CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 7 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato laddove sostiene che il reato, commesso sino al 14 marzo 2013, è ormai estinto per prescrizione, atteso che il termine sarebbe scaduto solo in data 14 settembre 2025, e che esso è estremamente generico nel resto e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/