CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 29437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23383-2017proposto da: FALLIMENTO D’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso, cui è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione con atto del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -controricorrente - avverso il DECRETO N . 508 /20 1 7 [OSCURATO:PERSONA],depositato il 10 / 8 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 dichiarato con sentenza del 10/6/2016, chiedendo, tra l’altro,di esservi amme sso in forza del contratto di finanziamento stipulato con la società poi fallitain data 18/12/2012. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha resistito all’opposizione deducendo , in sostanza, che : - il contratto di finanziamento, stipulato ai sensi della l. n. 669/1996 per il “consolidamento di passività a breve termine della parte finanziata”(e con la garanzia del [OSCURATO:PERSONA] per il 70% della somma mutuata), era nullo; - la somma mutuata, infatti, accreditata sul conto corrente senza che la società mutuataria ne abbia mai avuto la disponibilità, né materiale né giuridica, era stata, in realtà, destinata, come si evince dagli estratti conto, al ripianamento della posizione debitoria della mutuataria nei confronti della stessa banca che ha erogato il finanziamento; - la somma mutuata, dunque, pur se vincolata al soddisfacimento di un fine determinato, e cioè il consolidamento delle passività a breve termine nei confronti di “soggetti diversi dal mutuante”, era stata destinata a d una finalità diversa, vale a dire il ripianamento della posizione debitoria nei confronti della stessa banca mutuante;- il contratto di finanziamento è, di conseguenza, nullo “ sotto un duplice profilo”, e cioè per contrarietà a norma imperativa e per mancanza e illiceità della causa, per ché la somma è stata destinata ad uno scopo vietato, e cioè il ripianamento del debito con la banca mutuante, e non è, dunque, ripetibile. 1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione proposta dalla banca. 1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dal Fallimento sul rilievoche: - la somma in concreto erogata dalla banca opponente non corrispondeva solo “alla somma delle passività della società”ma, Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 com’è rimasto incontestato tra le parti, “ ammontava ad una somma di gran lunga superiore”, pari ad €. 800.000,00; - l’importo corrisposto dalla banca a mezzo del contratto di finanziamento del 2012 (pari a “ euro 800.000,00 ” ), “ seppure risultato necessario all’estinzione del debito … contratto” con la stessa banca, deve, quindi, ritenersi “ diretto al complessivo consolidamento delle passività a breve termine nei confronti anche di soggetti diversi dal mutuante”; - il mutuante, quando eroghi effettivamente nuova liquidità al debitore, nel contesto di un’operazione non preordinata semplicemente ad estingure l’obbligazione pregressa, ha il diritto di insinuarsi al passivo per le somme versate poiché il finanziamento risponde in tal caso alla sua funzione istituzionale, e cioèmunire l’impresa di nuove risorsefinanziarie; - nel caso in esame, la banca mutu ante , del resto,ha dimostrato tanto l ’ esistenza del titolo , quanto la sua anteriorità al fallimentononché la disciplina dell’ammortamento, con le scadenze temporali e il tasso d’interesse convenuto. 1.5. Il tribunale, quindi, ha ammesso la banca opponente allo stato passivo del Fallimento per la somma di €. 330.686,95, “oltre interessi dalla domanda al saldo”. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con ricorso notificato il 29/9/2017, illustrato da memoria, ha chiesto, per seimotivi, la cassazione del decreto . 1.7. [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito con controricorso. 1.8. Con atto in data 12/2/2025, si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società che con atto del 10/10/2018 ha incorporato l’opposta, riportandosi a tutte le difese già spiegate in giudizio dalla controricorrente. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 2.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo , il Fallimento ricorrente, lamentando la v iolazione de ll ’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., e la violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto di mutuo in ragione del fatto, a suo dire incontestato, che la somma in concreto erogata dalla banca era stata destinata all’estinzione di debiti, oltre che nei confronti della mutuante, anche di soggetti diversi da quest’ultima. 2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che: -tale fatto era stato, in realtà, contestato dal Fallimento opposto; - come emerge dall’atto di opposizione, infatti, la banca opponente non aveva specificamente allegato tale circostanze; -il Fallimento, dal suo canto,aveva espressamente dedotto che la somma mutuata era stata interamente destinata al soddisfacimento delle passività pregresse nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]; -la prova sulla quale il tribunale ha fondato la sua decisione, e cioè la mancata contestazione del fatto predetto da parte del Fallimento, è , dunque, insussistente. 2.3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo , il Fallimento ricorrente, lamenta ndo , rispettivamente , la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 e degli artt. 1 e 5 del d.m. sviluppo economico del 26/6/2012 nonché dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione dell’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 e degli artt. 1 e 5 del d.m. sviluppo economico del 26/6/2012 nonché degli artt. 1343, 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l ’ impugnato Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 decreto nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto di mutuo in ragione del fattoche la somma erogata dalla banca opponente non corrispondeva solo alla somma delle passività della società ma ammontava ad una somma di gran lunga superiore e, come tale, dirett a al complessivo consolidamento delle passività a breve termine nei confronti anche di soggetti diversi dal mutuante. 2.4. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha: -a) pronunciato solo parziamente sull ’ eccezione di nullità che il Fallimento aveva proposto, e cioè quella fondata sulla mancanza e comunquesull’illiceità della causa, per essere stata la somma destinata ad uno scopo non solo diverso da quello previsto dalla legge ma anche vietato, e cioè il ripianamento del debito con la banca mutuante, laddove il Fallimento aveva eccepito la nullità del contratto di finanziamento anche in ragione dell’affermata contrarietà dello stesso alla norma imperativa che lo disciplina, e cioè l’art. 2, comma 100, lett. a, della l. n. 662/1996, come integrato dal d.m. 26/6/2012; - b) omesso di considerare che il contratto di mutuo, stipulato a norma dell’art. 2, comma 100, della l. n. 662 cit., deve avere quale scopo , in forza dell e norme imperative previste dal d.m. del 26/6/2012, il consolidamento delle passività a breve termine nei confronti di soggetti diversi da quelliche hanno erogato i prestiti oggetto di consolidamento e non poteva essere, quindi, stipulato dal [OSCURATO:SOCIETA] per consolidare debiti nei confronti della stesso, con la conseguenza che, a fronte dell’accertata destinazione della somma mutuata a al ripianamento di passività nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], e cioè per uno scopo non solo diverso ma anche vietato da quello previsto dalla legge, il contratto di mutuo è nullo per illiceità della causa. Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.6. Non v’è dubbio che l’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418, comma 1°, c.c., è “più ampia di quanto parrebbe a prima vistasuggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo ”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, in determinatecircostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come ha lamentato il ricorrente) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni -se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo ” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.). 2.7. La mancanza di una espressa sanzione di nullità non è, quindi, decisiva al fine di escludere la nullità dell ’ atto negoziale in conflitto connorme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l’art. 1418 , comma 1°, c.c., in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr., tra le più risalenti, Cass. n. 1591 del 1960 e, tra le più recenti, n. 15099 del 2021). 2.8. L’indagine si sposta,allora, sulla verifica in concreto degli “indici sintomatici” della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore. Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 2.9. Le Sezioni Unite hanno, sul punto, ritenuto che le norme imperative (la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto) sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, rilevando, però, che tali norme, per essere effettivamente considerate come imperative ai fini previsti dall’art. 1418, comma 1°, c.c., dev ono “ disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto”, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell’interesse protetto ed eventualmente leso(Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.). 2.10. In altri termini, una norma, prima di essere imperativa, dev’ essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1° e 2°, in relazione agli artt.1343, 1345 e 1346 c.c.). 2.11. Non è così, invece, per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: come, in effetti, accade per la norma che il Fallimento ha invocato a sostegno dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo, e cioè la disposizione prevista dal l ’ art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996, così come integrata dalla norma di attua zione contenuta negli artt. 1 e 5 del d.m. 26/6/2012. 2.12. L’art. 2, comma 100, della l. n. 662 cit., nel testo in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo in questione, ha, infatti, previsto, per quanto rileva nel caso in Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 esame,che, “ n ell ’ ambito delle risorse di cui al comma 99, … il CIPE può destinare:a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese… ”. 2.13. Il d.m. 26/6/2012, a sua volta, dopo aver chiarito (all’art. 1) che,ai fini ivi previsti, per “Fondo” deve intendersi “ il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e che i “soggetti beneficiari” sono “ le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 …”, e (all’art. 5, comma 1) che: “1… la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70 percento dell’ammontare dell’operazione stessa”, ha stabilito (sempre all’art. 5, comma 1) che: - “ n el caso in cui le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonché dell’importo massimo garantibile di cui al comma 4, l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento”; - “ 2. n ei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario”; - “ 3. … ”; - “ 4. l ’ importo Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro”. 2.14. La norma, già nel suo tenore testuale, non risulta formulata in termini di inderogabilità, in mancanza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell’oggetto delcontratto con i mutuatari. 2.15. La norma, in effetti, ha chiaramente stabilito che “l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggettofinanziatore diverso … rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento” ma solo allo scopo di ottenere, nel caso in cui “le operazioni finanziarie …abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine”, il “riconoscimento della … misura massima di copertura nonché dell’importo massimo garantibile di cui al comma 4”. 2.16. La nullità del contratto per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale è, del resto, predicabile solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post, come quella di stabilire se le somme mutuate sono state, in fatto, destinate a consolidare passività contratte nei confronti dello stesso finanziatore, come lamenta il Fallimento, ovvero di un “soggetto finanziatore diverso … rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento”. 2.17. Quanto al resto, la Corte si limita ad osservareche: - n el mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste soltantonel caso in cui (a differenza di quanto ha lamentato il Fallimento) quella destinazione (vale a dire, nel caso in esame, “il consolidamento di passività a breve termine”) non sia stata, in fatto, rispettata (Cass. n. 25793 del 2015); - “il perfezionament o del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. SU n. 5841 del 2025). 2.18. Con il sesto motivo, il ricorrente , lamentando la violazione dell’art. 55 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.., ha censurato l’impugnato decreto nella parte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente allo stato passivo del Fallimento per gli interessi dalla domanda al saldo, senza considerare che, al contrario, la dichiarazione di fallimento determina la sospensione del decorso degli interessi per tutto il corso della procedura e che, di conseguenza, gli interessi non potevano essere ammessi per il periodo sccessivo alla sentenza dichiarativa. 2.19. Il motivo è fondato. L’art. 55, comma 1°, l.fall., infatti, stabilisce che “la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio”. Ric. 2017n. 23383 - Sez. 1 – CC del 30 settembre 20 2 5 2.20. Il tribunale, quindi, lì dove ha ammesso la banca al passivo del fallimento riconoscendoalla stessa gli “interessi dalla domanda al saldo”, si è posto contro tale principio. Il decreto impugnato, pertanto, dev’essere in parte qua cassato. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e, quindi, ammette la banca per gli interessi maturati fino alla sentenza dichiara tiva d el fallimento. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il sesto motivo di ricorso e respinge il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, i