CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2018
Cassazione n. 24062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21088/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso [OSCURATO:PERSONA] di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 348/2018 depositata il20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di fondi confinanti, facendo valere una pluralità di violazioni commesse dalle convenute in pregiudizio delle proprietà attorea. Ha chiesto quindi la demolizione delle opere pregiudizievoli e il ripristino dello stato dei luoghi. Il tribunale ha accolto in parte la domanda e contro la decisione hanno proposto appello principale le convenute e appello incidentale l’originaria attrice. La Corte d’appello di Palermo ha accolto in parte l’appello principale e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale. La Corte di merito ha posto le spese del doppio grado del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Pe la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. Le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. In tale violazione la Corte d’appello sarebbe incorsa per non avere dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello. Il motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente propone alcune riflessioni teoriche sul significato dell’art. 342 c.p.c., assumendo perentoriamente che l’atto di appello avversario non aveva i requisiti prescritti dalla norma. La ricorrente aggiunge, altrettanto perentoriamente, che la Corte d’appello avrebbe riconosciuto la violazione, senza tuttavia trarne le debite conseguenze. Risulta così totalmente omesso il doveroso confronto fra la decisione di primo grado impugnata e l’atto di impugnazione avversario, che sono menzionaticome puro fatto storico nella parte espositiva del ricorso, in assenza di ogni indicazione sul contenuto dell’una e dell’altro. Di contro si rileva che la Corte d’appello, dopo avere precisato che il tenore complessivo dell’impugnazione, nonostante la mancata indicazione nel dettaglio delle parti investite dal gravame, consentiva ugualmente di enucleare sia le parti del provvedimento che le appellanti principali ritenevano errate, sia l’errore da esse imputato al primo giudice. A tali considerazioni, in linea di principio coerenti con l’orientamento della Suprema corte sui requisiti dell’atto di appello secondo il testo attuale dell’art. 342 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 27199/2017, richiamata in motivazione dalla Corte d’appello), la ricorrente non oppone nient’altro se non la pura riproposizione della censura mossa con la comparsa di costituzione nel giudizio d’appello. La critica della decisione si traduce nella perentoria e immotivata affermazione che “l’atto di appello avversario proposto dalle controparti non rispondeva affatto eminimamente ai requisiti della fattispecie legale di cui all’art. 342, comma 1, c.p.c. e avrebbe dovuto certamente essere dichiarato inammissibile”. In quanto all’ulteriore assunto della ricorrente, e cioè che la stessa Corte d’appello avrebbe ammesso “alla pagina sei della sentenza che le controparti hanno violato l’art. 342 c.p.c.”, lo stesso non rispecchia il reale significato delle riflessioni proposte al riguardo dalla decisione impugnata, che, come anticipato, costituiscono coerente applicazione di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte: ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’esposizione operata con l’impugnazione ponga il giudice d’appello nella condizione di cogliere natura, portata e senso della critica mossa alla decisione di primo grado (Cass. n. 7675/2019). 2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 348-bis. c.p.c. Si sostiene che l’appello di controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. Il motivo è inammissibile. È stato chiarito che “la scelta del giudice d'appellodi definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilitàper assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione diinammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando , e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cass. n. 37272/2021). 3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., che è ravvisata in ciò: la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare sull’eccezione, formulata dall’attuale ricorrente, di ina mmissibilità delle nuove domande che sarebbero state proposte nel grado dalle controparti. Il motivo è inammissibile. Similmente a quanto fatto con il primo motivo, la censura è formulata in termini apodittici, in assenza di qualsiasi confronto con gli scritti di controparte dai quali si dovrebbe arguire la novità. Il motivo, invero, si esaurisce nella riproposizione della censura avanzata in appello, con la quale la attuale ricorrente aveva denunciato la novità delle “avverse e nuove difese delle controparte alle pagine 10, 11, 12, 13 dell’atto di appello, difese mai argomentate in primo grado, né nella comparsa di costituzione, né nella comparsa conclusionale”. La ricorrente tralascia di considerare che nel ricorso per cassazione, fino a questo momento, gli scritti avversari sono stati richiamati come fatto storico, senza alcuna indicazione in ordine al loro contenuto. Si ricorda che “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso” (Cass. n. 24048/2021; n. 22880/2017). Consegue che la ricorrente aveva l’onere, a pena di inammissibilità della censura, di operare il confronto in concreto fra gli atti del primo grado e quelli di appello, in modo da fare emergere la proposizione di nuove “domande e eccezioni”. Tale onere non è stato assolto, dovendosi ancora sottolineare che la ricorrente allude genericamente, piuttosto che a vere e proprie domande ed eccezioni, a nuove difese, che non sono oggetto del divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c. (Cass. n. 8525/2020). 4. Il quarto e il quinto motivo rilevano la loro palese inammissibilità sin dalla rubrica” Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano la materia – Correttezza della sentenza di primo grado sui punti per i quali è stata impugnata” (quarto motivo). “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano la materia - Mancato accoglimento dell’appello incidentale” (quinto motivo). Con tali motivi, la ricorrente, da un lato, afferma la correttezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui sono state accolte le proprie domande, dall’altro, denuncia l’ingiustizia della decisione, nella parte in cui sono state rigettate. Manca qualsiasi confronto e ogni critica della decisione d’appello, che costituisce l’oggetto esclusivo di questo giudizio. Il giudizio di cassazione è un giudizio a criticavincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo dimotivi, in quanto la Corte dicassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. n. 6519/2019; n. 25332/2004). 5. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., dolendosi la ricorrente della mancata compensazione, di cui ricorrevano i presupposti tenuto conto delle ammissioni delle controparti. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non denuncia alcuna violazione di legge, né per quanto riguarda l’identificazione della soccombenza, né in ordine agli importi liquidati, dolendosi dell’”abnormità” della “severissima “condanna”, in una situazione processuale idonea, a suo dire, a giustificare la compensazione delle spese. Si dimentica, però, che , « i n tema di regolamento dellespese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l'errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico di motivazione, restando a carico del ricorrente l'onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice dilegittimità il suo istituzionale controllo. Né è censurabile, poi, ilmancato ricorso - da parte del giudice di merito - all'istituto dellacompensazione delle spese del giudizio» (Cass. n. 11770/1998; n. 6365/2000). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren