CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di ribadita dosimetria della pena che avrebbe dovuto essere ridotta valorizzando le «condizioni sociali e familiari dell’imputato, soggetto di etnia nomade e con basso grado di scolarizzazione»; ritenuto il motivo non consentito perché riproduttivo di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifico; considerato, infatti, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio – che ha evidenziato, ai fini della congruità dello stesso, la personalità negativa del ricorrente quale emerge dalle precedenti plurime condanne, anche per reati della stessa indole, e dall’indifferenza mostrata nei riguardi dei provvedimento dell'Autorità – poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso di specie – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,