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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19477/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5405/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’abogado [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Cicerone n. 28 controricorrente avverso la sentenza n. 2193/20 17 della Corte d’appello di Catania pubblicata il 27-11-2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 26 - 1 - 1983 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Giacomo,Maria OGGETTO: contratto preliminare di compravendita R.G.5405/2018 C.C. 30-5-2023 Olga e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di Santi la Monica, dichiara ndo che con contratto preliminare del 15-3-1979 aveva promesso di comprare da [OSCURATO:PERSONA] un appartamento di quattro vani e accessori per prezzo di £.35.500.000, da pagare per il cinquanta per cento in distinti importi alla firma del contratto, al momento dell’ultimazione della struttura in cemento armato e alla consegna dell’alloggio, mentre il restante cinquanta per cento del prezzo sarebbe stato paga to o con accollo del mutuo o in contanti; aggiun se che , a seguito degli acconti già pagati, ilresiduo prezzo era pari a £.3.500.000 e che aveva formalmente invitato gli eredi del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo di vendita senza esito ; di conseguenza chiese che la proprietà dell’appartamento le fosse trasferita con la sentenza prevista dall’art. 2932 cod. civ., offrendo il pagamento del residuo prezzo.

Si costituirono i conve nuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda con la quale chiesero che, accertato l’inadempimento dell’attrice all’obbligazione di pagamento dell’intero prezzo, la stessa fosse condannata a pagare a loro favore £. 3.500.000 quale residuo in contanti, oltre a £.16.750.000 quale accollo del mutuo. [OSCURATO:PERSONA] a ccolse la domanda principale e rigett ò la domanda riconvenzionale; la Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 21-3-2002,rigettò la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell’immobile e non adott ò nessuna statuizione sull a domand a riconvenzionale,dichiarando che l a domand a non era stat a ripropost a in appelloe perciò era da intendere rinunciata ex art.346 cod. proc. civ..

Con sentenza n. 27405 pubblicata il 13-12-2005 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato l’anno successivo Olga e [OSCURATO:PERSONA] convennero avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzionedel contratto preliminare per inadempimentoe la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile e al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’uso dell’immobile, di rimborso di spese sostenute e di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto delle domande attoreeanche per l’intervenuta prescrizione e in via riconvenzionale il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. del diritto di proprietà dell’immobile.

Con sentenza n.64/2015 il Tribunale di Caltagirone rigettò le domande principali e accolse la domanda riconvenzionale, trasferendo ex art. 2932 cod. civ. la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], subordinando l’effetto traslativo all’integrale versamento del residuo prezzoe compensando le spese processuali. 2.A seguito di impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 2193 pubblicata il 27-11- 2017 ha disposto, in parziale riforma della sentenza impugnata,che il trasferimento dell’immobile fosse subordinato al pagamento della somma di Euro 6.481,53; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di entrambi i gradi.

Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenzadella corte territoriale ha dichiarato che il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. avvenuta nel primo giudizio non era di ostacolo all’accoglimento della medesima domanda, in quanto il rigetto era stato pronunciato per l’inadempimento della promissaria acquirente all’obbligazione di pagamento del prezzo, si trattava di inadempimento “allo stato” e non era stata pronunciata la risoluzione del contratto preliminare.

Sulla prescrizione dell’azione di risoluzione , ha dichiarato di richiamare la sentenza di primo grado, anche laddove aveva rilevato la mancanza di altri atti interruttivi oltre a quello relativo alla proposizione della domanda riconvenzionale.

In ordine al riparto delle spese processuali, la sentenza ha accolto il motivo di appello incidentale con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata della compensazione delle spese di lite;ha rilevato che in presenza di totale soccombenza dei consorti [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado avrebbe potuto compensare le spese solo per gravi ed eccezionali ragioni, che nella fattispecie non erano presenti , per cui le spese di entrambi i gradi dovevano seguire la soccombenza. 3.Con atto ritualmente notificato il 2-2-2018 Calogero e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., entro il termine previsto di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria il giorno precedente dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dai ricorrenti il giorno precedente dell’adunanza in camera di consiglio e perciò dopo il decorso del termine posto dall’art. 380bis.1 cod. proc. civ.. 2.Con il primo motivo rubricato “violazione e/ falsa applicazione delle norme sulla prescrizione” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, abbia rigettato in quanto prescritte le loro domande di risoluzione de l contratto e di condanna al risarcimento dei danni e pagamento di indennità per l’utilizzo dell’immobile.

Dichiarano che tali domande erano state proposte nel 1983 e perciò tredici anni prima dell’instaurazione del giudizio nel quale le domande sono state dichiarate prescritte, ma evidenziano come quel giudizio iniziato nel 1983 si era concluso con sentenza in data 13-12-1997, che aveva rigettato quelle domande; perciò sostengono che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dal 1983 al 1997 ai sensi dell’art. 2943 co.2 cod. civ. e avesse ricominciato a decorrere dalla data del 13-12-1997 di deposito della sentenza che aveva rigettato le domande, in quanto soltanto da quel momento essi avrebbero potuto riproporre le domande medesime.

Perciò sostengono che il diritto di proporre quelle domande si sarebbe prescritto solo il 13-12-2007, mentre le domande erano state proposte con atto di citazione notificato nel 2006 e sono state erroneamente dichiarate prescritte. 2.1.Il motivo di ricorso, da qualificarsi come proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. lamentando la violazione degli artt.2943 e 2945 cod. civ., è in fondato.

Gli stessi ricorrenti dichiarano (pag. 2 del ricorso) che nel primo giudizio avevano chiesto in via riconvenzionale soltanto il pagamento delle residue somme dovute, la circostanza risulta anche dalla sentenza n. 27405/2005 di questa Corte che aveva definito quel giudizio e dalla sentenza di primo grado in questo giudizio, che ha ritenuto che fosse stata la proposizione della domanda di adempimento a determinare l’interruzione del termine decennale per la proposizione dell’azione di risoluzione.

Al contrario, si deve dare continuità al principio secondo il quale, in tema di esercizio di diritti potestativi, quale l’esperimento dell’azione di risoluzione di contratto per inadempimento, l’effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale (Cass. sez. 2 27-5-2016 n. 8417 Rv. 639544-01).

Q uindi, non essendo s tata proposta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento nel primo giudizio, non si pone neppure questione di interruzione della prescrizione con riguardo a tale domanda e alle domande conseguenziali di risarcimento del dannoe di pagamento di indennità per l’utilizzo dell’immobile. 2.2.Per altro verso, si deve anche escludere che la domanda riconvenzionale proposta potesse avere effetto interruttivo permanente della prescrizione in relazione al suo oggetto, in quanto la domanda era stata rinunciata nel corso del giudizio di appello, come dichiarato dalla sentenza della Corte di Appello di Catania di data 21- 3-2002.Si richiama Cass. sez. 1 23-11-2015 n. 23867 Rv. 637818- 01, secondo cui «l’art. 2945 co.3 cod. civ. che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venire meno dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio trova applicazione, per identità di “ratio”, anche al caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudizio sostanziale sulla pretesa fatta valere» (n ello stesso senso Cass. sez.L 7-8-2003 n. 11919 Rv. 565739-01,Cass. sez.

L. 12-3-1998 n. 2712 Rv. 513606-01 e Cass. sez.2 3 - 12 - 2013 n.27044 , non massimata, per tutte). 3.Con il secondo motivo rubricato “difetto di motivazione.

Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla condanna alle spese” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per averli condannati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore della controparte.

Evidenzianoche il Tribunale aveva motivato la decisione di compensazione delle spese in base alla “difficoltà di ricostruire le fattispecie venute in considerazione nella controversia de qua” e lamentanoche la Corte d’Appello non abbia spiegato i motivi per i quali non condivideva tale motivazione, per cui lamentano il difetto di motivazione che rende nulla la sentenza.

Aggiungono che l’appello è stato parzialmente accolto a loro favore e sostengono che siano state poste a loro carico anche le spese del giudizio di appello in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. 3.1.Il motivo è infondato.

Premessoche il difetto di motivazione è censurabile nella formulazione attuale soltanto nel caso in cui l’anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01), nella fattispecie la Corte d’Appello ha espressamente dichiarato di fare applicazione della regoladella soccombenza, che non deve essere sorretta da motivazione; infatti, è solo la compensazione delle spese e non l’applicazione della regola della soccombenza, alla quale il giudice si sia uniformato, a dover essere sorretta da motivazione(Cass. sez. 2 23-2-2012 n. 2730 Rv. 621586-01).

Non ricorre neppure la lamentata violazione del principio della soccombenza, in quanto si deve dare continuità al principio che si richiama come posto da Cass. sez.1 4-8-2017 n. 19613 (Rv. 645187- 01), secondo cui «in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (nello stesso senso Cass.sez.2, 31 - 8 - 2020 n. 18128 Rv. 658963-01, Cass.sez.3, 11-1-2008, n.406 Rv. 601213 -01, per tutte).

Posto che la soccombenza deve essere valutata in relazione all’esito finale della lite e non si fraziona sulla base delle varie fasi come proposto dai r icorrent i (Cass. sez. 6 - 3 18 - 5 - 2021 n. 13356 Rv. 661563-01, Cass. sez. 6-3 13-3-2013 n. 6369 Rv. 625486-01), nella fattispecie i consorti [OSCURATO:PERSONA] sono risultati prevalentemente soccombenti, in quanto è stata accolta la domanda ex art. 2932 cod. civ. formulata nei loro confronti, per cui si esclude la violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. 4.In conclusione il ricorso è interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5405/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’abogado [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Cicerone n. 28 controricorrente avverso la sentenza n. 2193/20 17 della Corte d’appello di Catania pubblicata il 27-11-2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 26 - 1 - 1983 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Giacomo,Maria OGGETTO: contratto preliminare di compravendita R.G.5405/2018 C.C. 30-5-2023 Olga e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di Santi la Monica, dichiara ndo che con contratto preliminare del 15-3-1979 aveva promesso di comprare da [OSCURATO:PERSONA] un appartamento di quattro vani e accessori per prezzo di £.35.500.000, da pagare per il cinquanta per cento in distinti importi alla firma del contratto, al momento dell’ultimazione della struttura in cemento armato e alla consegna dell’alloggio, mentre il restante cinquanta per cento del prezzo sarebbe stato paga to o con accollo del mutuo o in contanti; aggiun se che , a seguito degli acconti già pagati, ilresiduo prezzo era pari a £.3.500.000 e che aveva formalmente invitato gli eredi del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo di vendita senza esito ; di conseguenza chiese che la proprietà dell’appartamento le fosse trasferita con la sentenza prevista dall’art. 2932 cod. civ., offrendo il pagamento del residuo prezzo. Si costituirono i conve nuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda con la quale chiesero che, accertato l’inadempimento dell’attrice all’obbligazione di pagamento dell’intero prezzo, la stessa fosse condannata a pagare a loro favore £. 3.500.000 quale residuo in contanti, oltre a £.16.750.000 quale accollo del mutuo. [OSCURATO:PERSONA] a ccolse la domanda principale e rigett ò la domanda riconvenzionale; la Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 21-3-2002,rigettò la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell’immobile e non adott ò nessuna statuizione sull a domand a riconvenzionale,dichiarando che l a domand a non era stat a ripropost a in appelloe perciò era da intendere rinunciata ex art.346 cod. proc. civ.. Con sentenza n. 27405 pubblicata il 13-12-2005 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato l’anno successivo Olga e [OSCURATO:PERSONA] convennero avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzionedel contratto preliminare per inadempimentoe la condanna della convenuta al rilascio dell’immobile e