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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 01589/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio, iscritto al n. 15082/2023 R.G., nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16600/2023, depositata il 12/06/2023, nel procedimento n. 17290/2017, tra : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti della sentenza n. 16600/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.

La correzione va disposta, essendo stata prevista la condanna alle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, invece che dell’Erario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16600/2023 sia corretto sostituendo la locuzione «in favore della parte controricorrente» con quella «in favore dell’Erario».

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio, iscritto al n. 15082/2023 R.G., nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16600/2023, depositata il 12/06/2023, nel procedimento n. 17290/2017, tra : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti della sentenza n. 16600/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale. La correzione va disposta, essendo stata prevista la condanna alle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, invece che dell’Erario. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16600/2023 sia corretto sostituendo la locuzione «in favore della parte controricorrente» con quella «in favore dell’Erario». Così deciso in Roma, nella adunanza camerale de
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