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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29355/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 3 marzo 2021dal Tribunale di Cassino, che ha dichiarato la responsabilità delle due imputate in ordine ai delitti, commessi in concorso tra loro, di tentata rapina aggravata e lesioni.

Si addebita alle due imputate di avere posto in essere atti diretti ad impossessarsi di articoli per la casa e profumi per un valore di circa 160 C da un supermercato adoperando violenza e minaccia immediatamente dopo la sottrazione in danno della direttrice e di un cliente, cagionando lesioni personali.

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: ig 2.1 violazione di legge penale poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto regolare notifica del decreto di citazione in appello, in quanto l'avviso di udienza è stato notificato è stato comunicato ex art. 161 cod. proc.pen. al difensore di fiducia, in ragione della sua assenza al domicilio dichiarato , mentre al giudice era noto che l'imputata era sottoposta per il presente giudizio alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pescara il che le impediva di trovarsi nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dove aveva dichiarato domicilio; l'avviso di udienza avrebbe dovuto esserle notificato previe nuove ricerche, mentre la stessa non ha avuto la possibilità di conoscere la data di celebrazione del processo di secondo grado.

Inoltre l'imputata avrebbe dovuto essere autorizzata a recarsi in udienza. 2.2 Vizio di motivazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolta poiché non era a conoscenza che la sua compagna avesse sottratto della merce.

La Corte ha respinto tale prospettazione affermando che dalle dichiarazioni del teste Crispino emerge che la borsa nera era in possesso della [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di motivazione apparente poiché ciò non spiega perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che l'amica non aveva pagato la merce in essa contenuta. 2.3 violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla censura dedotta con il secondo motivo, poiché le lesioni riportate dalla persona offesa e indicate nel referto non risultano compatibili con il suo racconto e non sono state causate dalle imputate. 2.4 violazione di legge per motivazione apparente in relazione al quarto motivo di appello poiché la corte non spiega le ragioni poste a sostegno del giudizio di colpevolezza e le frasi minacciose e le lesioni sono intervenute quando erano già presenti i Carabinieri, sicchè le imputate non potevano tentare di perseguire alcuna impunità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso congiunto e formulato nell'interesse delle due imputate è inammissibile poiché perlopiù introduce censure di merito, che criticano la ricostruzione in punto di fatto della vicenda, invocando una versione alternativa dei fatti, ma non possono essere sollevate in questa sede, esulando dall'ambito di valutazione del giudizio di legittimità.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).

L'impugnazione è peraltro generica poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda, e reitera le censure già dedotte in appello, senza prendere in considerazione le risposte.

E' assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751). 1.111 primo motivo con cui si eccepisce il difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché l'avviso di udienza è stato correttamente notificato al difensore di fiducia, ex art. 161 comma 4 cod. proc.pen., stante l'assenza dell'imputata dal domicilio dichiarato.

Deve al riguardo osservarsi che la validità del domicilio dichiarato non viene meno automaticamente, per il solo fatto che all'imputata fosse stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora in luogo diverso; né si tratterebbe comunque di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., in ragione dell'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, in quanto l'eventuale irregolare notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia configura una nullità a regime intermedio.

Nel caso in esame, detta nullità deve ritenersi, pertanto, sanata dalla mancata eccezione in occasione della prima udienza di appello, svolta oralmente alla presenza del difensore di fiducia, che nulla ha osservato in merito. 1.2 Come già anticipato, il secondo motivo reitera pedissequamente la censura formulata con l'appello e non si confronta con la motivazione resa dalla sentenze impugnata da cui emerge che la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di una grande borsa nera prima di entrare nell'esercizio commerciale e in questa borsa sono stati poi collocati i prodotti prelevati dagli scaffali e non pagati al momento del superamento delle casse.

Inoltre al momento del tentativo di fermare le due donne la borsa era ancora in possesso della [OSCURATO:PERSONA], che certamente non poteva ignorarne il contenuto. 1.3 A dispetto di quanto dedotto, la corte ha motivatamente ribadito che dal referto in atti emergono lesioni compatibili con il colpo inferto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa e il ricorso non si confronta con dette argomentazioni risultando generico.1.4 Anche le censure formulate in ordine alla qualificazione giuridica sono manifestamente infondate e generiche poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata risposta, nel rispetto dei principi più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 2.In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dalle ricorrenti. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti con atto congiunto, e la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 3 marzo 2021dal Tribunale di Cassino, che ha dichiarato la responsabilità delle due imputate in ordine ai delitti, commessi in concorso tra loro, di tentata rapina aggravata e lesioni. Si addebita alle due imputate di avere posto in essere atti diretti ad impossessarsi di articoli per la casa e profumi per un valore di circa 160 C da un supermercato adoperando violenza e minaccia immediatamente dopo la sottrazione in danno della direttrice e di un cliente, cagionando lesioni personali. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: ig 2.1 violazione di legge penale poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto regolare notifica del decreto di citazione in appello, in quanto l'avviso di udienza è stato notificato è stato comunicato ex art. 161 cod. proc.pen. al difensore di fiducia, in ragione della sua assenza al domicilio dichiarato , mentre al giudice era noto che l'imputata era sottoposta per il presente giudizio alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pescara il che le impediva di trovarsi nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dove aveva dichiarato domicilio; l'avviso di udienza avrebbe dovuto esserle notificato previe nuove ricerche, mentre la stessa non ha avuto la possibilità di conoscere la data di celebrazione del processo di secondo grado. Inoltre l'imputata avrebbe dovuto essere autorizzata a recarsi in udienza. 2.2 Vizio di motivazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolta poiché non era a conoscenza che la sua compagna avesse sottratto della merce. La Corte ha respinto tale prospettazione affermando che dalle dichiarazioni del teste Crispino emerge che la borsa nera era in possesso della [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di motivazione apparente poiché ciò non spiega perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che l'amica non aveva pagato la merce in essa contenuta. 2.3 violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla censura dedotta con il secondo motivo, poiché le lesioni riportate dalla persona offesa e indicate nel referto non risultano compatibili con il suo racconto e non sono state causate dalle imputate. 2.4 violazione di legge per motivazione apparente in relazione al quarto motivo di appello poiché la corte non spiega le ragioni poste a sostegno del giudizio di colpevolezza e le frasi minacciose e le lesioni sono intervenute quando erano già presenti i Carabinieri, sicchè le imputate non potevano tentare di perseguire alcuna impunità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso congiunto e formulato nell'interesse delle due imputate è inammissibile poiché perlopiù introduce censure di merito, che criticano la ricostruzione in punto di fatto della vicenda, invocando una versione alternativa dei fatti, ma non possono essere sollevate in questa sede, esulando dall'ambito di valutazione del giudizio di legittimità. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). L'impugnazione è peraltro generica poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda, e reitera le censure già dedotte in appello, senza prendere in considerazione le risposte. E' assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751). 1.111 primo motivo con cui si eccepisce il difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché l'avviso di udienza è stato correttamente notificato al difensore di fiducia, ex art. 161 comma 4 cod. proc.pen., stante l'assenza dell'imputata dal domicilio dichiarato. Deve al riguardo osservarsi che la validità del domicilio dichiarato non viene meno automaticamente, per il solo fatto che all'imputata fosse stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora in luogo diverso; né si tratterebbe comunque di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., in ragione dell'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, in quanto l'eventuale irregolare notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia configura una nullità a regime intermedio. Nel caso in esame, detta nullità deve ritenersi, pertanto, sanata dalla mancata eccezione in occasione della prima udienza di appello, svolta oralmente alla presenza del difensore di fiducia, che nulla ha osservato in merito. 1.2 Come già anticipato, il secondo motivo reitera pedissequamente la censura formulata con l'appello e non si confronta con la motivazione resa dalla sentenze impugnata da cui emerge che la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di una grande borsa nera prima di entrare nell'esercizio commerciale e in questa borsa sono stati poi collocati i prodotti prelevati dagli scaffali e non pagati al momento del superamento delle casse. Inoltre al momento del tentativo di fermare le due donne la borsa era ancora in possesso della [OSCURATO:PERSONA], che certamente non poteva ignorarne il contenuto. 1.3 A dispetto di quanto dedotto, la corte ha motivatamente ribadito che dal referto in atti emergono lesioni compatibili con il colpo inferto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa e il ricorso non si confronta con dette argomentazioni risultando generico.1.4 Anche le censure formulate in ordine alla qualificazione giuridica sono manifestamente infondate e generiche poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata risposta, nel rispetto dei principi più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 2.In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dalle ricorrenti. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti con atto congiunto, e la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ma
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