CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2022
Cassazione n. 14569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 29 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura custodiale attenuata dagli arresti domiciliari esecutivi, disposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'espiazione del residuo di pena detentiva di anni due, mesi due di reclusione, e ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla detenzione domiciliare e di affidamento in prova. Il Tribunale, a ragione della revoca e dei provvedimenti reiettivi delle misure alternative, ha ritenuto, in relazione alla condotta e alle condizioni del condannato; insussistenti i presupposti per mantenere ancora gli arresti domiciliari esecutivi e, al contempo, carenti quelli per ammettere il medesimo a una delle misure alternative richieste. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e prospettando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentaita la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen., 51 -ter e 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La difesa osserva che quest'ultima norma, al comma 6, disciplina la revoca sanzionatoria ricollegando l'emissione del provvedimento alla violazione della legge e delle prescrizioni dettate che sia tale da far apparire il comportamento \ron las prosecuzione della misura: a fronte di tale norma il Tribunale, secondo il ricorrente, si è limitato a richiamare le annotazioni dei Carabinieri, ma non ha verificato l'evenienza dei casi dalla stessa previsti, né ha proceduto alla valutazione di incompatibilità richiesta dalla stessa. In tal senso si deduce che: l'abuso di alcool o di medicinali, se restato nella sfera privata, non avrebbe dovuto svolgere alcun rilievo; l'addotta minaccia a Capacchione avrebbe dovuto essere valutata ai fini di accertare l'incompatibilità con il prosieguo della misura richiesta dalla norma, sempre tenendo conto della situazione di depressione in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], anche per lo smarrimento del cane, con Capacchione che, a sua volta, era venuto in suo ausilio; il tutto, senza considerare il percorso domiciliare a far data dal 20 gennaio 2020, data del suo inizio, con la frequentazione del Sert. Inoltre, sostiene la difesa, le argomentazioni inerenti alla sopravvenuta inidoneità del domicilio avrebbero dovuto considerarsi eccentriche, in quanto afferenti, se del caso, all'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 47 -ter cit. Poi, in relazione al disposto dell'art. 656, comma 10, cod. proc. peri., si segnala il senso immotivato e sbrigativo dell'inciso con cui il Tribunale ha escluso di poter concedere al condannato la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova, conclusione raggiunta senza una verifica concreta delle condizioni legittimanti ciascuna delle suddette misure alternative, le quali avrebbero dovuto essere l'oggetto primario del provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione rispetto al medesimo quadro normativo. Si ribadisce da parte della difesa che, anche sotto questo profilo, i giudici di sorveglianza si sono limitati a mutuare il contenuto del provvedimento dalle informative dei Carabinieri, senza esercitare il necessario vaglio valutativo, sia per apprezzare l'effettiva portata dei comportamenti analizzati, sia per sussumerli sotto il modello di revoca addotto, nonostante i temi in questione fossero stati sottoposti al Tribunale con apposita memoria, introducendo, poi, con motivazione contraddittoria, la questione dell'inidoneità del domicilio, estranea alla fattispecie di revoca regolata dal comma 6 dell'art. 47-ter Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo, il provvedimento impugnato, alcuna finalità punitiva, ma apparendo coerente con le finalità dell'istituto, laddove il contenuto dell'impugnazione ha espresso doglianze volte - in modo non consentito - a una diversa valutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse evidenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso non sia fondato nei sensi che seguono e vada, di conseguenza, rigettato. 2. E' rilevante ricordare che, a giustificazione della conclusione sopra richiamata, il Tribunale specializzato - premesso che il condannato si trovava nella condizione degli arresti domiciliari esecutivi, con decorrenza della pena dal 20 gennaio 2020 e fine della stessa al 19 marzo 2022 - ha osservato che il Magistrato di sorveglianza il 4 giugno 2021 aveva disposto la sospensione della misura, in quanto i Carabinieri di Corbetta, con annotazione del 10 giugno 2021, avevano informato che [OSCURATO:PERSONA] continuava ad abusare di alcool e di sostanze stupefacenti, assumeva atteggiamenti violenti e anche autolesivi, tali da mettere a rischio la propria incolumità a da creare seri disagi al titolare dell'abitazione in cui era ospitato, [OSCURATO:PERSONA], e a tutto il vicinato. Era poi emerso, al controllo dei Militari, che [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto avvolto in coperte, aveva riferito loro di voler morire e di essere esausto della vita in quel contesto, anche perché non andava d'accordo con Capacchione e sua madre. Per converso, Capacchione aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] da nove giorni si rifiutava di alimentarsi e assumeva soltanto alcool e medicinali. Ancora, si era appurato che fatti di tal genere erano già accaduti in precedenza: a ritroso, il 23 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in grave stato confusionale e di agitazione, palesemente ubriaco, dopo che aveva minacciato di morte Capacchione e aveva espresso la volontà di dare fuoco alla casa e di ammazzarsi; anche il 26 gennaio 2021 il condannato era risultato avere assunto una grande quantità di medicinali così da dover essere trasportato al [OSCURATO:PERSONA], nel corso del cui accesso si era appreso che egli aveva fatto ciò per tentare il suicidio; ancora in precedenza, il 17 e 18 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] - al controllo dei Carabinieri di Abbiategrasso - era risultato assente dall'abitazione ove era ristretto ed era stato denunciato per evasione. Così tratteggiata, per gli aspetti influenti sulla decisione da assumere, la condotta serbata dal reo nel corso del periodo di interesse, il Tribunale, al pari di quanto aveva anticipato il Magistrato di sorveglianza, esaminate le argomentazioni difensive svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto acclarata con evidenza l'inadeguatezza della misura detentiva domiciliare in atto e, in via corrispondente, ha stimato le misure detentive domiciliari in genere inadeguate allo scopo di contenere il reiterato comportamento inottemperante del condannato, che era tuttora soggetto dedito ad abusare di alcoolici e ad assumere atteggiamenti gravemente minatori in danno della persona che lo aveva ospitato, così da rendere inidoneo il domicilio stesso, in quanto il suddetto Capacchione aveva denunciato l'intollerabilità della convivenza con [OSCURATO:PERSONA]. Si è ulteriormente considerato che, per il resto, non era stato trovato alcun domicilio alternativo su cui il condannato potesse contare per fruire delle altre misure alternative. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la sussistenza di un qualche programma terapeutico finalizzato ad affrancarsi dalla condizione in cui si trovava. 3. Con riferimento alla situazione così valutata dal Tribunale di sorveglianza, occorre considerare che, quando venga disposta la sospensione cautelativa della misura definita come arresti domiciliari esecutivi, prevista e regolata dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., per avere il magistrato di sorveglianza ritenuto la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato a adottare ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare (siccome non ancora disposta), bensì nella compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza. Pertanto, le valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere in questa sede possono estendersi anche a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve rendere conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto delle condotte analizzate, considerate sia di per sé stesse, sia alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 - 01). In effetti, quando il condannato - agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza e beneficiario della sospensione dell'ordine di carcerazione - si renda, nelle more della decisione sulla sua istanza di una misura alternativa al carcere, protagonista di rilevanti violazioni, il magistrato di sorveglianza può sospenderne l'esecuzione trasmettendo immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza, cui spetta comunque di emettere il provvedimento sull'istanza di misure alternative proposta dall'interessato, essendo, del resto, impossibile risolvere la sua statuizione nella revoca di una misura alternativa quale beneficio penitenziario non ancora deliberato (Sez. 1, n. 51291 del 08/11/2019, Marasca, Rv. 277755 - 01). Al di là della precisata non configurabilità di una revoca in senso stretto del regime degli arresti domiciliari esecutivi, dal momento che ogni valutazione relativa alla condotta serbata dal condannato, assoggettato interinalmente a quello statuto, è destinata a spiegare i relativi effetti nell'ambito della decisione del tribunale di sorveglianza sull'ammissione - o meno - dell'istante a una delle misure alternative richieste, appare indubbio che, proprio per quest'ultima ragione, l'incidenza del comportamento inosservante, in quella fase, delle regole e delle prescrizioni connesse alla sua condizione da parte del condannato non può che essere delibata in relazione alla sua condizione di detenuto domestico, in tal senso rilevando anche il richiamo agli adempimenti dell'art. 47 -ter Ord. pen. effettuato dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., riservati dalla norma al magistrato di sorveglianza. Pertanto, come del resto anche il ricorrente inclina a considerare, non può omettersi di considerare che, ordinariamente, con riferimento all'istituto da cui gli arresti domiciliari esecutivi mutuano l'impianto e la disciplina e con precipuo riguardo al disposto dell'art. 47 -ter, comma 6, Ord. pen., la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulta incompatibile con la prosecuzione della misura. Il riferimento a tale piano parallelo induce a richiamare il principio di diritto secondo cui la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 -ter cit. non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma esclusivamente quando il comportamento del soggetto, a cagione delle accertate violazioni, si configuri come incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 41204 del 13/04/2018, Jovanovic, non mass.; Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077 - 01). Per altro verso, con riferimento alla richiamata e valutata condotta di abbandono del domicilio in cui il condannato si trovava agli arresti domiciliari esecutivi, una volta che siffatta violazione sia stata accertata e ritenuta sostanzialmente contrastante con la funzionalità di tali arresti, non si richiede che tali accertamenti debbano essere necessariamente validati dalla pronuncia da parte del giudice penale, quando i comportamenti oggetto di analisi abbiano determinato anche l'apertura del procedimento penale (in coerenza con questa impostazione, nel diverso ambito della corrispondente misura alternativa, la revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne fruisca in presenza di ripetute e accertate violazioni delle prescrizioni imposte anche prima della definizione del giudizio sul reato per gli stessi fatti contestatogli, dovendo sottolinearsi che, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione: Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - 01; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469 - 01). 4. Orbene, le due doglianze articolate dal ricorrente, tendenti a censurare il provvedimento impugnato nel senso di prospettarlo come in contrasto con le norme applicate e sorretto da motivazione carente, non riescono, tuttavia, a destrutturare l'argomentata valutazione di serietà e rilevanza annessa dal Tribunale al grave e reiterato comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli arresti domiciliari esecutivi, in guisa tale - fra le altre condotte - da presentarsi ripetutamente in condizioni di evidente discontrollo della sua persona, anche con abuso di alcool, da determinare una situazione di intollerabile conflitto con il soggetto che lo aveva accolto nella sua abitazione, fino a minacciarlo gravemente, da porsi in condizioni psico-fisiche di forte instabilità arrivando all'assunzione scriteriata di farmaci, oltre ad avere abbandonato, nella circostanza pure citata, il domicilio in cui era agli arresti. L'insieme dei comportamenti palesati dal condannato è stato ponderato dai giudici di sorveglianza, in modo sintetico ma preciso, non soltanto in funzione di conferma postuma della determinazione del Magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione degli arresti domiciliari esecutivi, ma anche quale indice decisivo - siccome dimostrativo dell'inadeguato avvio da parte del condannato di un percorso finalizzato alla sua risocializzazione - per dover pervenite al diniego dell'una e dell'altra delle misure alternative domandate. In tal senso, se è vero che il Tribunale ha espresso la sua valutazione primariamente per ribadire che i comportamenti reiterati messi in essere da [OSCURATO:PERSONA] avevano correttamente condotto il Magistrato di sorveglianza a sospendere la collocazione degli arresti domiciliari esecutivi in cui si trovava il condannato, è del pari certo che, proprio richiamando tutte le situazioni esaminate, lo stesso Tribunale ha con chiarezza escluso che si potesse ammettere il condannato a una delle misure alternative domandate, avendo, con analisi congrua ed esente da vizi logici, considerato che le condizioni complessive del condannato, per gli effetti che dovevano trarsene in punto di gradualità trattamentale, e l'attuale carenza di un domicilio effettivo non consentivano di accedere né alla detenzione domiciliare, né all'affidamento in prova. Si ricorda, su quest'ultima questione, che anche l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura, sia nel corso della sua esecuzione, perché è tale condizione che consente il contatto diretto fra l'affidato e il servizio sociale, al quale, ai sensi dell'art. 47, comma 9, Ord. pen., compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale: ragione per la quale è richiesto che il condannato che domanda l'affidamento abbia una dimora o un domicilio di tipo effettivo. 5. Discendono da tali considerazioni il rigetto del mezzo e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta