Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:326
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0605_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 luglio 2020 – EP/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑605/19)
«Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2018 – Decisione di non promozione – Articolo 45 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Scrutinio per merito comparativo»
1.
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti
(Art. 296 TFUE; statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)
(v. punti 29-32, 34-36, 60)
2.
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Motivazione generica e stereotipata equivalente a un’assenza totale di motivazione
(Art. 296 TFUE; statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)
(v. punto 33)
3.
Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata
(Statuto dei funzionari, art. 45)
(v. punti 61, 66)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 2018 di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2018.
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 13 novembre 2018 di non promuovere EP al grado AD 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2018 è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.