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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44230/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 6 agosto 1996 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Propone ricorso la difesa del prevenuto e lamenta: -vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte fatto riferimento, nel negare il beneficio, a evenienze in fatto riferite a un giudizio per fatto analogo a quello contestato rispetto al quale il ricorrente è stato mandato assolto nonché alle due precedenti condanne, a pena sospesa, irrogate ai danni di Yankey, rispetto alle quali era pendente in sede di esecuzione il giudizio funzionale al riconoscimento della relativa continuazione, così da rendere unica la condanna già favorita dalla sospensione accordata; -violazione di legge processuale con riferimento all'attività resa nelle udienze del 7 gennaio e 22 marzo 2022, trattate con il rito camerale cartolare e prive di riscontri esplicativi in sentenza, considerato che la difesa aveva chiesto il differimento dell'udienza del 7 gennaio 2022 ( perché il 13 aprile 2022 andava trattato presso il giudice dell'esecuzione il tema della continuazione rispetto alle due pregresse condanne a pena sospesa), rinvio accordato irrazionalmente per una data incompatibile con lo scopo prefisso ( quella del 22 marzo 2022), e tenuto altresì conto che la trattazione del processo sia nella prima data che in quella del rinvio ( malgrado la ribadita richiesta di differimento per le medesime ragioni), si era svolta in presenza di un difensore nominato d'ufficio (incompatibile con la trattazione cartolare), senza che sia mai stata fatta notifica al difensore di fiducia dei relativi verbali oltre che del dispositivo relativo alla decisione assunta; -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte omesso di considerare il puntuale comportamento tenuto dal ricorrente in sede di esecuzione della misura cautelare allo stesso comminata per il fatto a giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che la lettura degli atti trasmessi, favorita dalla natura dei vizi rassegnati dal ricorso, rende evidente che il processo, riguardante un appello proposto avverso sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, è stato trattato in forma camerale (eventualmente) partecipata e non con le forme del rito cartolare dì cui all'art. all'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di poi prorogato nella sua efficacia dall'art. 7, D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), e, successivamente, dall'art. 16, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15).

Ciò del resto in linea con le previsioni normative all'epoca vigenti, considerato che per la trattazione dell'appello in questione era stata (inizialmente) fissata l'udienza del 7 gennaio 2022; e che il comma 2 del citato art. 16 del D.L. 228/2021 prevedeva espressamente che "[L]e disposizioni di cui ... all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".

Di tanto, del resto, la difesa dell'appellante risultava perfettamente edotta a tacer d'altro considerando la (seconda) richiesta di rinvio articolata prima dell'udienza del 22 marzo 2022, che ebbe a innestarsi, per l'appunto, in un procedimento trattato in forma orale, come reso evidente, quantomeno, dal tenore inequivoco del verbale del 7 gennaio 2022 (con il quale venne accordato un primo rinvio su sollecitazione della difesa stessa all'esito di un giudizio trattato oralmente in linea con le citate previsioni normative); e ciò senza che nulla consentisse di ritenere che l'abbrivio processuale relativo al successivo evolversi del giudizio potesse assumere una strada diversa da quella della trattazione orale che aveva connotato la pregressa udienza di rinvio. 3.Ciò premesso, passando alla disamina delle censure, ritiene la Corte che i primi due motivi (legati al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e alla manifesta illogicità della decisione relativa alla richiesta di differimento della 7c- trattazione del processo) vadano scrutinati congiuntamente, anteponendo la disamina del secondo a quella del primo. 3.1.Corrisponde al vero che la Corte del merito ebbe ad accordare, in prima battuta, il rinvio (dell'udienza del 7 gennaio 2022) sollecitato dalla difesa in considerazione della pendenza, presso il Tribunale di Verona, dell'incidente di esecuzione finalizzato al possibile riconoscimento della continuazione delle condanne precedentemente rese ai danni del ricorrente a pene sospese che, pur se cumulate a quelle oggetto della regiudicanda, proprio in virtù della chiesta applicazione dell'art 81, comma 2, cod. pen, non avrebbero portato al superamento delle soglie di cui agli artt. 163 e 164 ultimo comma cod. pen.; rinvio, questo, accordato fissando tuttavia una data di nuova trattazione (22 marzo 2022) per il vero poco compatibile con l'esigenza sottesa a sostegno della richiesta (atteso il giudizio in sede di esecuzione era fissato per il 13 aprile dello stesso anno).

Il 22 marzo 2022, malgrado una nuova richiesta di differimento, stavolta non espressamente scrutinata, il processo è stato definito dalla Corte del merito, implicitamente rigettando la rinnovata richiesta di rinvio.

3.2. Ciò precisato, ferma tale non immediata linearità dell'evolversi processuale segnato dalle scelte della Corte territoriale, appare tuttavia evidente che siffatta incongruenza è rimasta fine a sé stessa, senza inficiare in alcun modo il portato della decisione assunta con conseguente manifesta infondatezza di qualsivoglia asserita lesione delle relative prerogative difensive, che, non a caso la ricorrente neppure argomenta ed esplicita.

La valutazione autonoma da rendere da parte del giudice dell'esecuzione quanto alla continuazione da riconoscere tra i due fatti già giudicati e sfociati in due separate condanne per le quali il relativo beneficio era stato accordato, pur se influente rispetto agli interessi del prevenuto (perché l'unificazione del fatto avrebbe consentito di ritenere siccome accordato una sola volta il beneficio), non dava luogo, infatti, ad alcun vincolo di subordinazione incidente sulla attuale regiudicanda: il relativo rinvio, ove accordato, risentiva dunque della scelta discrezionale del decidente, che, se disattesa, come di fatto avvenuto nella specie seppur in un secondo momento, non avrebbe dato sostanza ad alcun vizio utilmente prospettabile, rispondendo solo a canoni di mera opportunità.

3.3. Del resto, la difesa non ha mai neppure dedotto che nelle more la continuazione tra le due autonome, diverse e precedenti condanne, è stata riconosciuta, dando così concretezza, anche se ex post, alle ragioni del chiesto differimento, in tesi travolte dalla scelta della Corte del merito di trattare e definire ugualmente il processo.

E tanto finisce per incidere anche sul primo motivo di ricorso atteso che la incontroversa sussistenza di due precedenti condanne per le quali è stato già riconosciuto il beneficio - non superate dalla sola addotta ma non comprovata continuazione disposta in sede di esecuzione- osta radicalmente a una nuova concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., quale che sia stato l'argomentare privilegiato dai giudici del merito nel pervenire alla medesima conclusione.

4. Gli altri motivi in rito addotti dal ricorso sono manifestamente infondati.

Definito secondo le regole ordinarie della trattazione orale, il processo non necessitava di alcuna comunicazione, sia dei rinvii che del dispositivo, al difensore non comparso senza addurre un legittimo impedimento.

Quest'ultimo, del resto, come già evidenziato, era perfettamente a conoscenza della trattazione fissata per il 22 marzo 2022, tanto da aver ribadito la richiesta di differimento (in data 21 marzo 2022) anche in relazione alla udienza di definizione del processo.

La circostanza relativa alla nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. disposta dalla Corte del merito, per quanto eccentrica rispetto alla forma camerale a partecipazione solo eventuale di trattazione del processo, finisce, infine, per rimanere indifferente al puntuale rispetto delle prerogative difensive laddove, come nella specie, l'attività resa in udienza dal sostituto non si sia concretata in altro che nel ribadire pedissequo delle precedenti difese. 5.Infine, è manifestamente infondato il motivo legato alla denegata applicazione delle attenuanti atipiche.L'elemento di giudizio assertivamente pretermesso dalla Corte del merito, secondo la prospettazione difensiva, attiene al puntuale rispetto, da parte del prevenuto, degli oneri imposti dalla misura cautelare adottata per i fatti a giudizio.

Contegno, questo, tuttavia all'evidenza non dirimente decisivo, perchè imposto dalla vincolatività della decisione cautelare, la cui inosservanza avrebbe determinato un aggravamento dell'intervento in atto, rendendo così inconferente il relativo riferimento.

6. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 6 agosto 1996 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso la difesa del prevenuto e lamenta: -vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte fatto riferimento, nel negare il beneficio, a evenienze in fatto riferite a un giudizio per fatto analogo a quello contestato rispetto al quale il ricorrente è stato mandato assolto nonché alle due precedenti condanne, a pena sospesa, irrogate ai danni di Yankey, rispetto alle quali era pendente in sede di esecuzione il giudizio funzionale al riconoscimento della relativa continuazione, così da rendere unica la condanna già favorita dalla sospensione accordata; -violazione di legge processuale con riferimento all'attività resa nelle udienze del 7 gennaio e 22 marzo 2022, trattate con il rito camerale cartolare e prive di riscontri esplicativi in sentenza, considerato che la difesa aveva chiesto il differimento dell'udienza del 7 gennaio 2022 ( perché il 13 aprile 2022 andava trattato presso il giudice dell'esecuzione il tema della continuazione rispetto alle due pregresse condanne a pena sospesa), rinvio accordato irrazionalmente per una data incompatibile con lo scopo prefisso ( quella del 22 marzo 2022), e tenuto altresì conto che la trattazione del processo sia nella prima data che in quella del rinvio ( malgrado la ribadita richiesta di differimento per le medesime ragioni), si era svolta in presenza di un difensore nominato d'ufficio (incompatibile con la trattazione cartolare), senza che sia mai stata fatta notifica al difensore di fiducia dei relativi verbali oltre che del dispositivo relativo alla decisione assunta; -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte omesso di considerare il puntuale comportamento tenuto dal ricorrente in sede di esecuzione della misura cautelare allo stesso comminata per il fatto a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che la lettura degli atti trasmessi, favorita dalla natura dei vizi rassegnati dal ricorso, rende evidente che il processo, riguardante un appello proposto avverso sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, è stato trattato in forma camerale (eventualmente) partecipata e non con le forme del rito cartolare dì cui all'art. all'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di poi prorogato nella sua efficacia dall'art. 7, D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), e, successivamente, dall'art. 16, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15). Ciò del resto in linea con le previsioni normative all'epoca vigenti, considerato che per la trattazione dell'appello in questione era stata (inizialmente) fissata l'udienza del 7 gennaio 2022; e che il comma 2 del citato art. 16 del D.L. 228/2021 prevedeva espressamente che "[L]e disposizioni di cui ... all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022". Di tanto, del resto, la difesa dell'appellante risultava perfettamente edotta a tacer d'altro considerando la (seconda) richiesta di rinvio articolata prima dell'udienza del 22 marzo 2022, che ebbe a innestarsi, per l'appunto, in un procedimento trattato in forma orale, come reso evidente, quantomeno, dal tenore inequivoco del verbale del 7 gennaio 2022 (con il quale venne accordato un primo rinvio su sollecitazione della difesa stessa all'esito di un giudizio trattato oralmente in linea con le citate previsioni normative); e ciò senza che nulla consentisse di ritenere che l'abbrivio processuale relativo al successivo evolversi del giudizio potesse assumere una strada diversa da quella della trattazione orale che aveva connotato la pregressa udienza di rinvio. 3.Ciò premesso, passando alla disamina delle censure, ritiene la Corte che i primi due motivi (legati al mancato riconoscimento della sospensione condizionale e alla manifesta illogicità della decisione relativa alla richiesta di differimento della 7c- trattazione del processo) vadano scrutinati congiuntamente, anteponendo la disamina del secondo a quella del primo. 3.1.Corrisponde al vero che la Corte del merito ebbe ad accordare, in prima battuta, il rinvio (dell'udienza del 7 gennaio 2022) sollecitato dalla difesa in considerazione della pendenza, presso il Tribunale di Verona, dell'incidente di esecuzione finalizzato al possibile riconoscimento della continuazione delle condanne precedentemente rese ai danni del ricorrente a pene sospese che, pur se cumulate a quelle oggetto della regiudicanda, proprio in virtù della chiesta applicazione dell'art 81, comma 2, cod. pen, non avrebbero portato al superamento delle soglie di cui agli artt. 163 e 164 ultimo comma cod. pen.; rinvio, questo, accordato fissando tuttavia una data di nuova trattazione (22 marzo 2022) per il vero poco compatibile con l'esigenza sottesa a sostegno della richiesta (atteso il giudizio in sede di esecuzione era fissato per il 13 aprile dello stesso anno). Il 22 marzo 2022, malgrado una nuova richiesta di differimento, stavolta non espressamente scrutinata, il processo è stato definito dalla Corte del merito, implicitamente rigettando la rinnovata richiesta di rinvio. 3.2. Ciò precisato, ferma tale non immediata linearità dell'evolversi processuale segnato dalle scelte della Corte territoriale, appare tuttavia evidente che siffatta incongruenza è rimasta fine a sé stessa, senza inficiare in alcun modo il portato della decisione assunta con conseguente manifesta infondatezza di qualsivoglia asserita lesione delle relative prerogative difensive, che, non a caso la ricorrente neppure argomenta ed esplicita. La valutazione autonoma da rendere da parte del giudice dell'esecuzione quanto alla continuazione da riconoscere tra i due fatti già giudicati e sfociati in due separate condanne per le quali il relativo beneficio era stato accordato, pur se influente rispetto agli interessi del prevenuto (perché l'unificazione del fatto avrebbe consentito di ritenere siccome accordato una sola volta il beneficio), non dava luogo, infatti, ad alcun vincolo di subordinazione incidente sulla attuale regiudicanda: il relativo rinvio, ove accordato, risentiva dunque della scelta discrezionale del decidente, che, se disattesa, come di fatto avvenuto nella specie seppur in un secondo momento, non avrebbe dato sostanza ad alcun vizio utilmente prospettabile, rispondendo solo a canoni di mera opportunità. 3.3. Del resto, la difesa non ha mai neppure dedotto che nelle more la continuazione tra le due autonome, diverse e precedenti condanne, è stata riconosciuta, dando così concretezza, anche se ex post, alle ragioni del chiesto differimento, in tesi travolte dalla scelta della Corte del merito di trattare e definire ugualmente il processo. E tanto finisce per incidere anche sul primo motivo di ricorso atteso che la incontroversa sussistenza di due precedenti condanne per le quali è stato già riconosciuto il beneficio - non superate dalla sola addotta ma non comprovata continuazione disposta in sede di esecuzione- osta radicalmente a una nuova concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., quale che sia stato l'argomentare privilegiato dai giudici del merito nel pervenire alla medesima conclusione. 4. Gli altri motivi in rito addotti dal ricorso sono manifestamente infondati. Definito secondo le regole ordinarie della trattazione orale, il processo non necessitava di alcuna comunicazione, sia dei rinvii che del dispositivo, al difensore non comparso senza addurre un legittimo impedimento. Quest'ultimo, del resto, come già evidenziato, era perfettamente a conoscenza della trattazione fissata per il 22 marzo 2022, tanto da aver ribadito la richiesta di differimento (in data 21 marzo 2022) anche in relazione alla udienza di definizione del processo. La circostanza relativa alla nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. disposta dalla Corte del merito, per quanto eccentrica rispetto alla forma camerale a partecipazione solo eventuale di trattazione del processo, finisce, infine, per rimanere indifferente al puntuale rispetto delle prerogative difensive laddove, come nella specie, l'attività resa in udienza dal sostituto non si sia concretata in altro che nel ribadire pedissequo delle precedenti difese. 5.Infine, è manifestamente infondato il motivo legato alla denegata applicazione delle attenuanti atipiche.L'elemento di giudizio assertivamente pretermesso dalla Corte del merito, secondo la prospettazione difensiva, attiene al puntuale rispetto, da parte del prevenuto, degli oneri imposti dalla misura cautelare adottata per i fatti a giudizio. Contegno, questo, tuttavia all'evidenza non dirimente decisivo, perchè imposto dalla vincolatività della decisione cautelare, la cui inosservanza avrebbe determinato un aggravamento dell'intervento in atto, rendendo così inconferente il relativo riferimento. 6. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen