CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 09237/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8503/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. MILANOn. 5759/2016 depositata i l 09/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualificatasi “impresa mista” con ricavi provenienti sia da attività soggette ad addizionale sia da altre attività non petrolifere, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per Ires, ex art. 81 commi 16/18 del DL 112/2008 (c.d. Robin tax) anno 2011, ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La CTR, ritenuto incontestato il fatto che le vendite di carburante costituivano il 51,14% dei ricavi, ha considerato decisiva “la circostanza che il legislatore, alla condizione del superamento del volume di ricavi in misura di 10 milioni di euro abbia aggiunto l’ulteriore requisito della prevalenza dei ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori (petrolifero) rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, condizioni entrambe assolte nella fattispecie in esame”. L’Agenzia dele entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 23 della Costituzione. Richiama la sentenza della Corte cost. n. 10/2015 che ha dichiarato illegittime le norme di cui all’art. 81 commi 16/18 dl 112/2008 come modificati dalla legge di conversione l. n. 133/2008, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, per cui l’Ufficio non può pretendere il pagamento di una somma versata durante la vigenza di una norma dichiarata incostituzionale e di cui sia stato richiesto il rimborso durante la pendenza del rapporto. 2.Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione falsa applicazione dell’art. 81 commi 16/18 dl 112/2008 come modificati dalla legge di conversione l. n. 133/2008. Rileva che il totale dei ricavi relativi alla attività di commercio carburanti e i ricavi derivanti da altre fonti superavano nel loro complesso €.10 milioni, ma tale importo non era superato dai ricavi “petroliferi”. Sussisteva pertanto il diritto al rimborso, ricorrendone le condizioni. Rilevato che: Con successiva istanza del 2 febbraio 2023 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per rinuncia, preso atto della giurisprudenza della Corte formatasi successivamente alla proposizione del ricorso. Rilevato che, nel disciplinare gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, l'art. 391 c.p.c. dispone che se l'udienza è stata gi à fissata alla data in cui il ricorrente r inuncia al ricorso, come nella fattispecie, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, con provvedimento inoppugnabile. [OSCURATO:PERSONA] dichiara conseguentemente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilitàdel ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; le spese restano