CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25374/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di Potenza,Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza ha respinto l’appellocautelare, presentato da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, avverso l’ordinanzacon la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera ha respintola richiesta di restituzione della somma di denaro sottoposta a sequestro,nell’ambito di indagini svolte a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri per reati tributari.Ha argomentato, il Tribunale, che il titolo cautelare in base al quale la somma didenaro era stata sottoposta a sequestro era, non già un sequestro probatorio (indata 7 maggio 2024), ma un sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino,in data 30 aprile 2024, confermato, ex art. 27 cod.proc.pen., e che il sequestropreventivo era stato disposto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], suocero dell’indagatoCaroli [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che dal compendio probatorio emergeva che il primoera il custode delle somme di denaro di provenienza illecita, a lui consegnate dalCaroli, con la conseguenza che le somme in sequestro erano del [OSCURATO:PERSONA], essendolo [OSCURATO:PERSONA] un mero detentore per conto altrui, e in ogni caso che trattandosi disomme di denaro di provenienza illecita erano soggette a confisca.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensoridi fiducia, ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’annullamento per i seguentimotivi di ricorso.- Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 125comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla motivazioneapparente non avendo il Tribunale preso in esame i rilievi difensivi e segnatamenela circostanza che il G.I.P. si era limitato a considerare “le condivisibiliargomentazioni” contenute nel parere del P.M., senza nulla aggiungere,omettendo di rilevare il difetto di motivazione del provvedimento del G.I.P.- Violazione di legge in relazione all’art. 262 cod.proc.pen. illegittima lapostuma qualificazione e modifica unilaterale del titolo cautelare in forza del qualeè stata sottoposta a sequestro la somma di denaro. Motivazione apparente là doveil Tribunale non avrebbe correttamente interpretato i dati, ovvero che l’ordinanzadi sequestro preventivo era stata emessa in data 30 aprile 2024 e l’attività diperquisizioni e sequestro della somma di denaro era successiva, in data 7 maggio2024, da cui l’autonomia dei due provvedimenti. Nel verbale di sequestroprobatorio non vi sarebbe alcun riferimento all’ordinanza di sequestro preventivo,nell’ordinanza di sequestro non vi sarebbe alcun riferimento allo [OSCURATO:PERSONA], terzoestraneo ai reati, la sentenza di condanna intervenuta avrebbe disposto la confiscalimitatamente a quanto sottoposto a sequestro preventivo del 13 maggio 2024senza alcun riferimento né all’ordinanza del 30 aprile 2024, né del decreto disequestro del 7 maggio 2024. Né sarebbe applicabile la confisca ex art. 240 biscod.proc.pen. nei confronti del ricorrente per assenza di prova dell’intestazionefittizia di cui non vi sarebbe dimostrazione.3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto terzo che non haallegato l’interesse concreto alla restituzione di quanto sequestrato.Va rilevato che il ricorrente, soggetto terzo rispetto ai reati tributaricontestati a diversi soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso percassazione con il quale censura la decisione del Tribunale di Potenza con la qualeera stata confermata l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l’istanza di restituzione della somme sequestrate,presso la sua abitazione, in forza di provvedimento (sia esso di natura probatoria,come allega, o preventiva, come ritenuto dai giudici) nell’ambito di indagini svolteper reati tributari a carico di diversi soggetti tra cui il genero [OSCURATO:PERSONA].Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto terzoche non ha allegato il titolo che fonda il diritto alla restituzione delle cosesequestrate, non avendo dimostrato la sua posizione rispetto al bene sottoposto adetto vincolo cautelare e l’interesse giuridico in forza del quale possa conseguirela restituzione in capo al medesimo.Al riguardo, deve ricordarsi che questa Corte ha avuto modo di chiarire,con la decisione Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Rv. 266713 – 01, che il Collegiocondivide, che “la legittimazione all'impugnazione va valutata alla luce di tutte lenorme che vengono in rilievo, che, all'esito di un'operazione di interpretazionerivolta a determinare l'esatto significato delle varie disposizioni, nei loro rapportireciproci e nelle connessioni con le altre norme dell'ordinamento, consentono diindividuare una ipotesi di antinomia apparente, in quanto il risultatodell'interpretazione abbia reso compatibili disposizioni e norme prima faciecontraddittorie” (successive conformi vedi ultima Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021Rv. 281098 – 01).Così, nel caso in esame, vengono in rilievo non soltanto le norme gli artt.322 e 322 bis e 324 cod. proc. pen., poste nell'ambito della disciplina delleimpugnazioni dei sequestri preventivi, ma altresì le norme in materia diimpugnazione (in particolare, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a),cod. proc. pen.) norme di carattere generale applicabili a tutte le impugnazioni, euna lettura sistematica delle disposizioni consente di affermare che art. 322 cod.proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione'reale', mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concretalegittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.5. Il ricorrente non ha allegato alcuna dimostrazione delle ragioni in forzadelle quali egli avrebbe diritto alla restituzione della somma di denaro sequestratapresso la sua abitazione, essendosi limitato a contestare la natura del vincolocautelare (probatoria o preventiva a fini di confisca obbligatoria), ma nulla hadedotto sul rapporto con il bene sequestrato e sul titolo in forza del quale avrebbediritto alla restituzione.Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che ha, dapprima,qualificato il vincolo sulle somme di denaro sequestrate quale sequestro preventivo(cfr. pag. 3 ) con motivazione oltremodo congrua e non apparente, perché fondatasugli atti e in particolare sul decreto di perquisizione emesso dal P.M. EPPO nelquale si specificava che la perquisizione era funzionale alla ricerca delle cose, tracui il denaro provento delle frodi fiscali, da sottoporre a sequestro preventivo giàdisposto e richiamato nel decreto di perquisizione e sequestro, e poi ha specificatoche la ricerca era da compiersi anche presso l’abitazione dello [OSCURATO:PERSONA], suocerodell’indagato [OSCURATO:PERSONA], giacchè gli elementi in atti conducevano a ritenereche al primo era stata data in custodia la somma di denaro contante(effettivamente rinvenuta presso la abitazione dello [OSCURATO:PERSONA] e da medesimoconsegnata agli operanti) provento del reato tributario, da cui la logica conclusioneche il denaro era del secondo (indagato [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] che non è oggetto di contestazione, da parte del ricorrente, laritenuta altruità del bene di cui è stato chiesto lo scioglimento del vincolo cautelare,lo [OSCURATO:PERSONA] non vanta alcun diritto alla restituzione, da cui l’inammissibilità delricorso per cassazione.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]