al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l’uso dell’immobile, di rimborso di spese sostenute e di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto delle domande attoreeanche per l’intervenuta prescrizione e in via riconvenzionale il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. del diritto di proprietà dell’immobile. Con sentenza n.64/2015 il Tribunale di Caltagirone rigettò le domande principali e accolse la domanda riconvenzionale, trasferendo ex art. 2932 cod. civ. la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], subordinando l’effetto traslativo all’integrale versamento del residuo prezzoe compensando le spese processuali. 2.A seguito di impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 2193 pubblicata il 27-11- 2017 ha disposto, in parziale riforma della sentenza impugnata,che il trasferimento dell’immobile fosse subordinato al pagamento della somma di Euro 6.481,53; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di entrambi i gradi. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenzadella corte territoriale ha dichiarato che il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. avvenuta nel primo giudizio non era di ostacolo all’accoglimento della medesima domanda, in quanto il rigetto era stato pronunciato per l’inadempimento della promissaria acquirente all’obbligazione di pagamento del prezzo, si trattava di inadempimento “allo stato” e non era stata pronunciata la risoluzione del contratto preliminare. Sulla prescrizione dell’azione di risoluzione , ha dichiarato di richiamare la sentenza di primo grado, anche laddove aveva rilevato la mancanza di altri atti interruttivi oltre a quello relativo alla proposizione della domanda riconvenzionale. In ordine al riparto delle spese processuali, la sentenza ha accolto il motivo di appello incidentale con il quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata della compensazione delle spese di lite;ha rilevato che in presenza di totale soccombenza dei consorti [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado avrebbe potuto compensare le spese solo per gravi ed eccezionali ragioni, che nella fattispecie non erano presenti , per cui le spese di entrambi i gradi dovevano seguire la soccombenza. 3.Con atto ritualmente notificato il 2-2-2018 Calogero e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., entro il termine previsto di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria il giorno precedente dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dai ricorrenti il giorno precedente dell’adunanza in camera di consiglio e perciò dopo il decorso del termine posto dall’art. 380bis.1 cod. proc. civ.. 2.Con il primo motivo rubricato “violazione e/ falsa applicazione delle norme sulla prescrizione” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, abbia rigettato in quanto prescritte le loro domande di risoluzione de l contratto e di condanna al risarcimento dei danni e pagamento di indennità per l’utilizzo dell’immobile. Dichiarano che tali domande erano state proposte nel 1983 e perciò tredici anni prima dell’instaurazione del giudizio nel quale le domande sono state dichiarate prescritte, ma evidenziano come quel giudizio iniziato nel 1983 si era concluso con sentenza in data 13-12-1997, che aveva rigettato quelle domande; perciò sostengono che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dal 1983 al 1997 ai sensi dell’art. 2943 co.2 cod. civ. e avesse ricominciato a decorrere dalla data del 13-12-1997 di deposito della sentenza che aveva rigettato le domande, in quanto soltanto da quel momento essi avrebbero potuto riproporre le domande medesime. Perciò sostengono che il diritto di proporre quelle domande si sarebbe prescritto solo il 13-12-2007, mentre le domande erano state proposte con atto di citazione notificato nel 2006 e sono state erroneamente dichiarate prescritte. 2.1.Il motivo di ricorso, da qualificarsi come proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. lamentando la violazione degli artt.2943 e 2945 cod. civ., è in fondato. Gli stessi ricorrenti dichiarano (pag. 2 del ricorso) che nel primo giudizio avevano chiesto in via riconvenzionale soltanto il pagamento delle residue somme dovute, la circostanza risulta anche dalla sentenza n. 27405/2005 di questa Corte che aveva definito quel giudizio e dalla sentenza di primo grado in questo giudizio, che ha ritenuto che fosse stata la proposizione della domanda di adempimento a determinare l’interruzione del termine decennale per la proposizione dell’azione di risoluzione. Al contrario, si deve dare continuità al principio secondo il quale, in tema di esercizio di diritti potestativi, quale l’esperimento dell’azione di risoluzione di contratto per inadempimento, l’effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale (Cass. sez. 2 27-5-2016 n. 8417 Rv. 639544-01). Q uindi, non essendo s tata proposta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento nel primo giudizio, non si pone neppure questione di interruzione della prescrizione con riguardo a tale domanda e alle domande conseguenziali di risarcimento del dannoe di pagamento di indennità per l’utilizzo dell’immobile. 2.2.Per altro verso, si deve anche escludere che la domanda riconvenzionale proposta potesse avere effetto interruttivo permanente della prescrizione in relazione al suo oggetto, in quanto la domanda era stata rinunciata nel corso del giudizio di appello, come dichiarato dalla sentenza della Corte di Appello di Catania di data 21- 3-2002.Si richiama Cass. sez. 1 23-11-2015 n. 23867 Rv. 637818- 01, secondo cui «l’art. 2945 co.3 cod. civ. che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venire meno dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio trova applicazione, per identità di “ratio”, anche al caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudizio sostanziale sulla pretesa fatta valere» (n ello stesso senso Cass. sez.L 7-8-2003 n. 11919 Rv. 565739-01,Cass. sez. L. 12-3-1998 n. 2712 Rv. 513606-01 e Cass. sez.2 3 - 12 - 2013 n.27044 , non massimata, per tutte). 3.Con il secondo motivo rubricato “difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla condanna alle spese” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per averli condannati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore della controparte. Evidenzianoche il Tribunale aveva motivato la decisione di compensazione delle spese in base alla “difficoltà di ricostruire le fattispecie venute in considerazione nella controversia de qua” e lamentanoche la Corte d’Appello non abbia spiegato i motivi per i quali non condivideva tale motivazione, per cui lamentano il difetto di motivazione che rende nulla la sentenza. Aggiungono che l’appello è stato parzialmente accolto a loro favore e sostengono che siano state poste a loro carico anche le spese del giudizio di appello in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. 3.1.Il motivo è infondato. Premessoche il difetto di motivazione è censurabile nella formulazione attuale soltanto nel caso in cui l’anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01), nella fattispecie la Corte d’Appello ha espressamente dichiarato di fare applicazione della regoladella soccombenza, che non deve essere sorretta da motivazione; infatti, è solo la compensazione delle spese e non l’applicazione della regola della soccombenza, alla quale il giudice si sia uniformato, a dover essere sorretta da motivazione(Cass. sez. 2 23-2-2012 n. 2730 Rv. 621586-01). Non ricorre neppure la lamentata violazione del principio della soccombenza, in quanto si deve dare continuità al principio che si richiama come posto da Cass. sez.1 4-8-2017 n. 19613 (Rv. 645187- 01), secondo cui «in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (nello stesso senso Cass.sez.2, 31 - 8 - 2020 n. 18128 Rv. 658963-01, Cass.sez.3, 11-1-2008, n.406 Rv. 601213 -01, per tutte). Posto che la soccombenza deve essere valutata in relazione all’esito finale della lite e non si fraziona sulla base delle varie fasi come proposto dai r icorrent i (Cass. sez. 6 - 3 18 - 5 - 2021 n. 13356 Rv. 661563-01, Cass. sez. 6-3 13-3-2013 n. 6369 Rv. 625486-01), nella fattispecie i consorti [OSCURATO:PERSONA] sono risultati prevalentemente soccombenti, in quanto è stata accolta la domanda ex art. 2932 cod. civ. formulata nei loro confronti, per cui si esclude la violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. 4.In conclusione il ricorso è interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent
Sentenza Cassazione n. 19477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris