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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 44597/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'8 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito della procedura passiva di consegna del ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] austriaca in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e tratta di persone.

Nell'invocare la revoca o la sostituzione della misura custodiale, deduce i seguenti vizi: a) l'omessa o insufficiente indicazione nel mandato di arresto europeo dei gravi indizi di colpevolezza; b) l'omessa traduzione dell'ordinanza restrittiva posta a base di detto mandato; c) la possibilità di contenere il ricorrente con misura meno afflittiva; d) l'insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.

2. Con nota del 7 ottobre 2023 i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno comunicato che il precedente 4 ottobre il ricorrente è stato consegnato alle Autorità austriache in esecuzione della sentenza n. 10080/2023 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna.

3. Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, ritiene il Collegio che, essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'8 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito della procedura passiva di consegna del ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] austriaca in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e tratta di persone. Nell'invocare la revoca o la sostituzione della misura custodiale, deduce i seguenti vizi: a) l'omessa o insufficiente indicazione nel mandato di arresto europeo dei gravi indizi di colpevolezza; b) l'omessa traduzione dell'ordinanza restrittiva posta a base di detto mandato; c) la possibilità di contenere il ricorrente con misura meno afflittiva; d) l'insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato. 2. Con nota del 7 ottobre 2023 i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno comunicato che il precedente 4 ottobre il ricorrente è stato consegnato alle Autorità austriache in esecuzione della sentenza n. 10080/2023 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna. 3. Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, ritiene il Collegio che, essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris