CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2014
Cassazione n. 28655/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1893-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3358/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3358/2014 depositata il 20.6.2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che F.A.M. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -per maggiori Irap ed Iva dovute in relazione all'anno d'imposta 2007- nascente da rettifica, operata con metodo induttivo, dei ricavi dichiarati (essendo emersi, dalla verifica fiscale, compensi gi dipendenti non dichiarati). Nel contraddittorio tra le parti la [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettava il ricorso con sentenza, che gravata di appello da parte della società, era parzialmente riformata dalla CTR, la quale affermava che, pur essendo legittimo l'accertamento induttivo operato dall'ufficio, che aveva determinato maggiori ricavi sulla base dei maggiori costi derivanti dal lavoro svolto dai dipendenti in eccedenza rispetto a quello dichiarato, non poteva concordarsi con la misura dell'aumento dei ricavi così come calcolata dall'Ufficio, "ricavata dal rapporto percentuale tra ricavi e spese risultanti dalla contabilità", non essendo ciò consentito "dalle caratteristiche operative dell'impresa" operante nel settore della "assunzione e gestione di partecipazioni in altre società, finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario", cosicchè era più corretto determinare "l'aumento dei ricavi..., in misura corrispondente all'aumento dei costi". In definitiva, i maggiori ricavi dovevano essere determinati nella misura di "euro 41.736,02, pari cioè ai costi determinati in più in sede di accertamento" Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente. Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Motivazione inesistente, art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.". Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice del merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciare trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass n. 1736/2007). Ciò non ricorre nel caso di specie, laddove la CTR, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di non potere confermare, nella sua entità, i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio, a fronte dei compensi non dichiarati corrisposti ai dipendenti, ritenendo che non si poteva utilizzare il rapporto percentuale tra ricavi dichiarati e costi ordinari di esercizio dichiarati (criterio seguito dall'Ufficio erariale), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta dalla società, di assunzione e partecipazione in altre società, finanziamento e coordinamento delle stesse, diverse da quella di produzione industriale; così motivando la CTR ha esplicitato le ragioni della decisione, proprio criticando la congruità del criterio di rideterminazione dei maggiori ricavi non dichiarati, operato dall'Ufficio, in rapporto alla specifica attività dell'impresa. - Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la idoneità della valutazione delle prove -oggetto della doglianza- non spetta alla Corte di Cassazione ma al giudice di merito; la censura si risolve, sostanzialmente, in una critica dell'apprezzamento di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione. Va infine dato conto della ordinanza -di cui alla memoria di parte resistente- di questa Corte n. 4660/2016 che -nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTR della Lombardia n. 3357/201$ in tema di accertamento Ires 2007- ha deciso questione identica in senso favorevole alla contribuente. In conclusione, il ricorso va rigettato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5mila, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge. Roma, 24 maggio 2021 Il presidente B