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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 38633/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza pronunciata de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola che lo ha condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante della provocazione del sinistro), in data 7 febbraio 2010.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha lamentato la violazione dell'art. 591 cod.proc.pen., traducendosi la pronuncia della Corte di appello in una decisione di merito e non di rito, atteso che vi è una valutazione dì merito delle censure proposte con l'appello, per nulla generiche, ed una integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, quantomeno relativamente alla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto, peraltro, essere corretta alla luce della nuova formulazione dell'art. 442 cod.proc.pen., con cui si è prevista la riduzione di 1/2 e non più di 1/3 della pena di una contravvenzione, in caso di rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 7 febbraio 2010, deve ritenersi prescritta già dal 7 febbraio 2015, non essendovi alcun periodo di sospensione dei relativi termini.

2. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito, anche alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressí, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzíonatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della "lex mitior" (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488 - 01).

Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, che, in presenza di una causa' estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. 2.In conclusione, devono essere annullati, senza rinvio, il provvedimento impugnato e altresì la sentenza di condanna di primo grado, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e altresì la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso 5 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:si. -nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza pronunciata de plano, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola che lo ha condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante della provocazione del sinistro), in data 7 febbraio 2010. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha lamentato la violazione dell'art. 591 cod.proc.pen., traducendosi la pronuncia della Corte di appello in una decisione di merito e non di rito, atteso che vi è una valutazione dì merito delle censure proposte con l'appello, per nulla generiche, ed una integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, quantomeno relativamente alla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto, peraltro, essere corretta alla luce della nuova formulazione dell'art. 442 cod.proc.pen., con cui si è prevista la riduzione di 1/2 e non più di 1/3 della pena di una contravvenzione, in caso di rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 7 febbraio 2010, deve ritenersi prescritta già dal 7 febbraio 2015, non essendovi alcun periodo di sospensione dei relativi termini. 2. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito, anche alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressí, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzíonatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della "lex mitior" (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488 - 01). Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, che, in presenza di una causa' estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. 2.In conclusione, devono essere annullati, senza rinvio, il provvedimento impugnato e altresì la sentenza di condanna di primo grado, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e altresì la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:si. -nte [OSCURATO:PERSONA]
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