CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOr to avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omeàa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14/(04/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]