Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11426/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18012/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Donizetti n. 10, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1055/21 della Corte d’Appello di Bologna del 07/05/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese processuali, a carico della ricorrente in mancanza di accettazione della rinuncia, vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,24 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18012/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Donizetti n. 10, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1055/21 della Corte d’Appello di Bologna del 07/05/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese processuali, a carico della ricorrente in mancanza di accettazione della rinuncia, vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024
Decreto Cassazione n. 11426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris