CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 21 novembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di detenzione di arma clandestina e di detenzione a fini di cessione di marijuana e hashish, fatti accertati il 18 agosto 2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato: a) violazione dell'art. 23 della legge n. 110 del 1975 in quanto l'arma in sequestro era immediatamente riconoscibile dal numero di matricola leggibile sullo zoccolo della canna e sul carrello, per mancando una cifra, consumata dal tempo e dall'usura, ma del tutto ininfluente, poiché le forze dell'ordine hanno potuto comunque individuare l'arma stessa ed il precedente proprietario già prima degli accertamenti condotti dal perito balistico; la norma incriminatrice riguarda le condotte aventi ad oggetto armi sprovviste dei numeri e dei contrassegni identificativi per non avere la Corte di appello motivato la conferma del giudizio di responsabilità; b) violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena di cui il ricorrente era meritevole per il corretto comportamento processuale, la modesta gravità del fatto, l'occasionalità della condotta, la mancata impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, la giovane età ed i carichi di famiglia. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e non correlati alle ragioni della decisione contestata. 1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso sono riproduttive di doglianza già esaminata e respinta dai giudici di merito con un congruo apparato esplicativo. Invero, la Corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità quanto al delitto capo a) sulle risultanze dell'attività investigativa, attestanti il rinvenimento presso la sua abitazione di una pistola, che all'esito dell'indagine balistica è risultata perfettamente funzionante e recante solo parte del contrassegno matricolare punzonato sulla faccia destra del castello, in quanto il primo numero "9" era stato abraso, il che aveva comportato una difficoltà di identificazione dell'arma, risultata provento di furto in danno del legittimo proprietario. Ha altresì specificato che la mancanza di questo primo numero non era ascrivile ad usura protratta nel tempo, ma era stata frutto di abrasione voluta per ostacolare l'accertamento della provenienza dell'arma. 1.1 A fronte di una giustificazione effettiva, pertinente e rispettosa dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di clandestinità, che fa riferimento a qualsiasi alternazione dei dati identificativi originariamente presenti nel dispositivo e non pretende l'assoluta difficoltà o impossibilità di accertamento della sua origine (Sez. 1, n. 38029 del 09/04/2019, Buscemi, Rv. 276844; Sez. 5, n. 22698 del 17/03/2017, Cipolloni, Rv. 270143; Sez. 1, n. 21664 del 14/12/2012, dep. 2013. Acacio, Rv. 255944; Sez. 1, n. 25247 del 26/05/2011, Pastore, Rv. 250706), il ricorso ripropone le medesime obiezioni già esaminate dai giudici di appello in termini aspecifici e infondati, che non consentono di approdare ad un'interpretazione diversa e più favorevole della fattispecie. 2.Anche in punto di determinazione della pena la sentenza non merita censure, poiché la Corte di appello ha ritenuto congrua quella determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo assoluto in ragione del precedente specifico per violazione della disciplina degli stupefacenti e per detenzione illegale di munizioni, già riportato dall'imputato, con un aumento contenuto per la recidiva e per la continuazione. Inoltre, ha apprezzato la gravità oggettiva dei fatti giudicati, rispetto alla quale le argomentazioni esposte nell'atto di appello sono state ritenute non significative di elementi favorevoli di valutazione. Col ricorso ci si duole dell'omessa considerazione di quanto dedotto con l'atto di gravame per sollecitare un giudizio sul fatto e sull'adeguatezza della pena che non può essere condotto direttamente dal giudice di legittimità a fronte di una decisione motivata in termini congrui e non manifestamente illogici. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Ir' rrrvoio- spese processuali e della somma di 3.000,00 euro o a Cassa delle