CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 24825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO , in persona del Presidente in carica, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrenti - avverso la sentenza n. 1288/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08575 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento di alcuni immobili di sua proprietà. A fondamento della propria pretesa dedusse che l'allagamento era stato determinato dall'inadeguata manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane della [OSCURATO:PERSONA] 181 e della [OSCURATO:PERSONA] 106, di proprietà e competenza rispettivamente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro e dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse la domanda atto rea ritenendo le convenute responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver l'istruttoria confermato la derivazione causale dell'allagamento da una inadeguata manutenzione delle strade ed in mancanza del caso fortuito, non potendo considerarsi eccezionale l'evento meteorologico. 2. La sentenza venne impugnata dall'[OSCURATO:SOCIETA]. la quale contestò che la ctu era stata espletata a moltissima distanza di tempo rispetto all'epoca dei fatti, e ciò poneva in discussione le risultanze relative alla mancata manutenzione ed al nesso di causalità tra quest'ultima e l'evento. Lamentò inoltre le carenze dell'istruttoria rispetto alla sussistenza dei danni ed alla loro quantificazione. L'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro propose appello incidentale evidenziando la sussistenza dell'esimente del caso fortuito di cui all'art.2051 c.c., il significativo lasso di tempo intercorso tra l'evento e gli accertamenti tecnici, la concorrente responsabilità del Comune di Squillace nonché la carenza di prova dei danni subiti dal Catone. 3. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1288 del 23 settembre 2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda del Catone compensando le spese di lite tra le parti.In particolare la Corte, ha accolto il primo motivo di appello principale, ritenendo che dai dati risultanti della CTU non fosse possibile ricondurre causalmente l'allagamento ad anomalie e difetti di manutenzione della strada statale; ed il quarto motivo di appello incidentale, stante l'inidoneità della documentazione allegata dal Catone a dimostrare l'entità dei danni subiti. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro resistono con separati controricorsi. Considerato che: 5.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. - omessa valutazione della prova testimoniale e documentale in relazione al nesso di causalità tra la mancata manutenzione della SS 106 da parte dell'ANAS e il danno riportato da [OSCURATO:PERSONA] — motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4 cp.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all'art. 111 Cost, comma 6; e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1226 c.c. ed all'art. 115 c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello non avrebbe preso in considerazione le deposizioni dei testi Merenda, Russom:anno e Muccari, che avrebbero confermato il cattivo stato di manutenzione della strada statale all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, nonché la relazione di Carabinieri e le note del Sindaco del Comune di Squillace, che avrebbero rilevato la presenza di una grande quantità di detriti sulle cunette e i tombini già un anno prima del verificarsi dell'evento. Sostiene, dunque, che la Corte d'Appello avrebbe fornito una motivazione frammentaria, basata sulla sola consulenza tecnica, e del tutto contraddittoria, censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. 5.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 115 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. — omessa valutazione della perizia stragiudiziale espressamente richiamata dalla CTU in relazione alla quantificazione dei danni - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all'art.1226 c.c. motivazione apparente. La Corte d'appello avrebbe trascurato la copiosa produzione fotografica resa in atti che rappresentando lo stato dei luoghi in seguito all'inondazione, avrebbe consentito, insieme alla perizia giurata, di determinare agevolmente l'entità dei danni subiti. Lamenta inoltre che, in ogni caso, avendo l'attore allegato tutti gli elementi a sua disposizione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. versandosi in una ipotesi di impossibilità di dimostrazione del quantum. 6. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi fondati. E' noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decismn. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09/2009 n. 20112). Tali carenze sono riscontrabili nella sentenza impugnata nella quale non è agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a riformare la sentenza del Tribunale ed a rigettare, conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente. La sentenza è contraddittoria FrirtZ dove afferma, nel rigettare la domanda di risarcimento del ricorrente, che i rilievi della c.t.u., benché fatti nove anni dopo, sono suffragati da atti compiuti nell'immediatezza del fatto e dalla relazione dei Carabinieri. Non si comprende a quale versione dei fatti la C.A. dia seguito. In particolare, a pag. 6 della sentenza impugnata si afferma che le risultanze della consulenza tecnica depongono per l'affermazione di una causalità diretta tra i difetti strutturali e di manutenzione della strada provinciale e l'allagamento della proprietà Catone, ma poi riTes9 r la domandac e il anno sussiste ma non è provato con esattezza. Senza considerare che per la liquidazione del danno poteva far ricorso alla liquidazione equitativa. 7. Pertanto, la Corte accoglie i due motivi di ricorso, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.la Corte accoglie i due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione personale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione