appropriazione di cose smarrite.

Infatti, iltitolare del carnet di assegni bancari non aveva mai denunciato il furto dei titolimedesimi, né riferito, in sede di querela ovvero in fase di indagini o indibattimento, del furto degli assegni, avendo, peraltro, riferito della possibilità chei suoi collaboratori li avessero distrutti al momento dello smantellamentodell’ufficio.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,sospensione condizionale della pena, riabilitazione ed estinzione del reato.3.

Con motivi aggiunti in data 05/06/2026, la difesa espone la censura diviolazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 648 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è generico, oltre che reiterativo di doglianze giàadeguatamente disattese dai giudici di merito.

In particolare, il ricorrente non siconfronta con la motivazione della gravata sentenza, in cui la Corte territoriale,senza incorrere né in cadute logiche né nel lamentato travisamento di prova, haadeguatamente chiarito che, al momento della ricezione degli assegni da parte delVertuccio, i titoli erano stati già trafugati o smarriti ovvero compilati da terzi, ciòche ha trovato corrispondenza nella regolare e tempestiva denuncia della personaoffesa Giovannini.

La certezza della provenienza illecita degli assegni è stataraggiunta dai giudici di merito, con decisioni, sul punto, conformi (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) proprio a partire dall’immediata denunciapresentata dalla persona offesa, allorché la stessa veniva a conoscenza dellacircolazione di titoli collegati a un suo conto corrente già chiuso.

In motivazione,si è altresì puntualizzato come la persona offesa disconoscesse la firma di traenzaapposta sui titoli.

Nella sentenza di primo grado, si è specificato, inoltre, comedall’istruttoria non emergesse alcun contatto tra la persona offesa e l’imputato,tale da giustificare il possesso degli assegni da parte di quest’ultimo; il [OSCURATO:PERSONA] ha opportunamente inquadrato il caso in scrutinio nelle coordinateermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto diricettazione, ricordando che, ai fini della configurabilità di tale reato, la mancatagiustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce provadella conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016,Agyemang, Rv. 268643-01).In conclusione, devono ritenersi, pertanto, correttamente applicati al casodi specie i princìpi elaborati da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi dismarrimento di cose che, come gli assegni (ovvero le carte di credito o le cartepostepay), conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possessoaltrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare nonimplica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito; con laconseguenza che, colui che se ne impossessi senza provvedere alla suarestituzione, commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del benemediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazioneda parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020,Slavov, Rv. 278225-01).Si osserva, altresì, che l'inammissibilità del motivo in esame si estende aimotivi aggiunti, vertenti sull’asserita violazione di legge e sul vizio di motivazione,in relazione all’art. 648 cod. pen., e, ciò, a prescindere dal contenuto di questiultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazioneoriginaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01).3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza dellaCorte costituzionale valorizzata nel ricorso verte sulla riabilitazione, che non ricorrenel caso di specie, dove il reato è stato dichiarato estinto, senza che intervenisseanche pronuncia di riabilitazione.

Non può, quindi, trovare applicazione quantodeciso dalla Consulta, nella sentenza n. 32 del 2026, secondo cui (v. punto 6.3 del“considerato in diritto”) «l’intervenuta riabilitazione comporta l’estinzione di«ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sarà – una volta rimossa, inragione della decisione di questa Corte, l’automatica preclusione alla concessionedella sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto diriabilitazione – anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata nonpotrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164,quarto comma, cod. pen.».È certamente da ritenersi pacifico il principio secondo cui, in tema di sentenzadi patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni(secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, conriferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui siastata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenzache, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunquetenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (così già Sez.

U, n. 31del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529-01, ripresa da Sez. 6, n. 27589del 22/03/2019, P., Rv. 276076-01: «in tema di sentenza di patteggiamento,l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due ocinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersilimitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cuisia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualorasia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini dellavalutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine allaconcedibilità di un secondo beneficio»).Tuttavia, nel caso di specie, la precedente condanna, seppur risalente, allapena detentiva per il reato di bancarotta fraudolenta, di anni uno e mesi quattro,cumulata con la condanna attuale, supera il limite dei due anni.

Deve concludersi,pertanto, che i giudici di merito, nel denegare la sospensione condizionale dellapena, abbiano operato corretta applicazione del principio enunciato, nonché delcombinato disposto di cui agli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 163, 164, u.c., cod. pen.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 dicembre 2025, la Corte d’appello di Potenza haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di assegnibancari (di cui al capo b), dichiarando estinto, per intervenuta prescrizione, il reatodi truffa (capo a), originariamente contestato in primo grado, per cui eraintervenuta condanna; la pena è stata, di conseguenza, rideterminata in anni uno,mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,anche sub specie di travisamento di prova, in relazione all’erronea applicazionedell’art. 648 cod. pen., per non avere la Corte territoriale ravvisato nella condottadell’imputato la fattispecie delittuosa di appropriazione di cose smarrite. Infatti, iltitolare del carnet di assegni bancari non aveva mai denunciato il furto dei titolimedesimi, né riferito, in sede di querela ovvero in fase di indagini o indibattimento, del furto degli assegni, avendo, peraltro, riferito della possibilità chei suoi collaboratori li avessero distrutti al momento dello smantellamentodell’ufficio.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,sospensione condizionale della pena, riabilitazione ed estinzione del reato.3. Con motivi aggiunti in data 05/06/2026, la difesa espone la censura diviolazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 648 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è generico, oltre che reiterativo di doglianze giàadeguatamente disattese dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non siconfronta con la motivazione della gravata sentenza, in cui la Corte territoriale,senza incorrere né in cadute logiche né nel lamentato travisamento di prova, haadeguatamente chiarito che, al momento della ricezione degli assegni da parte delVertuccio, i titoli erano stati già trafugati o smarriti ovvero compilati da terzi, ciòche ha trovato corrispondenza nella regolare e tempestiva denuncia della personaoffesa Giovannini. La certezza della provenienza illecita degli assegni è stataraggiunta dai giudici di merito, con decisioni, sul punto, conformi (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) proprio a partire dall’immediata denunciapresentata dalla persona offesa, allorché la stessa veniva a conoscenza dellacircolazione di titoli collegati a un suo conto corrente già chiuso. In motivazione,si è altresì puntualizzato come la persona offesa disconoscesse la firma di traenzaapposta sui titoli. Nella sentenza di primo grado, si è specificato, inoltre, comedall’istruttoria non emergesse alcun contatto tra la persona offesa e l’imputato,tale da giustificare il possesso degli assegni da parte di quest’ultimo; il [OSCURATO:PERSONA] ha opportunamente inquadrato il caso in scrutinio nelle coordinateermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto diricettazione, ricordando che, ai fini della configurabilità di tale reato, la mancatagiustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce provadella conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016,Agyemang, Rv. 268643-01).In conclusione, devono ritenersi, pertanto, correttamente applicati al casodi specie i princìpi elaborati da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi dismarrimento di cose che, come gli assegni (ovvero le carte di credito o le cartepostepay), conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possessoaltrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare nonimplica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito; con laconseguenza che, colui che se ne impossessi senza provvedere alla suarestituzione, commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del benemediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazioneda parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020,Slavov, Rv. 278225-01).Si osserva, altresì, che l'inammissibilità del motivo in esame si estende aimotivi aggiunti, vertenti sull’asserita violazione di legge e sul vizio di motivazione,in relazione all’art. 648 cod. pen., e, ciò, a prescindere dal contenuto di questiultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazioneoriginaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza dellaCorte costituzionale valorizzata nel ricorso verte sulla riabilitazione, che non ricorrenel caso di specie, dove il reato è stato dichiarato estinto, senza che intervenisseanche pronuncia di riabilitazione. Non può, quindi, trovare applicazione quantodeciso dalla Consulta, nella sentenza n. 32 del 2026, secondo cui (v. punto 6.3 del“considerato in diritto”) «l’intervenuta riabilitazione comporta l’estinzione di«ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sarà – una volta rimossa, inragione della decisione di questa Corte, l’automatica preclusione alla concessionedella sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto diriabilitazione – anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata nonpotrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164,quarto comma, cod. pen.».È certamente da ritenersi pacifico il principio secondo cui, in tema di sentenzadi patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni(secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, conriferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui siastata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenzache, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunquetenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (così già Sez. U, n. 31del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529-01, ripresa da Sez. 6, n. 27589del 22/03/2019, P., Rv. 276076-01: «in tema di sentenza di patteggiamento,l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due ocinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersilimitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cuisia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualorasia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini dellavalutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine allaconcedibilità di un secondo beneficio»).Tuttavia, nel caso di specie, la precedente condanna, seppur risalente, allapena detentiva per il reato di bancarotta fraudolenta, di anni uno e mesi quattro,cumulata con la condanna attuale, supera il limite dei due anni. Deve concludersi,pertanto, che i giudici di merito, nel denegare la sospensione condizionale dellapena, abbiano operato corretta applicazione del principio enunciato, nonché delcombinato disposto di cui agli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 163, 164, u.c., cod. pen.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris