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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42397/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1992 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1969 avverso la sentenza emessa il 14 febbraio 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 17 giugno 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 febbraio 2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 13 marzo 2014 dal Tribunale di Vicenza, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria aggravata.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento al decreto di giudizio immediato e mancanza della motivazione.

Secondo il ricorrente, sarebbero stati inosservati i termini di cui all'art. 454 c.p.p., con conseguente lesione dei diritti di intervento dell'imputato, avendo il Pubblico ministero formulato la richiesta di giudizio immediato dopo 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati ed essendo la prova evidente, su cui si fonda l'accusa, ossia la ricognizione personale, stata raccolta dopo 10 mesi dal primo momento; 2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 c.p., difettando la violenza, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanata dal cancello su suggerimento del marito e non per il comportamento asseritamente violento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., essendo i beni sottratti vecchie attrezzature, destinate alla vendita per il riciclo dell'alluminio e, quindi, dal valore assai modesto.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento al decreto di giudizio immediato e mancanza della motivazione.

Secondo il ricorrente, sarebbero stati inosservati i termini ex art. 454 c.p.p., con conseguente lesione dei diritti di intervento dell'imputato, avendo il Pubblico ministero formulato la richiesta di giudizio immediato dopo 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati ed essendo la prova evidente, su cui si fonda l'accusa, ossia la ricognizione personale, stata raccolta dopo 10 mesi dal primo momento; 2) erronea applicazione della legge penale per essere il fatto stato qualificato ai sensi dell'art. 628 c.p., pur difettando la violenza, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanata dal cancello su suggerimento del marito e non per il comportamento asseritamente violento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione a titolo di concorso ex art. 110 c.p., non avendo la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi secondo cui l'imputato avrebbe solo assistito a un'azione che non era prevedibile né voluta alla luce del piano originario, che prevedeva un furto; 4) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p., in considerazione del ruolo in ipotesi assunto dall'imputato; 5) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., essendo i beni sottratti vecchie attrezzature, destinate alla vendita per il riciclo dell'alluminio e, quindi, dal valore assai modesto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 n primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato.

Come già rilevato dalla Corte territoriale, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017) hanno affermato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato.

Le Sezioni Unite hanno precisato che il provvedimento, adottato dal Gip, chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che deve escludersi che la violazione del termine per la richiesta di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del Pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al dibattimento.

L'ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal Pubblico ministero legittimato non incide né sul suo potere d'iniziativa, né sul suo diritto di partecipazione al procedimento.

Non si può neppure sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sé invalido l'esercizio dell'azione penale, perché il riferimento all'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. serve appunto a qualificare l'invalidità dell'atto, sul presupposto che non sia sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani).

Inoltre, sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito come la tardiva instaurazione del giudizio immediato non è inquadrabile nella previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione delle norme concernente l'intervento dell'imputato.

In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, infatti, la disposizione che definisce le modalità d'intervento della persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce l'obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della contestazione dell'addebito con invito a comparire ritualmente notificato.A ciò si aggiunge l'osservazione che il termine, stabilito per l'instaurazione del rito, ha natura ordinatoria mancando un'espressa comminatoria normativa ed essendo tassativa la previsione contenuta nell'art. 173, comma 1, c.p.p. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione.

Del resto - come evidenziato nella pronuncia di questa Sezione n. 29570 del 27/03/2019 (Rv. 276731) - fondamento attorno al quale ruota l'opzione procedimentale del giudizio immediato è quella di garantire la speditezza di un procedimento verso la fase dibattimentale - luogo naturale ove il contraddittorio può essere esercitato nella sua massima estensione anche nel momento centrale della raccolta della prova - e ciò in relazione a procedimenti nei quali la situazione di evidenza della prova, in presenza di imputati pur sempre già interrogati in relazione ai fatti per i quali si procede e, quindi, già posti in grado di conoscere le contestazioni elevate nei loro confronti e di esplicitare le loro difese, finisce in qualche modo per rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, il cui esito verso l'emissione del decreto che dispone il giudizio sarebbe ragionevolmente scontato.

Il tutto comunque sottoposto al controllo di un giudice, libero di valutare gli elementi sottoposti alla sua attenzione e, quindi, di accogliere o respingere la richiesta del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 455, comma 1, c.p.p. (v., Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini e altri, Rv. 270424). 1.2 Il secondo motivo di entrambi i ricorsi difetta di specificità.

La Corte d'appello ha affermato - specificamente disattendendo la tesi difensiva sul difetto della spinta - che [OSCURATO:PERSONA], era stata spinta da [OSCURATO:PERSONA] poiché ostacolava l'uscita dal cancello dello stabilimento, in cui erano stati sottratti i beni dagli imputati.

