CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00283/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il Difensore d'ufficio di GIUFFRIDA Michelino avverso la sentenza n. 852/21 R.G. Dep. Sent. del 4.2.2021, con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 9.9.2019 di condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall'art. 640-ter cod. pen. 2. Deduce il ricorrente due questioni, una procedurale ed una di merito. 2.1. In riferimento alla questione procedurale, formula due motivi di ricorso, denunciando, quanto al primo, omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, con conseguente nullità ex art. 179 cod. proc. pen., e, quanto al secondo, violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. oltreché del predetto art. 179. Afferma il ricorrente che è stata omessa la notificazione del decreto di citazione in appello nel domicilio eletto dall'imputato, che pure aveva attivamente partecipato al primo grado di giudizio, celebrato secondo il rito abbreviato, rendendo interrogatorio. Il 24.12.2020 la Corte d'appello ha richiesto la notifica a mani del decreto nel domicilio eletto di Limbiate, Via dei Mille n. 138, giusta elezione resa dall'imputato anche in occasione dell'interrogatorio davanti il primo giudice (come da atti allegati al ricorso). In pari data, la medesima Corte ha disposto la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. prop. pen., notificazione eseguita via PEC. Nel fascicolo - prosegue il ricorrente - non v'è traccia della notifica a mani all'imputato. Ciò comporta una nullità assoluta ai sensi dell'ari:. 179 cod. proc. pen. poiché relativa all'omessa citazione dell'imputato, nonché una violazione riguardante il meccanismo di notificazione legale azionato, atteso che si può procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo dopo che sia stata tentata invano la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto. 2.2. In riferimento alla questione di merito, formula il ricorrente un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione.3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondati sono i primi due motivi di ricorso, relativi alla questione procedurale. 1.1. L'elezione di domicilio, da parte dell'imputato, in Limbiate, Via dei Mille n. 138, è pacifica, in quanto confermata dal medesimo in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale. La pur disposta notifica del decreto di citazione in appello all'imputato a mani in tale domicilio non risulta documentata, atteso che nel compendio degli atti trasmessi a questa Suprema Corte non è presente la relata della notifica in questione, né questa è stata trasmessa alla Cancelleria della Sezione Seconda Penale pur a seguito di espresse richieste in tal senso: invero, con missiva in data 14.9.2021, il responsabile della Cancelleria della Quarta Sezione della Corte d'appello di Milano ha comunicato che, "atteso che la cartolina verde non è stata trovata", è stata acquisita dall'ufficiale giudiziario "l'attestazione di relata negativa nel luogo del domicilio dichiarato, in considerazione della quale è stat[a] fatt[a] correttamente da[11a] Cancelleria la notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del c.p.p."; a sua volta, con atto in pari data, l'addetto alle notifiche della Corte d'appello attesta che "l'atto è stato iscritto in data 28/12/2020 con cronologico 45301 ed è stato notificato ai seguenti destinatari: [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con esito negativo [...] come da verifica eseguita sul [OSCURATO:PERSONA]/O Anno 2020 con restituzione in data 12/01/2021". 1.2. Siffatta attestazione dell'addetto alle notifiche della Corte d'appello non sostituisce, tuttavia, la relata di notifica, tra l'altro non contenendo l'indicazione del procedimento notificatorio seguito (che era prescritto a mani), delle attività compiute dal notificante e delle ragioni del riferito esito negativo. Talché trova applicazione il principio di diritto, che il Collegio intende espressamente ribadire, a termini del quale "è invalida la notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione - ancorché vi sia annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l'atto "a mani proprie" - in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall'ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, non ammette equipollenti" (Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011, Chiarolini e altro, Rv. 250926-01, che ha dichiarato l'invalidità dell'atto introduttivo dell'intera fase dibattimentale del merito e l'annullamento delle sentenze conclusive delle due fasi processuali). 1.3. Nel caso che ne occupa, la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato deve ritenersi integralmente omessa, non potendo essere supplita dall'effettuata notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la quale presuppone che la previa dovuta notifica all'imputato non abbia sortito esito positivo. 1.4. Sussiste, dunque, come anticipato in apertura, la denunciata nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen., in quanto relativa all'omessa partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello. 1.5. Nondimeno, al necessario conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata osta la medio tempore (addì 26 giugno 2021„ tenuto conto delle sospensioni di cui alla disciplina emergenziale antico-Covid) maturata estinzione del reato per prescrizione. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso a Roma, lì 23 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]—An