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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 1965

Cassazione n. 50782/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto «l'annullamento dell'ordinanza». [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 settembre 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", fallita il 18 luglio 2017.

Lo stesso Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con ordinanza dell'8 febbraio 2022, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato e disposto l'esecuzione della sentenza di condanna.

Questa Corte, a seguito del ricorso dell'imputato, ha annullato, con sentenza del 31 maggio 2022, l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare.

A seguito dell'annullamento, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano -, con sentenza pronunziata il 2 febbraio 2023, ha confermato la sentenza di primo grado.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di legale e consulente della società fallita - avrebbe, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), distratto dal patrimonio della società la somma proveniente dalla vendita di un immobile del Furlan (il corrispettivo della vendita, pari a euro 90.000,00 era stato accreditato dal Furlan sul conto corrente intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, aveva trasferito la somma di euro 50.000,00 al Luisi, in forza di un mandato fiduciario), che doveva essere, in parte, destinata alle eventuali anticipazioni disposte dal Tribunale in caso di ammissione della società al concordato preventivo.

Neanche dopo la sentenza di non accoglimento del concordato e il conseguente fallimento della società e dei soci, la somma distratta veniva restituita.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato.

Sostiene che non vi sarebbe stata alcuna distrazione di denaro, in quanto vi era un mandato fiduciario a favore dell'imputato che giustificava l'utilizzo delle somme a lui affidate.

L'imputato avrebbe utilizzato le somme per soddisfare i creditori sociali, nonché per garantire la presentazione delle domande di concordato preventivo e il conseguente versamento delle relative spese di giustizia; avrebbe restituito, poi, alla curatela euro 15.000,00, a saldo di ogni maggior pretesa.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato e, in particolare, non avrebbe dimostrato la consapevole partecipazione al reato di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo profilo sarebbe determinante, poiché, venendo meno la responsabilità del Furlan nel reato proprio, cadrebbe logicamente anche quella dell'imputato, privo della qualifica soggettiva necessaria per rispondere del reato contestato.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio.

Contesta l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto «l'annullamento dell'ordinanza».

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalle sentenze di merito emerge con evidenza che: il mandato fiduciario in favore dell'imputato prevedeva che la somma ricevuta dovesse essere restituita in caso di mancata ammissione al concordato preventivo; la società non era stata ammessa al concordato preventivo ed era stata dichiarata fallita; l'imputato non aveva destinato il denaro ad adempimenti legati alla procedura concordataria e aveva restituito, solo il 27 maggio 2021, nel corso del processo penale, la somma di euro 15.000,00 alla curatela.

I giudici di merito - sulla base della relazione del curatore e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso imputato - hanno ricostruito le varie vicende che hanno portato alla distrazione della somma di denaro, che veniva sottratta alle pretese dei creditori senza essere utilizzata al fine della procedura concordata (su quest'ultimo profilo, in particolare, cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

I giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata sul dolo dell'imputato, rappresentando che: egli era ampiamente a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società fallita; il trasferimento del denaro sul conto corrente a lui intestato era stato da lui chiesto e ottenuto.

Hanno evidenziato la natura distrattiva dell'intera operazione legata alla vendita dell'immobile e la piena e consapevole partecipazione ad essa da parte del Furlan (cfr., in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata).1.3.

Il terzo motivo è inammissibile.

I giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta (cfr. pagine 19 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 11 e 12 della sentenza impugnata).

La motivazione dei giudici di merito in ordine alla recidiva - che correttamente hanno dato particolare rilievo alla precedente condanna alla pena di tre anni di reclusione per peculato continuato - risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690.

Va, poi, ribadito che: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove - come nel caso in esame - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto «l'annullamento dell'ordinanza». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", fallita il 18 luglio 2017. Lo stesso Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con ordinanza dell'8 febbraio 2022, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato e disposto l'esecuzione della sentenza di condanna. Questa Corte, a seguito del ricorso dell'imputato, ha annullato, con sentenza del 31 maggio 2022, l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare. A seguito dell'annullamento, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano -, con sentenza pronunziata il 2 febbraio 2023, ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di legale e consulente della società fallita - avrebbe, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), distratto dal patrimonio della società la somma proveniente dalla vendita di un immobile del Furlan (il corrispettivo della vendita, pari a euro 90.000,00 era stato accreditato dal Furlan sul conto corrente intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, aveva trasferito la somma di euro 50.000,00 al Luisi, in forza di un mandato fiduciario), che doveva essere, in parte, destinata alle eventuali anticipazioni disposte dal Tribunale in caso di ammissione della società al concordato preventivo. Neanche dopo la sentenza di non accoglimento del concordato e il conseguente fallimento della società e dei soci, la somma distratta veniva restituita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato. Sostiene che non vi sarebbe stata alcuna distrazione di denaro, in quanto vi era un mandato fiduciario a favore dell'imputato che giustificava l'utilizzo delle somme a lui affidate. L'imputato avrebbe utilizzato le somme per soddisfare i creditori sociali, nonché per garantire la presentazione delle domande di concordato preventivo e il conseguente versamento delle relative spese di giustizia; avrebbe restituito, poi, alla curatela euro 15.000,00, a saldo di ogni maggior pretesa. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato e, in particolare, non avrebbe dimostrato la consapevole partecipazione al reato di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo profilo sarebbe determinante, poiché, venendo meno la responsabilità del Furlan nel reato proprio, cadrebbe logicamente anche quella dell'imputato, privo della qualifica soggettiva necessaria per rispondere del reato contestato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio. Contesta l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto «l'annullamento dell'ordinanza». 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito emerge con evidenza che: il mandato fiduciario in favore dell'imputato prevedeva che la somma ricevuta dovesse essere restituita in caso di mancata ammissione al concordato preventivo; la società non era stata ammessa al concordato preventivo ed era stata dichiarata fallita; l'imputato non aveva destinato il denaro ad adempimenti legati alla procedura concordataria e aveva restituito, solo il 27 maggio 2021, nel corso del processo penale, la somma di euro 15.000,00 alla curatela. I giudici di merito - sulla base della relazione del curatore e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso imputato - hanno ricostruito le varie vicende che hanno portato alla distrazione della somma di denaro, che veniva sottratta alle pretese dei creditori senza essere utilizzata al fine della procedura concordata (su quest'ultimo profilo, in particolare, cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è infondato. I giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata sul dolo dell'imputato, rappresentando che: egli era ampiamente a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società fallita; il trasferimento del denaro sul conto corrente a lui intestato era stato da lui chiesto e ottenuto. Hanno evidenziato la natura distrattiva dell'intera operazione legata alla vendita dell'immobile e la piena e consapevole partecipazione ad essa da parte del Furlan (cfr., in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata).1.3. Il terzo motivo è inammissibile. I giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta (cfr. pagine 19 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). La motivazione dei giudici di merito in ordine alla recidiva - che correttamente hanno dato particolare rilievo alla precedente condanna alla pena di tre anni di reclusione per peculato continuato - risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. Va, poi, ribadito che: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove - come nel caso in esame - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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