CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 22791/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qual i eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso l’ordinanza n. 14368 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 27 maggio 2019 R.G.N. 20162/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare ammissibileil ricorso. Rilevato che: il ricorso è stato notificato al Circolo intimato presso i difensori del giudizio di secondo grado; tale notifica deve considerarsi nulla , perché , nel giudizio che ha portato alla pronuncia dell’ordinanza revocanda della Suprema Corte, il Circolo era rimasto intimato e, dunque, la notifica del ricorso in revocazione avrebbe dovuto essere fatta alla parte personalmente; va pertanto ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 cod. proc. civ., nel termine perentorio di cui al dispositivo; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] fissando a tal fine termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Sup