In ragione della violenza esercitata su [OSCURATO:PERSONA], la menzionata Corte ha ritenuto sussistente la rapina anziché il furto, di cui la violenza non è elemento costitutivo.

Giova precisare che la spinta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] configura un atto di violenza, costituendo ius receptum quello secondo cui, in tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa, al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo.

In particolare, si è ritenuta configurata la rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta (Sez. 2, n. 14901 del 19/3/2015, Rv. 263307). 1.3 II terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono privi di specificità.

Nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione del valore non esiguo del materiale, tenuto conto dell'enorme quantità di stampi rubati (circa 2.000,00 - 3000,00) e della loro possibilità di riciclo, al fine di ricavare alluminio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695) secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se - come nel caso in esame - immune da vizi logico-giuridici. 1.4 Parimenti privi di specificità sono il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi al ritenuto concorso dell'imputato nella commissione del reato di rapina impropria.

La Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'art. 116 c.p., poiché il contributo dell'imputato era risultato coerente con il complessivo disegno criminoso, consistito nel caricare il camion di tre tonnellate di alluminio e fuggire, procurandosi l'impunità.

Con siffatte argomentazioni, pur sintetiche, la Corte territoriale ha in sostanza affermato che la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie del responsabile dello stabilimento, è stata prevista ed accettata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente configurabilità del concorso di entrambi i ricorrenti ai sensi dell'art. 110 c.p.

Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 3/10/2018, Rv. 274467) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia.

Quanto ai tratti che distinguono il concorso "anomalo" ex art. 116 c.p. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 c.p., si è in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Cass. pen., Sez. 1, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849).

Nel caso in esame la spinta di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi voluta da entrambi, pur se posta in essere da uno solo dei correi, atteso che la predetta ostacolava l'uscita dal cancello dello stabilimento, in cui era avvenuta la sottrazione ei beni, ed entrambi i correi stavano fuggendo, al fine di assicurarsi la refurtiva e procurarsi l'impunità, come desunto dal Giudice del merito dalle dichiarazioni della predetta Casarotto, ritenute prevalenti rispetto alla versione dei fatti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1992 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1969 avverso la sentenza emessa il 14 febbraio 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 17 giugno 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 febbraio 2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 13 marzo 2014 dal Tribunale di Vicenza, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria aggravata. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento al decreto di giudizio immediato e mancanza della motivazione. Secondo il ricorrente, sarebbero stati inosservati i termini di cui all'art. 454 c.p.p., con conseguente lesione dei diritti di intervento dell'imputato, avendo il Pubblico ministero formulato la richiesta di giudizio immediato dopo 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati ed essendo la prova evidente, su cui si fonda l'accusa, ossia la ricognizione personale, stata raccolta dopo 10 mesi dal primo momento; 2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 c.p., difettando la violenza, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanata dal cancello su suggerimento del marito e non per il comportamento asseritamente violento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., essendo i beni sottratti vecchie attrezzature, destinate alla vendita per il riciclo dell'alluminio e, quindi, dal valore assai modesto. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento al decreto di giudizio immediato e mancanza della motivazione. Secondo il ricorrente, sarebbero stati inosservati i termini ex art. 454 c.p.p., con conseguente lesione dei diritti di intervento dell'imputato, avendo il Pubblico ministero formulato la richiesta di giudizio immediato dopo 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati ed essendo la prova evidente, su cui si fonda l'accusa, ossia la ricognizione personale, stata raccolta dopo 10 mesi dal primo momento; 2) erronea applicazione della legge penale per essere il fatto stato qualificato ai sensi dell'art. 628 c.p., pur difettando la violenza, atteso che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanata dal cancello su suggerimento del marito e non per il comportamento asseritamente violento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 3) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione a titolo di concorso ex art. 110 c.p., non avendo la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi secondo cui l'imputato avrebbe solo assistito a un'azione che non era prevedibile né voluta alla luce del piano originario, che prevedeva un furto; 4) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p., in considerazione del ruolo in ipotesi assunto dall'imputato; 5) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., essendo i beni sottratti vecchie attrezzature, destinate alla vendita per il riciclo dell'alluminio e, quindi, dal valore assai modesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 n primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato. Come già rilevato dalla Corte territoriale, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017) hanno affermato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. Le Sezioni Unite hanno precisato che il provvedimento, adottato dal Gip, chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che deve escludersi che la violazione del termine per la richiesta di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del Pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al dibattimento. L'ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal Pubblico ministero legittimato non incide né sul suo potere d'iniziativa, né sul suo diritto di partecipazione al procedimento. Non si può neppure sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sé invalido l'esercizio dell'azione penale, perché il riferimento all'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. serve appunto a qualificare l'invalidità dell'atto, sul presupposto che non sia sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani). Inoltre, sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito come la tardiva instaurazione del giudizio immediato non è inquadrabile nella previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione delle norme concernente l'intervento dell'imputato. In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, infatti, la disposizione che definisce le modalità d'intervento della persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce l'obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della contestazione dell'addebito con invito a comparire ritualmente notificato.A ciò si aggiunge l'osservazione che il termine, stabilito per l'instaurazione del rito, ha natura ordinatoria mancando un'espressa comminatoria normativa ed essendo tassativa la previsione contenuta nell'art. 173, comma 1, c.p.p. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione. Del resto - come evidenziato nella pronuncia di questa Sezione n. 29570 del 27/03/2019 (Rv. 276731) - fondamento attorno al quale ruota l'opzione procedimentale del giudizio immediato è quella di garantire la speditezza di un procedimento verso la fase dibattimentale - luogo naturale ove il contraddittorio può essere esercitato nella sua massima estensione anche nel momento centrale della raccolta della prova - e ciò in relazione a procedimenti nei quali la situazione di evidenza della prova, in presenza di imputati pur sempre già interrogati in relazione ai fatti per i quali si procede e, quindi, già posti in grado di conoscere le contestazioni elevate nei loro confronti e di esplicitare le loro difese, finisce in qualche modo per rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, il cui esito verso l'emissione del decreto che dispone il giudizio sarebbe ragionevolmente scontato. Il tutto comunque sottoposto al controllo di un giudice, libero di valutare gli elementi sottoposti alla sua attenzione e, quindi, di accogliere o respingere la richiesta del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 455, comma 1, c.p.p. (v., Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini e altri, Rv. 270424). 1.2 Il secondo motivo di entrambi i ricorsi difetta di specificità. La Corte d'appello ha affermato - specificamente disattendendo la tesi difensiva sul difetto della spinta - che [OSCURATO:PERSONA], era stata spinta da [OSCURATO:PERSONA] poiché ostacolava l'uscita dal cancello dello stabilimento, in cui erano stati sottratti i beni dagli imputati. In ragione della violenza esercitata su [OSCURATO:PERSONA], la menzionata Corte ha ritenuto sussistente la rapina anziché il furto, di cui la violenza non è elemento costitutivo. Giova precisare che la spinta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] configura un atto di violenza, costituendo ius receptum quello secondo cui, in tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa, al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. In particolare, si è ritenuta configurata la rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta (Sez. 2, n. 14901 del 19/3/2015, Rv. 263307). 1.3 II terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono privi di specificità. Nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione del valore non esiguo del materiale, tenuto conto dell'enorme quantità di stampi rubati (circa 2.000,00 - 3000,00) e della loro possibilità di riciclo, al fine di ricavare alluminio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695) secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se - come nel caso in esame - immune da vizi logico-giuridici. 1.4 Parimenti privi di specificità sono il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi al ritenuto concorso dell'imputato nella commissione del reato di rapina impropria. La Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'art. 116 c.p., poiché il contributo dell'imputato era risultato coerente con il complessivo disegno criminoso, consistito nel caricare il camion di tre tonnellate di alluminio e fuggire, procurandosi l'impunità. Con siffatte argomentazioni, pur sintetiche, la Corte territoriale ha in sostanza affermato che la violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie del responsabile dello stabilimento, è stata prevista ed accettata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente configurabilità del concorso di entrambi i ricorrenti ai sensi dell'art. 110 c.p. Giova ricordare al riguardo che questa Corte (Sez. 2, n. 49443 del 3/10/2018, Rv. 274467) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia. Quanto ai tratti che distinguono il concorso "anomalo" ex art. 116 c.p. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 c.p., si è in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Cass. pen., Sez. 1, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849). Nel caso in esame la spinta di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi voluta da entrambi, pur se posta in essere da uno solo dei correi, atteso che la predetta ostacolava l'uscita dal cancello dello stabilimento, in cui era avvenuta la sottrazione ei beni, ed entrambi i correi stavano fuggendo, al fine di assicurarsi la refurtiva e procurarsi l'impunità, come desunto dal Giudice del merito dalle dichiarazioni della predetta Casarotto, ritenute prevalenti rispetto alla versione dei fatti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
Decreto Cassazione n. 42397/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris