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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1973

Cassazione n. 18983/2026

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RLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];47/RG 35530 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del [OSCURATO:PERSONA] e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg); all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];47/RG 35530 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del [OSCURATO:PERSONA] e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg); all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris