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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11859/2026

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la qualità di mandatariadi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosigiusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale exlege;- Controricorrente, ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 896/2023,pubblicata l’11 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con decreto ingiuntivo del Tribunale di Trapani, la BancaMonte dei Paschi di Siena ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in qualitàdi fideiussore, il pagamento della somma di euro 226.444,67 di cui:- euro 50.695,15 maturata sul c/c n. 2889.05 già depurato dellaCMS; - euro 73.900,00 maturata sul c/a n. 40509808.86 giàdepurato di interessi, CMS, e interessi moratori; - euro 44.030,00maturata sul c/a n. 28860405.92 già depurato di interessi, CMS, einteressi moratori; - euro 57.819,52 maturata sul finanziamento n.317666.57 già depurato degli interessi di mora sulle rate arretrate;proponevano opposizione avverso il decreto monitorio Ascaris.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’illegittimità dell’operato dell’istitutodi credito con riferimento ai rapporti intrattenuti con la societàopponente, nonché l’illegittimità delle fideiussioni prestate da LiberiaAscari; chiedevano, pertanto, l’annullamento del decreto ingiuntivoopposto per nullità dei contratti sopra richiamati, nonché ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed insubordine, che il saldo del conto corrente intrattenuto con laconvenuta fosse ricalcolato, in quanto frutto dell’applicazione diclausole illegittime;si costituiva la banca opposta in giudizio sostenendo lacorrettezza del suo operato e la validità della fideiussione.

Chiedeva,Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosiquindi, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decretoingiuntivo;la causa veniva istruita a mezzo C.T.U. contabile, il [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 17/2019 aderiva al calcolo eseguito dalCTU e mutuato dalla formula del TEGM elaborata dalla Banca d’Italiae, per l’effetto, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamenteal ricalcolo del saldo dei conti correnti, in quanto i conti anticipi eranogià stati depurati nella richiesta originaria da tutte le competenze,mentre la somma richiesta a seguito della risoluzione del contrattodi finanziamento risultava essere stata correttamente e validamentedeterminata; revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto econdannava gli opponenti, ciascuno per il proprio titolo e, conriferimento al fideiussore, entro i limiti dell’importo garantito, alpagamento in favore dell’opposta della somma di complessivi euro181.900,94 (di cui: euro 6.151,42 per il C/C n. 2889.05; euro44.030,00 per il c/anticipi n. 28860405.92; euro 73.900,00 per il n.C/anticipi 40509808.86; euro 57.819,52 per il finanziamento n.317.666.57, pari alle rate rimanenti); compensava le spese di litenella misura del 20%, ponendo a carico di parte opponente ilpagamento del restante 80% in favore dell’opposta, come dadispositivo;2. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di prime cure, concondanna delle appellanti a rifondere all’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018S.r.l., le spese del grado come da dispositivo;3. avverso la sentenza della Corte d’appello la società Ascaris.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sullabase di due motivi d'impugnazione; ha resistito con controricorsoPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di mandataria diNumero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA]., che, a sua volta, ha proposto ricorsoincidentale sorretto da due motivi;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;la società controricorrente ha depositato memoria;Considerato che1. con il primo motivo i ricorrenti in via principale denuncianola “Violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova dellatitolarità del credito e della legittimazione della cessionaria conriferimento all’art. 58 TUB ed agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” ed in particolare, laparte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello di Palermoha ritenuto «che la società cessionaria ha debitamente allegato latitolarità del diritto di credito, producendo l’estratto della GazzettaUfficiale in cui erano indicati i criteri e le tipologie di cessione deicrediti, fra i quali vi rientrano quelli oggetto del giudizio.

È utilesottolineare, a tal fine, che il creditore cedente non ha coltivatol’azione, disinteressandosi del giudizio dal momento dell’interventoin poi, non costituendosi in codesto giudizio di appello, a riprovadell’effettività della cessione», nonostante gli opponenti, viceversa,avessero contestato nella prima difesa utile dopo la costituzione delcessionario "la titolarità in capo a Siena NPL del credito azionato",eccezione non contestata e, in particolare "l'inclusione del credito (..)nell'operazione di cessione in blocco" (note di trattazione ex art. 127ter c.p.c. per l’udienza del 17 febbraio 2023 e comparsaconclusionale depositata);1.1. con il secondo motivo denunziano la “Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt.112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett.a) legge 287/1990”; in particolare, contestano il punto dellasentenza impugnata ove la Corte d’appello ha statuito: “«neconsegue che la deroga alla proponibilità dell’eccezione di decadenzaNumero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosicontenuta nel contratto di fideiussione va dichiarata nulla, mal’eccezione di decadenza (proponibile in quanto la clausola che lavieta è nulla) è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere sollevatacon la prima difesa in primo grado e non con le conclusioni delgiudizio di appello» (cfr.

C.A.

Palermo, sent. n. 896/2023, pag. 17)”,eccezione di decadenza che, viceversa, era stata sollevata sin dalgiudizio di primo grado nel corpo dell’atto introduttivo ed inproposito, denunciano la “errata e falsa applicazione dei principi didiritto processuale in merito alla tempestività di proposizione delleeccezioni”;2. la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con ilprimo motivo, lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 99, 112, 345 e 113 c.p.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3c.p.c.” per avere ritenuto ammissibile e fondata l’eccezione di nullitàdella fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbenefondata su fatti e documenti mai tempestivamente allegati e prodottiin primo grado dalla difesa avversaria;2.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale, lacontroricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 100 c.p.c. e 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’eccezionedi nullità della fideiussione e dichiarato la nullità parziale dellaclausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. pur in assenza diinteresse ad agire degli opponenti;3. va anzitutto esaminato, per motivi di priorità logica, il primomotivo del ricorso principale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;nel rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione delcessionario la corte d’appello non ha invero tenuto conto che gliodierni ricorrenti, allora appellanti, avevano tempestivamentesollevato l’eccezione in argomento nelle note di trattazione ex art.CC 23.01.2026 Numero registro generale 23945/2023Ric. n. 23945/2023 Numero sezionale 278/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11859/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026127 ter c.p.c. per l’udienza del 17 febbraio 2023 (prima difesa utiledopo la costituzione in giudizio del cessionario), eccezione ribaditanella memoria conclusionale ed avevano specificatamentecontestato che il mero deposito dell’estratto della [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo a dimostrarne la legittimazione passiva el’avvenuta cessione;nello specifico, la corte d’appello ha ritenuto sufficiente il merodeposito del medesimo estratto, ritenendo erroneamente tardival’eccezione sul difetto di legittimazione passiva, perché sollevatasoltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni evalorizzando altresì la circostanza della mancata costituzione ingiudizio del cedente come ulteriore prova della effettivalegittimazione processuale del cessionario;come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario in virtù di un'operazione di cessione in bloccosecondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo indetta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 3,6/10/2025 n. 26855; Cass. Sez. 6 - 1, 5/11/2020 n. 24798);nella specie, tale prova non è stata fornita e non vi è statoalcun riconoscimento implicito o esplicito proveniente dallacontroparte;4. alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo delricorso principale, assorbiti ogni altra questione e diverso profilononché il 2° motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale,consegue l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diPalermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiIl giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo del ricorso principale nei terminidi cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° motivo del ricorsoprincipale e il ricorso incidentale.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la qualità di mandatariadi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosigiusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale exlege;- Controricorrente, ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 896/2023,pubblicata l’11 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con decreto ingiuntivo del Tribunale di Trapani, la BancaMonte dei Paschi di Siena ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in qualitàdi fideiussore, il pagamento della somma di euro 226.444,67 di cui:- euro 50.695,15 maturata sul c/c n. 2889.05 già depurato dellaCMS; - euro 73.900,00 maturata sul c/a n. 40509808.86 giàdepurato di interessi, CMS, e interessi moratori; - euro 44.030,00maturata sul c/a n. 28860405.92 già depurato di interessi, CMS, einteressi moratori; - euro 57.819,52 maturata sul finanziamento n.317666.57 già depurato degli interessi di mora sulle rate arretrate;proponevano opposizione avverso il decreto monitorio Ascaris.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’illegittimità dell’operato dell’istitutodi credito con riferimento ai rapporti intrattenuti con la societàopponente, nonché l’illegittimità delle fideiussioni prestate da LiberiaAscari; chiedevano, pertanto, l’annullamento del decreto ingiuntivoopposto per nullità dei contratti sopra richiamati, nonché ladeclaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed insubordine, che il saldo del conto corrente intrattenuto con laconvenuta fosse ricalcolato, in quanto frutto dell’applicazione diclausole illegittime;si costituiva la banca opposta in giudizio sostenendo lacorrettezza del suo operato e la validità della fideiussione. Chiedeva,Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiquindi, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decretoingiuntivo;la causa veniva istruita a mezzo C.T.U. contabile, il [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 17/2019 aderiva al calcolo eseguito dalCTU e mutuato dalla formula del TEGM elaborata dalla Banca d’Italiae, per l’effetto, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamenteal ricalcolo del saldo dei conti correnti, in quanto i conti anticipi eranogià stati depurati nella richiesta originaria da tutte le competenze,mentre la somma richiesta a seguito della risoluzione del contrattodi finanziamento risultava essere stata correttamente e validamentedeterminata; revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto econdannava gli opponenti, ciascuno per il proprio titolo e, conriferimento al fideiussore, entro i limiti dell’importo garantito, alpagamento in favore dell’opposta della somma di complessivi euro181.900,94 (di cui: euro 6.151,42 per il C/C n. 2889.05; euro44.030,00 per il c/anticipi n. 28860405.92; euro 73.900,00 per il n.C/anticipi 40509808.86; euro 57.819,52 per il finanziamento n.317.666.57, pari alle rate rimanenti); compensava le spese di litenella misura del 20%, ponendo a carico di parte opponente ilpagamento del restante 80% in favore dell’opposta, come dadispositivo;2. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di prime cure, concondanna delle appellanti a rifondere all’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018S.r.l., le spese del grado come da dispositivo;3. avverso la sentenza della Corte d’appello la società Ascaris.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sullabase di due motivi d'impugnazione; ha resistito con controricorsoPRELIOS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di mandataria diNumero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA]., che, a sua volta, ha proposto ricorsoincidentale sorretto da due motivi;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;la società controricorrente ha depositato memoria;Considerato che1. con il primo motivo i ricorrenti in via principale denuncianola “Violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova dellatitolarità del credito e della legittimazione della cessionaria conriferimento all’art. 58 TUB ed agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” ed in particolare, laparte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello di Palermoha ritenuto «che la società cessionaria ha debitamente allegato latitolarità del diritto di credito, producendo l’estratto della GazzettaUfficiale in cui erano indicati i criteri e le tipologie di cessione deicrediti, fra i quali vi rientrano quelli oggetto del giudizio. È utilesottolineare, a tal fine, che il creditore cedente non ha coltivatol’azione, disinteressandosi del giudizio dal momento dell’interventoin poi, non costituendosi in codesto giudizio di appello, a riprovadell’effettività della cessione», nonostante gli opponenti, viceversa,avessero contestato nella prima difesa utile dopo la costituzione delcessionario "la titolarità in capo a Siena NPL del credito azionato",eccezione non contestata e, in particolare "l'inclusione del credito (..)nell'operazione di cessione in blocco" (note di trattazione ex art. 127ter c.p.c. per l’udienza del 17 febbraio 2023 e comparsaconclusionale depositata);1.1. con il secondo motivo denunziano la “Violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt.112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett.a) legge 287/1990”; in particolare, contestano il punto dellasentenza impugnata ove la Corte d’appello ha statuito: “«neconsegue che la deroga alla proponibilità dell’eccezione di decadenzaNumero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicontenuta nel contratto di fideiussione va dichiarata nulla, mal’eccezione di decadenza (proponibile in quanto la clausola che lavieta è nulla) è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere sollevatacon la prima difesa in primo grado e non con le conclusioni delgiudizio di appello» (cfr. C.A. Palermo, sent. n. 896/2023, pag. 17)”,eccezione di decadenza che, viceversa, era stata sollevata sin dalgiudizio di primo grado nel corpo dell’atto introduttivo ed inproposito, denunciano la “errata e falsa applicazione dei principi didiritto processuale in merito alla tempestività di proposizione delleeccezioni”;2. la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con ilprimo motivo, lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 99, 112, 345 e 113 c.p.c. in relazione all’art 360 comma 1 n. 3c.p.c.” per avere ritenuto ammissibile e fondata l’eccezione di nullitàdella fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbenefondata su fatti e documenti mai tempestivamente allegati e prodottiin primo grado dalla difesa avversaria;2.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale, lacontroricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 100 c.p.c. e 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’eccezionedi nullità della fideiussione e dichiarato la nullità parziale dellaclausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. pur in assenza diinteresse ad agire degli opponenti;3. va anzitutto esaminato, per motivi di priorità logica, il primomotivo del ricorso principale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;nel rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione delcessionario la corte d’appello non ha invero tenuto conto che gliodierni ricorrenti, allora appellanti, avevano tempestivamentesollevato l’eccezione in argomento nelle note di trattazione ex art.CC 23.01.2026 Numero registro generale 23945/2023Ric. n. 23945/2023 Numero sezionale 278/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11859/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026127 ter c.p.c. per l’udienza del 17 febbraio 2023 (prima difesa utiledopo la costituzione in giudizio del cessionario), eccezione ribaditanella memoria conclusionale ed avevano specificatamentecontestato che il mero deposito dell’estratto della [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo a dimostrarne la legittimazione passiva el’avvenuta cessione;nello specifico, la corte d’appello ha ritenuto sufficiente il merodeposito del medesimo estratto, ritenendo erroneamente tardival’eccezione sul difetto di legittimazione passiva, perché sollevatasoltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni evalorizzando altresì la circostanza della mancata costituzione ingiudizio del cedente come ulteriore prova della effettivalegittimazione processuale del cessionario;come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario in virtù di un'operazione di cessione in bloccosecondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo indetta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 3,6/10/2025 n. 26855; Cass. Sez. 6 - 1, 5/11/2020 n. 24798);nella specie, tale prova non è stata fornita e non vi è statoalcun riconoscimento implicito o esplicito proveniente dallacontroparte;4. alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo delricorso principale, assorbiti ogni altra questione e diverso profilononché il 2° motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale,consegue l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diPalermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Numero registro generale 23945/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 278/2026Ric. n. 23945/2023 Numero di raccolta generale 11859/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiIl giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo del ricorso principale nei terminidi cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° motivo del ricorsoprincipale e il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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