CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 1995
Cassazione n. 04926/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 3ovanovic Entoni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/2/1995 Avverso la sentenza del 6/7/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni tre ffi reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di associazione per delinquere ed altro. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. 2. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella — è inammissibile. Ed invero, deve ritenersi «inammissibile il ricorso per cassazione avverso ie sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11101/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale norma dispone che: «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza [resa ex art. 444 cod. proc. pen.] solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Orbene, il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata e il difetto di motivazione, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ci; una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 Il Consigliere estensore CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA