CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 1998
Cassazione n. 16402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dalla difesa della parte resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 22/10/2021 al 25/10/2021 - a seguito di arresto in flagranza - in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Bolzano del 25/10/2021, misura poi sostituita dal 25/10/2021 al 28/03/2022 con quella degli arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante - in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - il reato previsto dagli artt.81, comma 1 e 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; imputazione rispetto alla quale la ricorrente era stata condannata dal GUP presso il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 28/03/2022, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione e successivamente assolta, per non avere commesso il fatto, con sentenza della Corte d'appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) del 12/01/2023, divenuta definitiva. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha premesso che doveva escludersi la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave dell'istante; rilevando - in particolare - che dalle sentenze di merito non era emerso che la Carletti avesse avuto effettiva conoscenza della presenza di sostanza stupefacente all'interno del bauletto del ciclomotore collocato nel garage dell'abitazione utilizzata in comune con il Pone e né che fosse a conoscenza dell'attività di spaccio posta in essere da quest'ultimo; rilevando, altresì. che nemmeno era emerso che la ricorrente avesse avuto contezza del via vai sospetto di persone nel suddetto garage, dovendosi quindi considerare come inidoneo a perfezionare la colpa grave il solo dato della convivenza, già protratta per due anni e mezzo, con il Pone, anche per il mancato reperimento di ulteriore stupefacente all'interno dell'abitazione. Il giudice della riparazione ha osservato che non poteva ritenersi indice di colpa grave il fatto che la Carletti si recasse in garage e si trovasse, al momento dall'arresto, in prossimità del luogo di ritrovamento dello stupefacente; anche evidenziando che il suddetto ciclomotore era, di fatto, non funzionante e quindi sicuramente non utilizzato dalla ricorrente. Ha peraltro evidenziato che - pure non vertendosi in ipotesi di colpa grave - la condotta della Carletti dovesse essere valutata sotto il profilo della colpa ordinaria, atteso che l'effettivo utilizzo del predetto bauletto ben avrebbe potuto essere dedotto con l'uso dell'ordinaria diligenza;specificamente ha rilevato che la coppia aveva conservato anche la chiave di apertura del bauletto del motociclo, pur essendo lo stesso non funzionante, elemento che avrebbe dovuto far sorgere un ragionevole sospetto in ordine all'effettivo uso della chiave stessa da parte del Pone, raffigurandosi quindi un difetto di adeguata vigilanza; tale da essere posta in rapporto concausale con la sofferta detenzione nella misura del 25%. In ordine alla misura dell'indennizzo, assunta come base di calcolo quella di C 235,82 per ogni giorno di detenzione sofferta - diminuita del 50% per il periodo trascorso agli arresti domiciliari - la Corte ha liquidato un indennizzo di C 18.983,51, diminuito del 25% (per la ragioni predette) alla misura finale di C 14.237,63. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, proponendo un unico e articolato motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto l'inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314 e ss., 643, 273 cod.proc.pen. e 112 cod.proc.civ., per mancanza ovvero mera apparenza nonché contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c), ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l'eccezione dell'Amministrazione in ordine al perfezionamento del presupposto ostativo del dolo o della colpa grave, richiamando sul punto quanto dedotto nella memoria depositata in sede di giudizio di merito; rappresentando che, ivi, aveva dedotto che le risultanze del giudizio di cognizione dovevano essere tenute distinte da quelle della fase cautelare e da quelle del giudizio riparatorio; aveva dedotto che sussistessero tutti gli elementi idonei a concretizzare la colpa grave, stante il libero accesso della ricorrente al luogo di detenzione dello stupefacente, la prossimità della stessa ricorrente a tale luogo al momento dell'arresto, la prolungata convivenza con il coautore del fatto, la comune titolarità dell'abitazione e del garage, il rinvenimento della sostanza nel motociclo di proprietà dell'istante; aveva quindi ritenuto che la ricorrente avesse comunque generato la iniziale apparenza, quanto meno, di connivenza e contiguità con l'autore del fatto. Il Ministero ricorrente ha quindi contestato la motivazione della Corte territoriale, imputandola di contraddittorietà nella parte in cui aveva riconosciuto un concorso di colpa ordinario in capo alla Cadetti esponendo come - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della riparazione - fosse sufficiente a concretizzare il presupposto ostativo della colpa grave anche la sola concausazione della falsa apparenza della configurazione di un illecito penale; ha, infine, dedotto che la Corte aveva valorizzato ai fini di escludere la colpa grave elementi rilevanti ai soli fini del giudizio di colpevolezza, poi formulato in relazione all'art.533 cod.proc.pen., ma non attinenti agli elementi da valutare in sede di giudizio riparatorio. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire ulteriore memoria, alle cui richieste ivi contenute ha successivamente dichiarato di rinunciare La parte resistente ha fatto pervenire memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo di impugnazione articolato dal ricorrente attiene complessivamente alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla originaria parte istante. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, IRV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussisl:enza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Annbrosio, RV. 247664). 6. Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare e purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno nella detta relazione concausale (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, F:IV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565). In diretta conseguenza dei predetti principi deve altresì essere ricordato che - per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte - anche l'atteggiamento di mera connivenza (e pure se a questa sia conferita una connotazione meramente passiva) è idoneo a escludere - in quanto comunque qualificabile come gravemente colposo - che sussista un diritto al riconoscimento dell'indennizzo quando, con presupposti tra loro non cumulativi ma alternativi, il comportamento: 1) sia indice del venir meno dì elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391). 7. Va quindi rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha previamente - e correttamente - ritenuto come acquisiti i dati posti alla base della pronuncia di assoluzione in punto di mancata prova della consapevolezza, in capo alla parte istante, dell'attività di detenzione svolta dal compagno e della presenza di stupefacente all'interno del bauletto del ciclomotore; e ha altresì ritenuto, sul piano di valutazione proprio del giudice della riparazione - con considerazione in punto di fatto, non palesemente illogica e quindi non tangibile in questa sede - che dal materiale probatorio utilmente valutabile non fosse emerso alcun elemento idoneo a comprovare, non solo la percezione dell'attività illecita svolta dal convivente, ma anche il semplice sospetto eventualmente idoneo a far trasmodare il suo comportamento sotto la specie della connivenza passiva (che, per quanto detto, se non assume rilevanza ai fini della concretizzazione del concorso nel reato ne assume invece ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione). Per l'effetto, il riferimento testuale contenuto alla pag.4 dell'ordinanza impugnata in base alla quale «non si riscontrano altri comportamenti della Carletti improntati a macroscopica leggerezza o imprudenza, idonei a essere interpretati, nella fase delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato», appare frutto di una mera imprecisione terminologica; avendo il complesso dell'ordinanza dato compiutamente conto dell'assenza di elementi idonei a provare una condizione di connivenza non punibile, interpretata nel senso suddetto. D'altra parte - in relazione ad argomentazioni contenute nel motivo di ricorso - non è ravvisabile alcuna contraddizione argomentativa o concettuale nel contemporaneo riconoscimento di una colpa ordinaria (ovvero colpa lieve) in capo alla parte istante, a propria volta posta alla base di una riduzione equitativa dell'indennizzo. Difatti, la Corte territoriale ha motivato la correlativa riduzione dell'indennizzo sulla base di parametri riconducibili a una condotta frutto di omessa vigilanza in ordine all'effettivo contenuto del bauletto del ciclomotore (non funzionante) e dell'utilizzo delle relative chiavi di apertura, riconducibili a un deficit di attenzione sull'utilizzo di una res nella propria disponibilità, ma che comunque esulano anche astrattamente dal novero dei comportamenti causali o non causali rispetto alla detenzione rilevanti ai fini dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte ricorrente in questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al paga