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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:429
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata) 30 aprile 2025 « Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Eccezione di illegittimità – Principio di irretroattività – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Arricchimento senza causa » Nella( * )causa T‑499/20

[OSCURATO:PERSONA], S.A.

, con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da D. [OSCURATO:PERSONA]Escudero e J. Beltrán de [OSCURATO:PERSONA] de Urabain, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) , rappresentato da C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita da B. Meyring, F. Fernández de [OSCURATO:PERSONA], T. Klupsch e S. Ianc, avvocati, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da D. Triantafyllou, A. Steiblytė e P. Němečková, in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata), composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D. [OSCURATO:PERSONA], K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), S. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Jund, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 27 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], S.A., ricorrente, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/79 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU), del 7 dicembre 2022, che revoca la decisione SRB/ES/2020/16 del SRB, del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 del [OSCURATO:PERSONA], SA, della [OSCURATO:PERSONA] AG (già [OSCURATO:PERSONA]- und Hypothekenbank AG) e della [OSCURATO:PERSONA] AG al Fondo di risoluzione unico, e che calcola i loro contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa di tale decisione.

Fatti 2 [OSCURATO:PERSONA], le casse rurali sono enti di credito cooperativo che offrono servizi finanziari nelle zone rurali. 3 La ricorrente è un ente creditizio creato nel 1990 da alcune casse rurali, che ne sono gli azionisti.

La ricorrente è posta al vertice della rete costituita da queste ultime e offre servizi bancari ai privati e alle imprese, tra i quali figurano in particolare le casse rurali.

Uno dei principali servizi forniti alle casse rurali è la gestione centralizzata della loro tesoreria. 4 Pertanto, la ricorrente e le casse rurali hanno concluso, il 25 gennaio 1994, un accordo di tesoreria (in prosieguo: l’«accordo di tesoreria») volto a disciplinare l’investimento da parte della ricorrente delle liquidità delle casse rurali per conto di queste ultime.

Da un lato, tale accordo prevede che le casse rurali cedano fondi alla ricorrente ai fini dell’investimento dei medesimi sul mercato interbancario o monetario.

Dall’altro lato, poiché la ricorrente assume in nome proprio il rischio di contropartita di tutti i fondi investiti, la clausola 4 di detto accordo contiene una garanzia per la presa a carico da parte delle casse rurali di qualsiasi perdita od obbligazione derivante dall’attività della ricorrente sul mercato interbancario per conto di queste ultime. 5 La ricorrente agisce altresì in qualità di intermediario al fine di consentire ai suoi membri l’accesso al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), ottenendo direttamente il finanziamento da parte di quest’ultima e facendolo pervenire alle casse rurali a condizioni identiche a quelle ottenute dalla BCE. 6 Infine, allo scopo di avere accesso alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine proposte dalla BCE, la ricorrente e un certo numero di casse rurali hanno costituito un gruppo a nome del quale quest’ultima partecipa alle diverse gare d’appalto realizzate dalla BCE.

La ricorrente è responsabile di tale gruppo ed è incaricata di gestire e di ripartire tra i diversi membri di quest’ultimo gli importi, i diritti e gli obblighi derivanti da tali gare d’appalto. 7 A causa delle diverse attività che la ricorrente svolge per conto delle casse rurali, il suo passivo comprende taluni importi che compaiono anche nel passivo del bilancio di tali casse a titolo della garanzia che queste ultime le forniscono per dette attività. 8 Con la sua decisione SRB/ES/SRF/2016/06, del 15 aprile 2016, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: i «contributi ex ante »), per l’anno 2016 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2016»), degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente. 9 Con la sua decisione SRB/ES/SRF/2016/13, del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al SRF, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, il SRB ha rettificato il calcolo dei contributi ex ante degli enti per il periodo di contribuzione 2016. 10 Il 19 marzo 2020 il SRB ha adottato la decisione SRB/ES/2020/16 sul calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: la «decisione del 19 marzo 2020»), con la quale ha revocato e sostituito le decisioni menzionate ai precedenti punti 8 e 9 (in prosieguo: le «decisioni iniziali»).

Secondo i considerando 7 e 8 della decisione del 19 marzo 2020, quest’ultima mirava a porre rimedio ai difetti procedurali e ai difetti di motivazione delle decisioni iniziali che il Tribunale aveva constatato nelle sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824). 11 Risulta, in particolare, dai punti 95 e 111 della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), che il Tribunale ha annullato la prima delle decisioni iniziali nella parte in cui riguardava la ricorrente in quanto il requisito di autenticazione di tale decisione non era soddisfatto e la procedura della sua adozione era stata condotta in palese violazione di requisiti procedurali relativi alla sua approvazione da parte dei membri della sessione esecutiva del SRB e alla raccolta di tale approvazione, motivo che il Tribunale aveva rilevato d’ufficio.

Per contro, il Tribunale non si è pronunciato sul calcolo dell’importo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 della ricorrente. 12 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), la [OSCURATO:PERSONA] europea e il SRB hanno chiesto l’annullamento della sentenza del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435), con la quale il Tribunale aveva annullato la decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017, nella parte in cui riguardava la ricorrente.

In tale sentenza, la Corte ha accolto l’impugnazione del SRB e della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava il requisito di autenticazione relativo a detta decisione, ma ha constatato che quest’ultima non era sufficientemente motivata e che il primo motivo dedotto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA]Württemberg era fondato (sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 171). 13 Il 7 dicembre 2022 il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito la decisione del 19 marzo 2020.

Secondo i considerando da 19 a 22 della decisione impugnata, quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162). 14 Il 2 febbraio 2023 la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente dall’Autoridad de [OSCURATO:PERSONA] (FROB, Autorità esecutiva di risoluzione, [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014.

Decisione impugnata 15 La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato, per quanto riguarda la ricorrente, da cinque allegati. 16 Il corpo della decisione impugnata descrive, nelle sezioni da 3 a 10, la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016, applicabile a tutti gli enti. 17 Più in particolare, nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»). 18 Il SRB ha spiegato di aver fissato detto livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,05% dell’ammontare dei depositi protetti, calcolato alla fine dell’anno, di tutti gli enti nel 2015, quale ottenuto a partire dai dati comunicati dagli enti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). 19 Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016.

A questo proposito, esso ha precisato, al considerando 95 di detta decisione, che, per tale periodo, il 60% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati da enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63.

La parte restante dei contributi ex ante (vale a dire il 40%) è stata calcolata sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM) (in prosieguo: la «base dell’unione» e gli «Stati membri partecipanti»), ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81. 20 Peraltro, il SRB ha calcolato i contributi ex ante degli enti, come la ricorrente, passando per le seguenti fasi principali. 21 Nella prima fase del calcolo dei contributi ex ante , il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, rapportato alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività totali dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo. 22 Nella seconda fase del calcolo dei contributi ex ante , il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

Esso ha valutato detto profilo di rischio sulla base delle quattro categorie di rischio menzionate all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, che sono composte da indicatori di rischio.

Per classificare gli enti in funzione del loro livello di rischio, il SRB ha anzitutto stabilito, per ciascun indicatore di rischio applicato per il periodo di contribuzione 2016, taluni intervalli (panieri) all’interno dei quali sono stati raggruppati gli enti, conformemente all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, di detto regolamento delegato.

Agli enti rientranti in uno stesso intervallo è stato attribuito un valore comune per l’indicatore di rischio, detto «valore discretizzato».

Combinando i valori discretizzati per ciascun indicatore di rischio, il SRB ha calcolato il «fattore di correzione per il rischio» dell’ente interessato (in prosieguo: il «fattore di correzione»).

Moltiplicando il contributo annuale di base di detto ente per il fattore di correzione dello stesso, il SRB ha ottenuto il «contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio» di detto ente. 23 Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare. 24 Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro. 25 L’allegato I della decisione impugnata contiene la scheda individuale della ricorrente, in cui figurano i risultati del calcolo del suo contributo ex ante .

Tale scheda indica l’importo del contributo annuale di base della ricorrente nonché il valore del suo fattore di correzione, sia a livello di Unione che a livello nazionale, menzionando, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervallo cui la ricorrente è stata assegnata.

Inoltre, detta scheda espone i dati che sono stati utilizzati ai fini del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti interessati, quantificati dal SRB sommando e combinando i dati individuali di tutti questi enti.

Infine, tale scheda contiene i dati dichiarati dalla ricorrente nel modulo di dichiarazione riguardante il suo contributo ex ante e utilizzati nel calcolo di tale contributo. 26 L’allegato II della decisione impugnata comprende i dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica ed aggregata.

Detto allegato precisa, segnatamente, l’importo complessivo dei contributi ex ante che gli enti interessati sono tenuti a versare per ognuno di detti Stati membri.

Peraltro, il suddetto allegato elenca, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervalli, il numero di enti rientranti in ciascuno di essi e i valori minimi e massimi di detti intervalli.

Per ragioni di riservatezza, nel caso di intervalli relativi alla base nazionale, detti valori sono diminuiti o aumentati di un importo casuale, mantenendo tuttavia la ripartizione originale degli enti. 27 Gli allegati IIIa, IIIb e IVa della decisione impugnata esaminano le osservazioni presentate da enti diversi dalla ricorrente nel corso di una procedura di consultazione condotta dal SRB prima dell’adozione della decisione impugnata. 28 L’allegato IVb della decisione impugnata, intitolato «Valutazione dei commenti presentati [dalla ricorrente] nell’ambito della consultazione sui contributi ex ante al S[RF] per il 2016 che contiene informazioni riservate», esamina le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso della procedura di consultazione.

Conclusioni delle parti 29 La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda; – in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui produce effetti retroattivi a decorrere dalla data di adozione della decisione del 15 aprile 2016; – condannare il SRB a risarcirla: – fino a concorrenza dell’importo degli interessi di mora prodotti dalla somma di EUR 9 933 563,47 tra il 23 giugno 2016 e la data del pagamento da parte del SRB delle somme dovute, calcolate al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali; – in subordine, unicamente nell’ipotesi in cui il Tribunale annullasse la decisione impugnata solo nella parte in cui produce effetti retroattivi, fino a concorrenza dell’importo degli interessi moratori prodotti dalla somma di EUR 9 933 563,47 tra il 23 giugno 2016 e la data a partire dalla quale la decisione impugnata poteva produrre i suoi effetti, calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali; – in ulteriore subordine, l’importo corrispondente al rendimento che essa avrebbe ottenuto se, durante l’asta del 16 giugno 2016, avesse acquisito obbligazioni dello Stato spagnolo a 10 anni di valore equivalente al contributo ex ante per l’anno 2016, calcolato per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016 e la data di pagamento da parte del SRB delle somme dovute (oppure tra il 23 giugno 2016 e la data della decisione impugnata, nell’ipotesi in cui il Tribunale considerasse che la decisione impugnata è sostanzialmente conforme al diritto, ma non possa produrre effetti retroattivi); – condannare il SRB alle spese. 30 Il SRB chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese; – in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse uno o più motivi, mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza di annullamento di detta decisione diventasse definitiva. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – rigettare il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulle conclusioni di annullamento 32 La ricorrente deduce tre motivi.

Il primo verte su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

Il secondo, dedotto nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse il primo motivo, verte su una violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014.

Il terzo motivo riguarda la violazione del principio della certezza del diritto. 33 Nella memoria di adattamento, depositata ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha indicato che manteneva integralmente l’argomentazione esposta nel ricorso, precisando al contempo che, a seguito della revoca e della sostituzione della decisione del 19 marzo 2020 con la decisione impugnata, le sue conclusioni dovevano essere intese come riguardanti la decisione impugnata anziché la decisione del 19 marzo 2020. 34 Il SRB contesta la fondatezza dei tre motivi dedotti e mette in discussione la ricevibilità dei primi due.

Sulla ricevibilità del primo e del secondo motivo 35 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, in particolare nella parte in cui tale disposizione ha omesso di escludere dal calcolo dei contributi ex ante talune passività generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, e, con il suo secondo motivo, essa invoca le conseguenze giuridiche che occorrerebbe trarre da una siffatta illegittimità. 36 Il SRB fa valere, in sostanza, che il primo e il secondo motivo sono irricevibili per carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare inapplicabile una disposizione che non era applicabile nell’ambito del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016.

Ne consegue, secondo il SRB, che la ricorrente non ha interesse a far dichiarare l’illegittimità della disposizione in questione. 37 La ricorrente contesta gli argomenti del SRB. 38 Secondo una giurisprudenza costante, un’eccezione di illegittimità sollevata in via incidentale in forza dell’articolo 277 TFUE al momento della contestazione in via principale della legittimità di un terzo atto, è ricevibile solo se esiste un nesso di collegamento tra quest’atto e la norma di cui viene eccepita la presunta illegittimità.

Poiché l’articolo 277 TFUE non è diretto a consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di qualsivoglia ricorso, la portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto è indispensabile per la definizione della lite.

Ne consegue che l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (sentenze del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 56, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 33). 39 Inoltre, un’eccezione di illegittimità è ricevibile solo se, con il suo risultato, può procurare un beneficio alla parte che l’ha sollevata (v. sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 40 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che l’articolo 277 TFUE deve essere interpretato in modo sufficientemente ampio affinché sia garantito un controllo di legittimità effettivo degli atti delle istituzioni di carattere generale a favore delle persone escluse dal ricorso diretto contro atti di questo tipo.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 277 TFUE deve estendersi agli atti delle istituzioni che sono stati rilevanti per l’adozione della decisione oggetto del ricorso di annullamento, nel senso che detta decisione si basa essenzialmente su questi ultimi, anche ove essi non ne costituissero formalmente il fondamento giuridico.

Peraltro, ai fini dell’esame di un’eccezione di illegittimità, le regole di regime unitario non possono essere scisse in modo artificioso (v. sentenza del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 34 e giurisprudenza citata). 41 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 elenca le condizioni alle quali una passività è esclusa dal calcolo dei contributi ex ante .

In proposito, ai punti 18 e 19 dell’allegato IVb della decisione impugnata, il SRB ha spiegato le ragioni per le quali le passività generate nell’ambito delle attività che la ricorrente svolge per conto delle casse rurali non potevano essere escluse dal calcolo del contributo ex ante di quest’ultima ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 42 Con la sua eccezione di illegittimità, la ricorrente sostiene che, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 dovesse essere interpretato nel senso che non consente di escludere dal calcolo del suo contributo ex ante le passività come quelle generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, tale disposizione violerebbe l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, l’articolo 70, paragrafi 2 e 6, del regolamento n. 806/2014, l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e il principio di proporzionalità, poiché tali norme imponevano alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire, al momento dell’adozione di detto regolamento delegato, che il regime di esclusione delle passività, quale stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, consentisse di escludere dal calcolo dei contributi ex ante tali passività. 43 Pertanto, se la presente eccezione di illegittimità fosse accolta, spetterebbe al SRB riesaminare la sua posizione relativa alla richiesta della ricorrente di escludere le passività interessate dal calcolo del suo contributo ex ante e alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure che garantiscano un trattamento di tali passività conforme alle norme di rango superiore menzionate al precedente punto 42, eventualmente ampliando la portata delle esclusioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 44 In tali circostanze, occorre constatare che esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 e che la ricorrente ha un interesse ad ottenere un’eventuale dichiarazione di illegittimità di tale disposizione. 45 Ciò vale a maggior ragione in quanto l’argomentazione sostenuta dal SRB, quale esposta al precedente punto 36, equivarrebbe a scindere artificiosamente le regole del regime di calcolo dei contributi ex ante istituito dal regolamento delegato 2015/63 e a privare l’articolo 277 TFUE del suo effetto utile, in quanto la ricorrente non avrebbe la possibilità di contestare la legittimità di una disposizione che prevede l’esclusione di talune passività da detto calcolo qualora l’asserita illegittimità non risieda nell’esistenza di tale esclusione, ma piuttosto nelle condizioni di tale esclusione (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 42). 46 In considerazione di quanto sopra esposto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB deve essere respinta.

Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 47 Il primo motivo, che si articola in tre parti, verte sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce, in primo luogo, dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, in secondo luogo, dell’articolo 16 della Carta e, in terzo luogo, del principio di proporzionalità. – Sulla prima parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 48 La ricorrente afferma che le attività che essa intraprende per conto delle casse rurali rappresentano solo un basso livello di rischio, in quanto essa beneficia di garanzie da parte di queste ultime in forza dell’accordo di tesoreria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto includere le passività connesse a tali attività in quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, che esenta talune passività dalla base di calcolo dei contributi ex ante , a pena di non rispettare l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, che le impone di adottare un atto delegato per precisare il modo in cui i contributi ex ante devono essere adeguati in funzione del profilo di rischio degli enti. 49 Non avendo previsto all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 l’esclusione delle passività come quelle descritte al precedente punto 48, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creato una situazione di «doppio conteggio» delle passività connesse alle attività che la ricorrente intraprende per le casse rurali, in quanto queste ultime contabilizzano anche una passività a titolo della garanzia che esse forniscono alla ricorrente per tali attività. 50 La circostanza secondo cui un siffatto doppio conteggio delle passività può dar luogo a una violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 sarebbe confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto diverse deroghe all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 per evitare un siffatto doppio conteggio. 51 In proposito, la ricorrente si basa su un «evidente parallelismo» tra, da un lato, alcune delle sue passività, generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, e, dall’altro, le passività escluse, in primo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, relativo alle passività infragruppo, in secondo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, riguardante le passività create da un ente membro di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«IPS»), e, in terzo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, relativo ai prestiti agevolati. 52 Interrogata sulla portata della sua argomentazione in udienza, la ricorrente ha precisato che essa non sollevava una violazione del principio della parità di trattamento, ma si riferiva unicamente all’incompatibilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. 53 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 54 Occorre rilevare che, conformemente all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati per precisare il concetto della «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 55 Nel contesto di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito dell’esercizio delle competenze che le sono conferite, di un ampio potere discrezionale quando è chiamata, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata). 56 Ciò si verifica per quanto riguarda la fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 (sentenze del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, punto 106, e del 20 dicembre 2023, Banque postale/CRU, T‑383/21, EU:T:2023:845, punto 153). 57 In proposito occorre ricordare che la natura specifica dei contributi ex ante consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando al contempo l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). 58 In tale contesto, e come emerge dal considerando 114 della direttiva 2014/59, il legislatore dell’Unione ha incaricato la [OSCURATO:PERSONA] di precisare, mediante atto delegato, in che modo i contributi ex ante degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio. 59 In tale medesima ottica, il considerando 107 della direttiva 2014/59 precisa che, ai fini di un calcolo equo dei contributi ex ante e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti. 60 Da quanto precede si evince che la [OSCURATO:PERSONA] doveva elaborare regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti perseguendo due obiettivi tra loro collegati, vale a dire, da un lato, assicurare la presa in considerazione dei diversi rischi generati dalle attività degli enti, bancari o più in generale finanziari, e dall’altro, incoraggiare detti stessi enti ad operare secondo modelli di funzionamento meno rischiosi. 61 Orbene, come risulta dai documenti relativi all’adozione del regolamento delegato 2015/63, in particolare i documenti «Studio tecnico del JRC a supporto della normativa di secondo livello della [OSCURATO:PERSONA] sui contributi al Fondo di risoluzione (unico) basati sui rischi» e «Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]: stime dell’applicazione del metodo proposto per il calcolo dei contributi ai dispositivi di finanziamento delle risoluzioni», l’elaborazione di siffatte regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti implicava apprezzamenti e valutazioni complesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultima doveva esaminare i diversi elementi in considerazione dei quali le varie tipologie di rischio erano prese in considerazione nei settori bancario e finanziario. 62 Considerato quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 63 In tali circostanze, per quanto attiene al metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60). 64 Di conseguenza, spetta alla ricorrente dimostrare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è inficiato da siffatti vizi in quanto non esclude le passività come quelle generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali dal calcolo del suo contributo ex ante . 65 In primo luogo, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, ciascun ente è, in linea di principio, soggetto all’obbligo di versare contributi ex ante e tutte le sue passività devono essere prese in considerazione, in linea di principio, ai fini del calcolo di tali contributi, esclusi i fondi propri e i depositi protetti.

Pertanto, qualsiasi eccezione a tale principio, come quelle previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 ottobre 2017, Kamin und [OSCURATO:PERSONA], C‑289/16, EU:C:2017:758, punto 20 e giurisprudenza citata). 66 Un siffatto approccio corrisponde alla logica di ordine assicurativo del sistema dei contributi ex ante , quale ricordata al precedente punto

57. Infatti, secondo questa logica, tutti gli enti, compresi quelli con una probabilità di risoluzione asseritamente minore con riguardo alle passività da essi detenute, beneficiano dei loro contributi ex ante grazie alla stabilità del sistema finanziario garantita dal SRF. 67 Peraltro, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante sono corretti in funzione del profilo di rischio degli enti.

L’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 prevede otto elementi che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione nell’adottare l’atto delegato da esso menzionato al fine di precisare la nozione di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio dell’ente».

Orbene, sebbene l’«esposizione al rischio dell’ente» figuri tra tali elementi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a tenerne conto al momento dell’adozione del regolamento delegato 2015/63, tale elemento costituisce solo uno degli otto criteri che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione nell’elaborazione di tale atto. 68 Per contro, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 indica che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad attribuire un’importanza preponderante a uno o più degli elementi elencati in tale disposizione, come l’esposizione al rischio dell’ente.

Peraltro, detta disposizione non precisa in che modo la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto di tale esposizione. 69 Inoltre, sebbene l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 preveda che la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto, ai fini della correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti interessati, del fatto che l’ente appartiene a un IPS, la medesima disposizione non menziona in alcun modo altre categorie di affiliazione commerciale o contrattuale che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione negli atti delegati che essa ha il potere di adottare. 70 In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che le attività che essa intraprende per conto delle casse rurali rappresentano solo un basso livello di rischio. 71 In proposito, per quanto riguarda l’analogia operata dalla ricorrente con l’esclusione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 per talune passività infragruppo, occorre rilevare, anzitutto, che dai considerando 8 e 9 di detto regolamento risulta che il calcolo dei contributi a livello individuale porterebbe, nel caso di un gruppo, a un doppio conteggio di talune passività al momento della determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, dato che le passività derivanti dagli accordi conclusi tra i soggetti di uno stesso gruppo farebbero parte del totale delle passività da prendere in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo.

Di conseguenza, la determinazione del contributo annuale di base deve essere precisata per quanto riguarda i gruppi, in modo da rispecchiare l’interconnessione delle entità del gruppo ed evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo.

Per assicurare condizioni di concorrenza eque tra i soggetti appartenenti ad un gruppo e gli enti che sono membri di un IPS o che sono affiliati in modo permanente ad un organismo centrale, lo stesso trattamento si applica a queste ultime due categorie.

Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, sono escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo.

Tale esclusione è tuttavia possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell’Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto ad una procedura adeguata e centralizzata di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza.

Risulta così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi ex ante se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo si deteriorasse. 72 In proposito, la Corte ha sottolineato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 non intendeva eliminare completamente qualsiasi forma di doppio conteggio delle passività e che esso escludeva una siffatta prassi solo a condizione che esistessero sufficienti garanzie che le esposizioni di finanziamento infragruppo sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria del gruppo (sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 94). 73 Pertanto, la questione è se esistano o meno garanzie sufficienti, ai sensi della giurisprudenza, che le esposizioni di finanziamento saranno coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete composta, nel caso di specie, dalla ricorrente e dalle casse rurali azioniste.

In proposito, la ricorrente si basa, in particolare, sulla clausola 4 dell’accordo di tesoreria, la quale prevede che le casse rurali «garantiscono congiuntamente qualsiasi inadempimento» da parte sua a seguito degli investimenti da essa realizzati sul mercato interbancario con i fondi ricevuti, nonché sul carattere «permanente e vincolante» di tale accordo. 74 Al riguardo, occorre constatare che il carattere asseritamente «permanente e vincolante» dell’accordo di tesoreria non può essere dimostrato facendo riferimento alla semplice circostanza secondo cui tale accordo non è stato modificato dal 1994.

Infatti, anche se qualsiasi modifica dell’accordo di tesoreria è soggetta all’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] de España ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), resta il fatto che, secondo la clausola 5 di detto accordo, ciascuna delle casse rurali può ritirarsi unilateralmente da tale accordo mediante notifica scritta al consiglio di amministrazione della ricorrente con effetto al termine del secondo mese successivo al ricevimento della notifica a detto consiglio.

Per contro, l’articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), prescrive, in particolare, un obbligo di preavviso di almeno 24 mesi prima della risoluzione dell’accordo che istituisce un IPS. 75 Inoltre, la ricorrente ha confermato, in udienza, che la rete che essa formava con le casse rurali azioniste non costituiva integralmente uno stesso perimetro di consolidamento e non era oggetto di una procedura adeguata e centralizzata di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, cosicché la sua situazione differiva sia da quella dei gruppi, come risulta, in particolare, dal considerando 9 del regolamento delegato 2015/63, menzionato al precedente punto 71, sia da quella degli IPS (v., in particolare, articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 e punto 87 infra).

La ricorrente non spiega come, in assenza di un siffatto consolidamento e vigilanza centralizzata, sarebbe possibile verificare e assicurarsi che i fondi di cui dispongono le casse rurali siano sufficienti a coprire i debiti oggetto delle garanzie derivanti, a suo avviso, dall’accordo di tesoreria. 76 In ogni caso, il SRB afferma correttamente che il regolamento delegato 2015/63 non prevede l’esclusione delle passività dal calcolo del contributo ex ante di ciascun ente caso per caso, ma unicamente in funzione di talune categorie di passività, definite in modo astratto, oggettivo e generale.

Orbene, come indicato dal SRB, senza essere contraddetto dalla ricorrente, sebbene esistano reti di casse rurali in diversi Stati membri, le condizioni contrattuali e regolamentari in cui esse operano possono variare ampiamente da un caso all’altro.

Pertanto, l’argomento della ricorrente, in quanto fondato in particolare sulle specificità della sua situazione individuale, quale risulterebbe dall’accordo di tesoreria, non può comportare l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 77 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento a titolo delle attività da essa intraprese per conto delle casse rurali sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete composta, nel caso di specie, da essa stessa e dalle casse rurali azioniste. 78 In terzo luogo, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente secondo i quali esisterebbe un «evidente parallelismo» tra la sua situazione e quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), o f), del regolamento delegato 2015/63 non possono essere accolti. 79 Sotto un primo profilo, dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 e dal considerando 9 di tale regolamento, menzionati al precedente punto 71, risulta che le passività infragruppo derivanti da operazioni concluse da un ente con un altro ente membro dello stesso gruppo possono essere escluse dal calcolo dei contributi ex ante solo se sono soddisfatte le condizioni elencate in tale articolo. 80 La nozione di «gruppo» viene definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/59 nel senso che con essa si intende «un’impresa madre e le sue filiazioni».

Le nozioni di «filiazione» e di «impresa madre» sono, dal canto loro, definite all’articolo 2, paragrafo 1, punti 5 e 6, di detta direttiva, mediante rinvio all’articolo 4 del regolamento n. 575/2013, il quale rinvia agli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU 1983, L 193, pag. 1), ai quali corrisponde, in sostanza, l’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19).

Risulta dalle definizioni di cui sopra che il rapporto madre‑filiazioni presuppone una forma di controllo implicante che l’impresa madre disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitati dagli azionisti o dai soci in seno alla propria filiazione, di un diritto di nomina o di revoca di taluni dirigenti di tale filiazione, oppure di un’influenza dominante sulla filiazione suddetta (sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punti 85 e 86). 81 In tali circostanze, un rapporto madre-filiazioni non può considerarsi dimostrato in virtù della mera esistenza di relazioni economiche riflettenti un partenariato tra più enti creditizi, senza che uno di questi controlli gli altri membri della compagine che esso forma insieme a tali enti (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 87). 82 Nel caso di specie, la ricorrente ha ammesso, da un lato, che nessuna delle casse rurali azioniste esercitava un controllo effettivo su di essa e non poteva determinare in modo prescrittivo la sua condotta degli affari o la sua strategia di gestione e, dall’altro, che essa non controllava le casse rurali.

Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che i rapporti commerciali e contrattuali tra essa e le casse rurali fossero caratterizzati dallo stesso grado di controllo di un gruppo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, come essa ha ammesso in udienza. 83 Per quanto riguarda il doppio conteggio di passività, criticato dalla ricorrente, la Corte ha già dichiarato, come ricordato al precedente punto 72, che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non intendeva eliminare qualsiasi forma di doppio conteggio delle passività (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 94).

Inoltre, come rilevato al precedente punto 74, la ricorrente non ha dimostrato che esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete da essa costituita con le casse rurali azioniste. 84 Inoltre, la presa in considerazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non può giustificare un diverso risultato, dal momento che il regolamento delegato 2015/63 ha distinto delle situazioni che presentano particolarità notevoli, direttamente connesse ai rischi presentati dalle passività in questione (v. sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 95 e giurisprudenza citata). 85 Inoltre, nella sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑414/18, EU:C:2019:1036), la Corte ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non conferiva alle autorità competenti un potere discrezionale di escludere talune passività, a titolo di correzione in funzione del rischio, dai contributi di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, ma elencava, al contrario, in modo preciso le condizioni alle quali una passività era oggetto di una siffatta esclusione. 86 Se è vero che la questione pregiudiziale nella sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑414/18, EU:C:2019:1036), non riguardava la legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, la Corte, avendo considerato il quadro legislativo, il quale conteneva, in particolare, la direttiva 2014/59 e i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, non ha individuato alcuna base per un’interpretazione più ampia delle eccezioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

Pertanto, da tale sentenza risulta che il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato le sue competenze delegate al riguardo è, secondo la Corte, conforme all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. 87 Sotto un secondo profilo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63 riguarda gli enti che sono membri di un IPS ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59 e che sono stati autorizzati dall’autorità competente ad applicare l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 mediante un accordo concluso con un altro ente che è membro dello stesso IPS. 88 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59, un IPS è un accordo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013.

L’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 definisce un IPS come «un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela [gli enti] e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario».

Tale accordo di responsabilità deve soddisfare le condizioni cumulative elencate in tale disposizione, relative, in particolare, a un’adeguata vigilanza prudenziale, alla disponibilità di strumenti per il monitoraggio, la classificazione e il controllo dei rischi e delle corrispondenti possibilità di esercitare un’influenza, all’accessibilità dei fondi e alla possibilità di trasferire liberamente o rimborsare fondi propri da parte delle controparti, alla pubblicazione di talune relazioni consolidate o aggregate, al requisito secondo cui i membri sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema di tutela istituzionale, ad esclusione della creazione inadeguata di fondi propri e ad una partecipazione sufficientemente ampia ed essenzialmente omogenea. 89 Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra che esistono, nell’ambito dei rapporti tra essa e le casse rurali, obblighi equivalenti agli obblighi cumulativi imposti dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. 90 Sotto un terzo profilo, lo stesso vale per quanto riguarda l’asserito parallelismo tra la situazione della ricorrente e quella prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, relativo ai prestiti agevolati concessi dagli istituti di credito agevolati. 91 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 prevede che siano escluse dal calcolo dei contributi ex ante , «in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, [le] passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e [le] passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente». 92 Ai sensi dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, per «prestito agevolato» si intende «il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro». 93 Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che, nell’ambito dei servizi bancari che essa offre in particolare alle casse rurali (v. punti 5 e 6 supra ), prestiti oggetto di tali servizi corrispondevano o somigliavano a prestiti concessi da un istituto di credito agevolato o da un ente creditizio intermediario su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro. 94 In quarto luogo, nella misura in cui la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver lasciato al SRB un margine di discrezionalità al fine di escludere situazioni analoghe a quelle elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare, come risulta dal precedente punto 65, che le esclusioni contenute in detto articolo costituiscono eccezioni al principio secondo cui tutte le passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, devono essere prese in considerazione, cosicché l’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento delegato deve essere interpretato restrittivamente.

In tali circostanze, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver concesso al SRB un margine di discrezionalità che gli consenta di ampliare l’ambito di applicazione di dette esclusioni. 95 In quinto luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente fondato sulla circostanza secondo cui le reti di cooperative, come quella di cui essa fa parte, costituiscono una categoria riconosciuta nell’ambito della normativa prudenziale bancaria, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/61 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU 2015, L 11, pag. 1).

Se le specificità di tali reti sono prese in considerazione nell’ambito della vigilanza prudenziale degli enti, ciò non implica che esse lo siano altrettanto nell’ambito del finanziamento del SRM, poiché si tratta di norme che disciplinano aspetti diversi del settore bancario.

La normativa prudenziale mira a garantire, in particolare, che gli istituti finanziari funzionino con risorse sufficienti per assumere i rischi inerenti alle loro attività finanziarie, mentre i contributi al SRF, in forza del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, sono destinati a costituire un fondo che, in determinate circostanze, può fornire assistenza in caso di risoluzione.

In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in udienza, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che le passività generate nel contesto del funzionamento delle reti di cooperative non erano state escluse dal calcolo dei contributi ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, poiché, in assenza di un requisito di una supervisione centralizzata e di un livello sufficiente di trasparenza e di controllo, i supervisori di tali reti non possono assicurarsi della solidità finanziaria delle entità in questione né della loro solvibilità a lungo termine, situazione che contrasta con quella degli IPS e dei gruppi, come risulta, in sostanza, dal considerando 9 del regolamento delegato 2015/63, menzionato al precedente punto

71. 96 In considerazione di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. – Sulla seconda parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce dell’articolo 16 della Carta 97 La ricorrente sostiene che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 viola l’articolo 16 della Carta in quanto limita in modo sproporzionato il suo diritto alla libertà d’impresa impedendo l’esclusione di un importo significativo di passività iscritte nel suo bilancio dalla base di calcolo del suo contributo ex ante , senza alcun rapporto con il suo profilo di rischio. 98 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 99 La tutela conferita dall’articolo 16 della Carta implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79 e giurisprudenza citata). 100 Tuttavia, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta.

Essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 80 e 81 e giurisprudenza citata). 101 Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui occorre valutare gli atti dell’Unione alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 47, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 82). 102 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 48, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 83). 103 Nel caso di specie, anche supponendo che l’obbligo imposto alla ricorrente di versare contributi ex ante senza poter beneficiare dell’esclusione di talune sue passività dalla base di calcolo del contributo annuale di base in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 costituisca un’ingerenza nella sua libertà d’impresa, occorre anzitutto rilevare che tale disposizione è adottata sulla base degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59, cosicché l’impossibilità di procedere all’esclusione delle passività di cui trattasi è prevista dalla legge. 104 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la condizione relativa al rispetto del contenuto essenziale della libertà d’impresa non è soddisfatta in quanto il contributo ex ante che essa deve versare equivale a circa il 20% del risultato dell’esercizio per il quale tale contributo è calcolato, occorre rilevare che l’obbligo imposto alla ricorrente di versare contributi ex ante non comporta alcun divieto per essa o, più in generale, per le imprese impegnate in un’attività commerciale di esercitare una siffatta attività.

Peraltro, le misure in questione hanno carattere temporaneo, in quanto si applicano solo durante il periodo iniziale previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

Esse rispettano pertanto il contenuto essenziale della libertà d’impresa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2018, Spika e a., C‑540/16, EU:C:2018:565, punto 38). 105 Inoltre, l’obbligo degli enti interessati di contribuire al SRF persegue un obiettivo di interesse generale, come risulta dal precedente punto 57, ossia garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando al contempo l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose. 106 Alla luce dell’obiettivo menzionato al precedente punto 105, spetta al SRB riscuotere contributi presso gli enti interessati al fine di finanziare l’attuazione del SRM, che mira a rafforzare la stabilità di tali enti negli Stati membri partecipanti e a prevenire la propagazione di eventuali crisi negli Stati membri non partecipanti, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 806/2014, facilitando così il funzionamento del mercato interno nel suo insieme. 107 Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità, alla luce degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, dell’esclusione della situazione della ricorrente dalle ipotesi previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, quest’ultima sostiene che tale disposizione non tiene conto dell’obiettivo specifico e concreto imposto dal legislatore dell’Unione secondo il quale il metodo di calcolo deve riflettere il profilo di rischio di ciascun ente. 108 In proposito occorre precisare che, come risulta dal precedente punto 105, l’obbligo per gli enti interessati di contribuire al SRF mira a raggiungere un obiettivo più ampio di quello invocato dalla ricorrente.

È nell’ambito di tale obiettivo che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira a impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi ex ante qualora non esista alcuna garanzia che le esposizioni di finanziamento in questione siano coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria dell’ente interessato o del gruppo al quale esso appartiene. 109 Inoltre, l’argomento dedotto dalla ricorrente non tiene conto del fatto che il profilo di rischio di un ente viene considerato non solo mediante l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, ma anche mediante gli indicatori di rischio previsti agli articoli 6 e 7 di detto regolamento delegato, che consentono, se del caso, di prendere in considerazione gli aspetti del suo funzionamento che rivelano un profilo di rischio poco elevato. 110 Infine, la ricorrente non ha dimostrato che esistessero mezzi meno restrittivi per raggiungere in modo altrettanto efficace l’obiettivo perseguito.

Alla luce dell’analisi che figura, in particolare, ai punti da 70 a 93 supra , l’affermazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche potuto scegliere di escludere passività come quelle connesse alle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, in quanto esistono garanzie sufficienti in forza dell’accordo di tesoreria menzionato al precedente punto 4, non può essere accolta, per i motivi esposti ai precedenti punti da 74 a 96, e non può, in ogni caso, essere sufficiente a dimostrare, in particolare, che gli enti interessati sono, a causa di tale accordo, incoraggiati ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose. 111 In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 fosse contrario all’articolo 16 della Carta. 112 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. – Sulla terza parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce del principio di proporzionalità 113 La ricorrente ritiene che, adottando l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità. 114 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 115 In proposito occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 4 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165, e del 20 gennaio 2021, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 142; v., altresì, in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 51). 116 Dal precedente punto 62 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 117 In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 80, 81 e 91, e del 21 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑187/21, non pubblicata, EU:T:2022:848, punti 122 e 123 e giurisprudenza citata), il controllo da parte del Tribunale del rispetto del principio di proporzionalità deve limitarsi ad esaminare se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo che la [OSCURATO:PERSONA] intende perseguire, se esso non ecceda manifestamente quanto necessario per conseguire tale obiettivo o se non comporti inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 118 In primo luogo, come risulta dal punto 149 del ricorso, la ricorrente non contesta che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sia idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo menzionato al precedente punto

57. 119 In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità della misura prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare che tale disposizione esclude dalla base di calcolo dei contributi ex ante gli importi iscritti nelle passività degli enti che, per diversi motivi, presentano meno rischi. 120 In proposito, dai precedenti punti da 54 a 96 risulta che la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 passività relative alle attività da essa svolte per le casse rurali deve essere respinta. 121 In tali circostanze, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva ritenere che, al fine di conseguire l’obiettivo menzionato al precedente punto 57, non fosse auspicabile escludere dal calcolo di base dei contributi ex ante , ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, le passività connesse alle attività che la ricorrente intraprende per le casse rurali, per il motivo, in sostanza, che non esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento di quest’ultima, a titolo delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, sarebbero state coperte in caso di deterioramento della sua solidità finanziaria.

Pertanto, tale disposizione non eccede manifestamente quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. 122 In terzo luogo, come risulta altresì dal precedente punto 110, la ricorrente non ha dimostrato che l’obiettivo menzionato al precedente punto 57 possa essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante una misura meno restrittiva, vale a dire, nel caso di specie, l’inclusione, all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, delle passività connesse alle attività che essa intraprende per le casse rurali. 123 Inoltre, per quanto riguarda l’esistenza di eventuali inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo menzionato al precedente punto 57, occorre constatare che la sola affermazione secondo cui l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mette a repentaglio il compito assunto dalla ricorrente nei confronti delle casse rurali e la priva della sua ragion d’essere economica non può essere sufficiente per dimostrare l’esistenza di tali inconvenienti.

Infatti, nessun elemento del fascicolo suggerisce che il compito della ricorrente sia stato messo a repentaglio dal fatto che il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 è stato calcolato senza che le passività in questione ne fossero escluse, conformemente, in particolare, all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 124 A tale titolo, l’argomento della ricorrente non consente di comprendere le ragioni per le quali sarebbe stato necessario, come essa sostiene, ricercare una maggiore coerenza tra il settore della vigilanza prudenziale e quello della risoluzione.

In particolare, la ricorrente non mette in alcun modo in relazione l’obiettivo perseguito dal sistema dei contributi ex ante con le disposizioni della normativa in materia di vigilanza prudenziale. 125 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto infondata e, pertanto, l’intero motivo.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014 126 Con il secondo motivo, la ricorrente chiede al Tribunale, nell’ipotesi in cui accogliesse il primo motivo, di statuire sulla decisione impugnata senza tener conto delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

In particolare, secondo la ricorrente, occorre statuire su tale decisione facendo riferimento unicamente ai criteri enunciati nelle corrispondenti disposizioni della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014. 127 Orbene, poiché il primo motivo è stato respinto, anche il secondo motivo deve essere conseguentemente respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto 128 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto il suo dispositivo prevede che essa abbia effetto il 15 aprile 2016, vale a dire al momento dell’entrata in vigore della prima delle decisioni iniziali.

Il principio della certezza del diritto osterebbe a che il dies a quo della durata di validità di un atto sia fissato ad una data anteriore alla sua pubblicazione.

Eccezionalmente, un atto dell’Unione può avere effetto retroattivo qualora lo esiga lo scopo da raggiungere, qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato e il suo effetto retroattivo risulti chiaramente dalla norma di cui trattasi.

Nel caso di specie, queste condizioni non sarebbero soddisfatte. 129 Il SRB contesta l’argomento della ricorrente. 130 La decisione impugnata è stata adottata il 7 dicembre 2022 e, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del suo dispositivo, essa ha preso effetto il 15 aprile 2016, ossia al momento dell’entrata in vigore della prima delle decisioni iniziali, le quali erano state a loro volta sostituite, anch’esse con effetto dal 15 aprile 2016, dalla decisione del 19 marzo 2020, come risulta dai precedenti punti 10 e

13. Quest’ultima decisione ha altresì preso effetto il 15 aprile 2016, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del suo dispositivo. 131 Dai considerando da 19 a 22 della decisione impugnata emerge che quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione della decisione del 19 marzo 2020 che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162), relative al calcolo dell’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2017. 132 Inoltre, come risulta dai considerando da 6 a 8 della decisione del 19 marzo 2020, quest’ultima mirava a porre rimedio ai difetti procedurali e ai difetti di motivazione delle decisioni iniziali che il Tribunale aveva constatato nelle sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824). 133 Pertanto, la decisione impugnata e le sentenze e ordinanze summenzionate non hanno modificato la portata dell’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, come stabilito dalla seconda delle decisioni iniziali e quale era esistito per tale periodo di contribuzione. 134 Infatti, il calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016 nonché l’importo di tale contributo erano gli stessi nella seconda delle decisioni iniziali, nella decisione del 19 marzo 2020 e nella decisione impugnata.

In proposito, gli unici elementi nuovi introdotti dalla decisione impugnata si trovavano in una motivazione più ampia del calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016. 135 Ai considerando da 188 a 194 della decisione impugnata, il SRB ha esposto le ragioni per le quali aveva fissato gli effetti nel tempo della decisione impugnata nel modo descritto al precedente punto

130. Esso ha precisato, in particolare, di aver proceduto in tal modo al fine di mantenere il titolo giuridico con il quale i contributi ex ante degli enti interessati erano stati percepiti durante il periodo di contribuzione 2016 e di preservare la validità del pagamento di tali contributi. 136 Secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua adozione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 5 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 102 e giurisprudenza citata). 137 In primo luogo, per quanto riguarda la questione se lo scopo da raggiungere con la decisione impugnata richiedesse che questa entrasse in vigore a una data anteriore rispetto alla data della sua adozione, occorre tener conto del contesto nel quale tale decisione è stata adottata. 138 In proposito, dai precedenti punti da 10 a 13 risulta che la sentenza che ha annullato la prima delle decisioni iniziali nonché le sentenze che hanno portato alla revoca della decisione del 19 marzo 2020 non hanno né revocato l’obbligo della ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, conformemente al quadro giuridico applicabile, né rivisto al ribasso l’importo di detto contributo, circostanza che la ricorrente non contesta. 139 In tali circostanze particolari, se il SRB, nell’adottare la decisione impugnata, non le avesse conferito effetti a decorrere dalla data di efficacia della prima delle decisioni iniziali, la decisione impugnata non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 7 dicembre 2022, periodo nel corso del quale la ricorrente sarebbe stata dispensata dal suo obbligo di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, mentre era soggetta a tale obbligo in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.

Analogamente, durante tale periodo, il SRF sarebbe stato privato, in violazione di queste stesse disposizioni, dei fondi provenienti dal contributo ex ante della ricorrente, il che avrebbe pregiudicato l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63 (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 176 e 177). 140 Di conseguenza, il fatto di adottare la decisione impugnata con effetto a decorrere dal 15 aprile 2016 mirava a garantire una concomitanza tra l’applicabilità della decisione impugnata e il momento in cui era sorto l’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 e, pertanto, a evitare un risultato contrario alla normativa applicabile.

Orbene, il pregiudizio di un siffatto scopo legittimo e di interesse pubblico richiedeva che tale decisione avesse effetto da una data anteriore a quella della sua adozione, vale a dire dalla stessa data della decisione del 19 marzo 2020 da essa sostituita. 141 In secondo luogo, nulla indica che il legittimo affidamento della ricorrente o quello di terzi non sia stato debitamente rispettato nelle circostanze del caso di specie.

La ricorrente non può sostenere, da un lato, che la sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (T‑323/16, EU:T:2019:822), ha fatto sorgere un legittimo affidamento nel fatto che la decisione impugnata non sarebbe entrata in vigore a una data anteriore alla data della sua adozione, o, dall’altro, che le sentenze che hanno annullato la prima delle decisioni iniziali e portato alla revoca della decisione del 19 marzo 2020 potevano far sorgere un legittimo affidamento nel fatto che essa sarebbe stata assoggettata al pagamento del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 solo a partire da una data successiva, quando fosse stata adottata una nuova decisione.

Contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑850/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:740, punto 34 e giurisprudenza citata), nessuna istituzione ha fornito alla ricorrente informazioni precise, incondizionate e concordanti in tal senso (v. punti 133 e 134 supra ). 142 Inoltre, l’articolo 266 TFUE vincola l’istituzione dalla quale promana l’atto annullato soltanto nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento.

In tal senso, detta disposizione impone all’istituzione interessata di evitare che ogni atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate in detta sentenza (v. sentenza dell’11 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑125/16, EU:T:2017:884, punto 49 e giurisprudenza citata).

Per conformarsi a una sentenza di annullamento e darle piena esecuzione, l’istituzione è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione a monte dello stesso, che ne costituisce il necessario presupposto, in quanto essa è indispensabile per determinare il senso esatto del dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑417/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:733, punto 50 e giurisprudenza citata). 143 Ne consegue che, per adottare una nuova decisione conforme alla motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), il SRB era tenuto a rispettare le forme che erano state violate durante il procedimento di adozione della decisione controversa.

Tale circostanza non può aver generato alcuna aspettativa in capo alla ricorrente quanto al fatto che la decisione impugnata non avrebbe prodotto effetti a una data anteriore alla data della decisione che essa aveva sostituito o che essa stessa sarebbe stata assoggettata al pagamento del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 solo a partire da una data successiva, quando fosse stata adottata una nuova decisione (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, Eurobolt e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑517/22 P, EU:C:2024:9, punti 55 e 56 e giurisprudenza citata). 144 Occorre quindi rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione impugnata non ha violato il principio della certezza del diritto, in quanto le condizioni menzionate al precedente punto 136 sono soddisfatte e, nel caso di specie, il SRB era legittimato a fissare il dies a quo della decisione impugnata a una data anteriore a quella della sua adozione, ossia il 15 aprile 2016, che corrisponde alla data della prima delle decisioni iniziali.

Del resto, lo stesso vale per quanto riguarda la decisione del 19 marzo 2020. 145 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato e, pertanto, respingere le conclusioni di annullamento presentate dalla ricorrente.

Sulle domande risarcitorie 146 La ricorrente invoca la responsabilità extracontrattuale dell’Unione al fine di reclamare gli interessi moratori di cui quest’ultima le sarebbe debitrice dal 23 giugno 2016, data in cui essa ha versato il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 sulla base della prima delle decisioni iniziali, la quale sarebbe stata annullata dal Tribunale, nella parte in cui la riguardava, nella sua sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822).

In particolare, il SRB le sarebbe debitore di tali interessi in quanto non le avrebbe rimborsato il suo contributo ex ante a partire da tale annullamento.

In altri termini, il SRB si sarebbe arricchito senza causa.

In tali circostanze, la ricorrente fonda le sue domande sia sull’arricchimento senza causa sia sugli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. 147 Il SRB contesta l’argomento della ricorrente. 148 Per quanto riguarda, anzitutto, il diritto della ricorrente di proporre un’azione fondata sull’arricchimento senza causa, è sufficiente ricordare che il ricorso fondato su un siffatto arricchimento non rientra nel regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla sussistenza di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato all’Unione, all’effettività del danno e all’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato.

Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso (v. sentenza del 23 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑275/20, EU:T:2022:723, punto 48 e giurisprudenza citata). 149 Una siffatta azione fondata sull’arricchimento senza causa non può essere accolta nella presente causa in quanto, come rilevato ai precedenti punti da 139 a 144, la ricorrente era debitrice, dal 15 aprile 2016, del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e lo è rimasta in seguito alla pronuncia della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), dato che tale sentenza non ha avuto come conseguenza l’annullamento del suo obbligo di contribuire al SRF per il periodo di contribuzione 2016, conformemente alle disposizioni summenzionate.

Nel caso di specie, tenuto conto delle date in cui la decisione del 19 marzo 2020 e la decisione impugnata hanno preso effetto, ossia il 15 aprile 2016, non spettava al SRB, al fine di evitare un arricchimento senza causa, rimborsare alla ricorrente in tutto o in parte il suo contributo ex ante per l’anno di contribuzione 2016. 150 Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 151 Conformemente alla giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dalle persone lese (v. sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata). 152 Qualora uno dei presupposti menzionati al precedente punto 151 non sia soddisfatto, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 165 e giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 61 e giurisprudenza citata). 153 Nel caso di specie, come risulta dall’analisi dei motivi presentati a sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Di conseguenza, occorre respingere anche le presenti domande risarcitorie nella parte in cui sono fondate sugli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. 154 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), che sono state invocate dalla ricorrente, rispettivamente nelle sue memorie e in udienza. 155 Al punto 56 della sentenza dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Corte ha ricordato che dalla giurisprudenza risultava che, quando erano state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un’autorità nazionale o di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, tali somme di denaro dovevano essere restituite e tale restituzione doveva essere maggiorata di interessi che coprivano tutto il periodo che andava dalla data di pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, ciò che costituiva l’espressione di un principio generale di restituzione dell’indebito. 156 Inoltre, come dichiarato dalla Corte al punto 62 della sentenza dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), e come risulta, in sostanza, dai punti 103 e 104 della sentenza del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), quando un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione è obbligato, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad aggiungere interessi al rimborso di una determinata somma di denaro, esso non dispone di alcun margine di discrezionalità quanto all’opportunità di versare tali interessi, cosicché la semplice violazione del diritto dell’Unione consistente nel rifiuto di pagare detti interessi è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 157 Orbene, a differenza della parte ricorrente nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), con le quali è stato constatato in via definitiva dalla Corte che le ammende allora in questione erano state indebitamente pagate, la ricorrente rimaneva debitrice, a partire dal 15 aprile 2016, del contributo ex ante posto a suo carico per il periodo di contribuzione 2016, in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, il cui importo non è stato ridotto (v. punti 138 e 149 supra ). 158 Inoltre, e contrariamente alle decisioni di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), sia la decisione impugnata sia la decisione del 19 marzo 2020 sono entrate in vigore, senza violare il principio della certezza del diritto (v. punto 144 supra ), a una data anteriore a quella della loro adozione, ossia il 15 aprile 2016, cosicché nessun interesse moratorio sarebbe dovuto per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016, data in cui la ricorrente ha versato il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, e la data di adozione di una di tali decisioni. 159 Pertanto, il SRB non era tenuto a procedere ad alcun rimborso dei contributi ex ante , maggiorati degli interessi. 160 Sulla base di quanto precede, le domande risarcitorie della ricorrente devono essere respinte.

Sulle spese 161 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 162 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], S.A. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2025.

Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata) 30 aprile 2025 « Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Eccezione di illegittimità – Principio di irretroattività – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Arricchimento senza causa » Nella( * )causa T‑499/20 [OSCURATO:PERSONA], S.A. , con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da D. [OSCURATO:PERSONA]Escudero e J. Beltrán de [OSCURATO:PERSONA] de Urabain, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) , rappresentato da C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita da B. Meyring, F. Fernández de [OSCURATO:PERSONA], T. Klupsch e S. Ianc, avvocati, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da D. Triantafyllou, A. Steiblytė e P. Němečková, in qualità di agenti, interveniente, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata), composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D. [OSCURATO:PERSONA], K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), S. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Jund, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 27 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], S.A., ricorrente, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/79 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU), del 7 dicembre 2022, che revoca la decisione SRB/ES/2020/16 del SRB, del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 del [OSCURATO:PERSONA], SA, della [OSCURATO:PERSONA] AG (già [OSCURATO:PERSONA]- und Hypothekenbank AG) e della [OSCURATO:PERSONA] AG al Fondo di risoluzione unico, e che calcola i loro contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa di tale decisione. Fatti 2 [OSCURATO:PERSONA], le casse rurali sono enti di credito cooperativo che offrono servizi finanziari nelle zone rurali. 3 La ricorrente è un ente creditizio creato nel 1990 da alcune casse rurali, che ne sono gli azionisti. La ricorrente è posta al vertice della rete costituita da queste ultime e offre servizi bancari ai privati e alle imprese, tra i quali figurano in particolare le casse rurali. Uno dei principali servizi forniti alle casse rurali è la gestione centralizzata della loro tesoreria. 4 Pertanto, la ricorrente e le casse rurali hanno concluso, il 25 gennaio 1994, un accordo di tesoreria (in prosieguo: l’«accordo di tesoreria») volto a disciplinare l’investimento da parte della ricorrente delle liquidità delle casse rurali per conto di queste ultime. Da un lato, tale accordo prevede che le casse rurali cedano fondi alla ricorrente ai fini dell’investimento dei medesimi sul mercato interbancario o monetario. Dall’altro lato, poiché la ricorrente assume in nome proprio il rischio di contropartita di tutti i fondi investiti, la clausola 4 di detto accordo contiene una garanzia per la presa a carico da parte delle casse rurali di qualsiasi perdita od obbligazione derivante dall’attività della ricorrente sul mercato interbancario per conto di queste ultime. 5 La ricorrente agisce altresì in qualità di intermediario al fine di consentire ai suoi membri l’accesso al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE), ottenendo direttamente il finanziamento da parte di quest’ultima e facendolo pervenire alle casse rurali a condizioni identiche a quelle ottenute dalla BCE. 6 Infine, allo scopo di avere accesso alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine proposte dalla BCE, la ricorrente e un certo numero di casse rurali hanno costituito un gruppo a nome del quale quest’ultima partecipa alle diverse gare d’appalto realizzate dalla BCE. La ricorrente è responsabile di tale gruppo ed è incaricata di gestire e di ripartire tra i diversi membri di quest’ultimo gli importi, i diritti e gli obblighi derivanti da tali gare d’appalto. 7 A causa delle diverse attività che la ricorrente svolge per conto delle casse rurali, il suo passivo comprende taluni importi che compaiono anche nel passivo del bilancio di tali casse a titolo della garanzia che queste ultime le forniscono per dette attività. 8 Con la sua decisione SRB/ES/SRF/2016/06, del 15 aprile 2016, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: i «contributi ex ante »), per l’anno 2016 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2016»), degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente. 9 Con la sua decisione SRB/ES/SRF/2016/13, del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al SRF, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, il SRB ha rettificato il calcolo dei contributi ex ante degli enti per il periodo di contribuzione 2016. 10 Il 19 marzo 2020 il SRB ha adottato la decisione SRB/ES/2020/16 sul calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: la «decisione del 19 marzo 2020»), con la quale ha revocato e sostituito le decisioni menzionate ai precedenti punti 8 e 9 (in prosieguo: le «decisioni iniziali»). Secondo i considerando 7 e 8 della decisione del 19 marzo 2020, quest’ultima mirava a porre rimedio ai difetti procedurali e ai difetti di motivazione delle decisioni iniziali che il Tribunale aveva constatato nelle sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824). 11 Risulta, in particolare, dai punti 95 e 111 della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), che il Tribunale ha annullato la prima delle decisioni iniziali nella parte in cui riguardava la ricorrente in quanto il requisito di autenticazione di tale decisione non era soddisfatto e la procedura della sua adozione era stata condotta in palese violazione di requisiti procedurali relativi alla sua approvazione da parte dei membri della sessione esecutiva del SRB e alla raccolta di tale approvazione, motivo che il Tribunale aveva rilevato d’ufficio. Per contro, il Tribunale non si è pronunciato sul calcolo dell’importo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 della ricorrente. 12 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), la [OSCURATO:PERSONA] europea e il SRB hanno chiesto l’annullamento della sentenza del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435), con la quale il Tribunale aveva annullato la decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017, nella parte in cui riguardava la ricorrente. In tale sentenza, la Corte ha accolto l’impugnazione del SRB e della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava il requisito di autenticazione relativo a detta decisione, ma ha constatato che quest’ultima non era sufficientemente motivata e che il primo motivo dedotto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA]Württemberg era fondato (sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 171). 13 Il 7 dicembre 2022 il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito la decisione del 19 marzo 2020. Secondo i considerando da 19 a 22 della decisione impugnata, quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162). 14 Il 2 febbraio 2023 la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente dall’Autoridad de [OSCURATO:PERSONA] (FROB, Autorità esecutiva di risoluzione, [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014. Decisione impugnata 15 La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato, per quanto riguarda la ricorrente, da cinque allegati. 16 Il corpo della decisione impugnata descrive, nelle sezioni da 3 a 10, la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016, applicabile a tutti gli enti. 17 Più in particolare, nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»). 18 Il SRB ha spiegato di aver fissato detto livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,05% dell’ammontare dei depositi protetti, calcolato alla fine dell’anno, di tutti gli enti nel 2015, quale ottenuto a partire dai dati comunicati dagli enti in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). 19 Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016. A questo proposito, esso ha precisato, al considerando 95 di detta decisione, che, per tale periodo, il 60% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati da enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. La parte restante dei contributi ex ante (vale a dire il 40%) è stata calcolata sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM) (in prosieguo: la «base dell’unione» e gli «Stati membri partecipanti»), ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81. 20 Peraltro, il SRB ha calcolato i contributi ex ante degli enti, come la ricorrente, passando per le seguenti fasi principali. 21 Nella prima fase del calcolo dei contributi ex ante , il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, rapportato alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività totali dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo. 22 Nella seconda fase del calcolo dei contributi ex ante , il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014. Esso ha valutato detto profilo di rischio sulla base delle quattro categorie di rischio menzionate all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, che sono composte da indicatori di rischio. Per classificare gli enti in funzione del loro livello di rischio, il SRB ha anzitutto stabilito, per ciascun indicatore di rischio applicato per il periodo di contribuzione 2016, taluni intervalli (panieri) all’interno dei quali sono stati raggruppati gli enti, conformemente all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, di detto regolamento delegato. Agli enti rientranti in uno stesso intervallo è stato attribuito un valore comune per l’indicatore di rischio, detto «valore discretizzato». Combinando i valori discretizzati per ciascun indicatore di rischio, il SRB ha calcolato il «fattore di correzione per il rischio» dell’ente interessato (in prosieguo: il «fattore di correzione»). Moltiplicando il contributo annuale di base di detto ente per il fattore di correzione dello stesso, il SRB ha ottenuto il «contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio» di detto ente. 23 Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare. 24 Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro. 25 L’allegato I della decisione impugnata contiene la scheda individuale della ricorrente, in cui figurano i risultati del calcolo del suo contributo ex ante . Tale scheda indica l’importo del contributo annuale di base della ricorrente nonché il valore del suo fattore di correzione, sia a livello di Unione che a livello nazionale, menzionando, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervallo cui la ricorrente è stata assegnata. Inoltre, detta scheda espone i dati che sono stati utilizzati ai fini del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti interessati, quantificati dal SRB sommando e combinando i dati individuali di tutti questi enti. Infine, tale scheda contiene i dati dichiarati dalla ricorrente nel modulo di dichiarazione riguardante il suo contributo ex ante e utilizzati nel calcolo di tale contributo. 26 L’allegato II della decisione impugnata comprende i dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica ed aggregata. Detto allegato precisa, segnatamente, l’importo complessivo dei contributi ex ante che gli enti interessati sono tenuti a versare per ognuno di detti Stati membri. Peraltro, il suddetto allegato elenca, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervalli, il numero di enti rientranti in ciascuno di essi e i valori minimi e massimi di detti intervalli. Per ragioni di riservatezza, nel caso di intervalli relativi alla base nazionale, detti valori sono diminuiti o aumentati di un importo casuale, mantenendo tuttavia la ripartizione originale degli enti. 27 Gli allegati IIIa, IIIb e IVa della decisione impugnata esaminano le osservazioni presentate da enti diversi dalla ricorrente nel corso di una procedura di consultazione condotta dal SRB prima dell’adozione della decisione impugnata. 28 L’allegato IVb della decisione impugnata, intitolato «Valutazione dei commenti presentati [dalla ricorrente] nell’ambito della consultazione sui contributi ex ante al S[RF] per il 2016 che contiene informazioni riservate», esamina le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso della procedura di consultazione. Conclusioni delle parti 29 La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda; –        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui produce effetti retroattivi a decorrere dalla data di adozione della decisione del 15 aprile 2016; –        condannare il SRB a risarcirla: –        fino a concorrenza dell’importo degli interessi di mora prodotti dalla somma di EUR 9 933 563,47 tra il 23 giugno 2016 e la data del pagamento da parte del SRB delle somme dovute, calcolate al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali; –        in subordine, unicamente nell’ipotesi in cui il Tribunale annullasse la decisione impugnata solo nella parte in cui produce effetti retroattivi, fino a concorrenza dell’importo degli interessi moratori prodotti dalla somma di EUR 9 933 563,47 tra il 23 giugno 2016 e la data a partire dalla quale la decisione impugnata poteva produrre i suoi effetti, calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali; –        in ulteriore subordine, l’importo corrispondente al rendimento che essa avrebbe ottenuto se, durante l’asta del 16 giugno 2016, avesse acquisito obbligazioni dello Stato spagnolo a 10 anni di valore equivalente al contributo ex ante per l’anno 2016, calcolato per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016 e la data di pagamento da parte del SRB delle somme dovute (oppure tra il 23 giugno 2016 e la data della decisione impugnata, nell’ipotesi in cui il Tribunale considerasse che la decisione impugnata è sostanzialmente conforme al diritto, ma non possa produrre effetti retroattivi); –        condannare il SRB alle spese. 30 Il SRB chiede che il Tribunale voglia: –        in via principale, respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese; –        in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse uno o più motivi, mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza di annullamento di detta decisione diventasse definitiva. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        rigettare il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulle conclusioni di annullamento 32 La ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Il secondo, dedotto nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse il primo motivo, verte su una violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio della certezza del diritto. 33 Nella memoria di adattamento, depositata ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha indicato che manteneva integralmente l’argomentazione esposta nel ricorso, precisando al contempo che, a seguito della revoca e della sostituzione della decisione del 19 marzo 2020 con la decisione impugnata, le sue conclusioni dovevano essere intese come riguardanti la decisione impugnata anziché la decisione del 19 marzo 2020. 34 Il SRB contesta la fondatezza dei tre motivi dedotti e mette in discussione la ricevibilità dei primi due. Sulla ricevibilità del primo e del secondo motivo 35 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, in particolare nella parte in cui tale disposizione ha omesso di escludere dal calcolo dei contributi ex ante talune passività generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, e, con il suo secondo motivo, essa invoca le conseguenze giuridiche che occorrerebbe trarre da una siffatta illegittimità. 36 Il SRB fa valere, in sostanza, che il primo e il secondo motivo sono irricevibili per carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare inapplicabile una disposizione che non era applicabile nell’ambito del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016. Ne consegue, secondo il SRB, che la ricorrente non ha interesse a far dichiarare l’illegittimità della disposizione in questione. 37 La ricorrente contesta gli argomenti del SRB. 38 Secondo una giurisprudenza costante, un’eccezione di illegittimità sollevata in via incidentale in forza dell’articolo 277 TFUE al momento della contestazione in via principale della legittimità di un terzo atto, è ricevibile solo se esiste un nesso di collegamento tra quest’atto e la norma di cui viene eccepita la presunta illegittimità. Poiché l’articolo 277 TFUE non è diretto a consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di qualsivoglia ricorso, la portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto è indispensabile per la definizione della lite. Ne consegue che l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (sentenze del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 56, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 33). 39 Inoltre, un’eccezione di illegittimità è ricevibile solo se, con il suo risultato, può procurare un beneficio alla parte che l’ha sollevata (v. sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 40 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che l’articolo 277 TFUE deve essere interpretato in modo sufficientemente ampio affinché sia garantito un controllo di legittimità effettivo degli atti delle istituzioni di carattere generale a favore delle persone escluse dal ricorso diretto contro atti di questo tipo. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 277 TFUE deve estendersi agli atti delle istituzioni che sono stati rilevanti per l’adozione della decisione oggetto del ricorso di annullamento, nel senso che detta decisione si basa essenzialmente su questi ultimi, anche ove essi non ne costituissero formalmente il fondamento giuridico. Peraltro, ai fini dell’esame di un’eccezione di illegittimità, le regole di regime unitario non possono essere scisse in modo artificioso (v. sentenza del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 34 e giurisprudenza citata). 41 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 elenca le condizioni alle quali una passività è esclusa dal calcolo dei contributi ex ante . In proposito, ai punti 18 e 19 dell’allegato IVb della decisione impugnata, il SRB ha spiegato le ragioni per le quali le passività generate nell’ambito delle attività che la ricorrente svolge per conto delle casse rurali non potevano essere escluse dal calcolo del contributo ex ante di quest’ultima ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 42 Con la sua eccezione di illegittimità, la ricorrente sostiene che, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 dovesse essere interpretato nel senso che non consente di escludere dal calcolo del suo contributo ex ante le passività come quelle generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, tale disposizione violerebbe l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, l’articolo 70, paragrafi 2 e 6, del regolamento n. 806/2014, l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e il principio di proporzionalità, poiché tali norme imponevano alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire, al momento dell’adozione di detto regolamento delegato, che il regime di esclusione delle passività, quale stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, consentisse di escludere dal calcolo dei contributi ex ante tali passività. 43 Pertanto, se la presente eccezione di illegittimità fosse accolta, spetterebbe al SRB riesaminare la sua posizione relativa alla richiesta della ricorrente di escludere le passività interessate dal calcolo del suo contributo ex ante e alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure che garantiscano un trattamento di tali passività conforme alle norme di rango superiore menzionate al precedente punto 42, eventualmente ampliando la portata delle esclusioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 44 In tali circostanze, occorre constatare che esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 e che la ricorrente ha un interesse ad ottenere un’eventuale dichiarazione di illegittimità di tale disposizione. 45 Ciò vale a maggior ragione in quanto l’argomentazione sostenuta dal SRB, quale esposta al precedente punto 36, equivarrebbe a scindere artificiosamente le regole del regime di calcolo dei contributi ex ante istituito dal regolamento delegato 2015/63 e a privare l’articolo 277 TFUE del suo effetto utile, in quanto la ricorrente non avrebbe la possibilità di contestare la legittimità di una disposizione che prevede l’esclusione di talune passività da detto calcolo qualora l’asserita illegittimità non risieda nell’esistenza di tale esclusione, ma piuttosto nelle condizioni di tale esclusione (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 42). 46 In considerazione di quanto sopra esposto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB deve essere respinta. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 47 Il primo motivo, che si articola in tre parti, verte sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce, in primo luogo, dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, in secondo luogo, dell’articolo 16 della Carta e, in terzo luogo, del principio di proporzionalità. – Sulla prima parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 48 La ricorrente afferma che le attività che essa intraprende per conto delle casse rurali rappresentano solo un basso livello di rischio, in quanto essa beneficia di garanzie da parte di queste ultime in forza dell’accordo di tesoreria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto includere le passività connesse a tali attività in quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, che esenta talune passività dalla base di calcolo dei contributi ex ante , a pena di non rispettare l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, che le impone di adottare un atto delegato per precisare il modo in cui i contributi ex ante devono essere adeguati in funzione del profilo di rischio degli enti. 49 Non avendo previsto all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 l’esclusione delle passività come quelle descritte al precedente punto 48, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creato una situazione di «doppio conteggio» delle passività connesse alle attività che la ricorrente intraprende per le casse rurali, in quanto queste ultime contabilizzano anche una passività a titolo della garanzia che esse forniscono alla ricorrente per tali attività. 50 La circostanza secondo cui un siffatto doppio conteggio delle passività può dar luogo a una violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 sarebbe confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha previsto diverse deroghe all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 per evitare un siffatto doppio conteggio. 51 In proposito, la ricorrente si basa su un «evidente parallelismo» tra, da un lato, alcune delle sue passività, generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, e, dall’altro, le passività escluse, in primo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, relativo alle passività infragruppo, in secondo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, riguardante le passività create da un ente membro di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«IPS»), e, in terzo luogo, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, relativo ai prestiti agevolati. 52 Interrogata sulla portata della sua argomentazione in udienza, la ricorrente ha precisato che essa non sollevava una violazione del principio della parità di trattamento, ma si riferiva unicamente all’incompatibilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. 53 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 54 Occorre rilevare che, conformemente all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati per precisare il concetto della «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 55 Nel contesto di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito dell’esercizio delle competenze che le sono conferite, di un ampio potere discrezionale quando è chiamata, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza citata). 56 Ciò si verifica per quanto riguarda la fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 (sentenze del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, punto 106, e del 20 dicembre 2023, Banque postale/CRU, T‑383/21, EU:T:2023:845, punto 153). 57 In proposito occorre ricordare che la natura specifica dei contributi ex ante consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando al contempo l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). 58 In tale contesto, e come emerge dal considerando 114 della direttiva 2014/59, il legislatore dell’Unione ha incaricato la [OSCURATO:PERSONA] di precisare, mediante atto delegato, in che modo i contributi ex ante degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio. 59 In tale medesima ottica, il considerando 107 della direttiva 2014/59 precisa che, ai fini di un calcolo equo dei contributi ex ante e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti. 60 Da quanto precede si evince che la [OSCURATO:PERSONA] doveva elaborare regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti perseguendo due obiettivi tra loro collegati, vale a dire, da un lato, assicurare la presa in considerazione dei diversi rischi generati dalle attività degli enti, bancari o più in generale finanziari, e dall’altro, incoraggiare detti stessi enti ad operare secondo modelli di funzionamento meno rischiosi. 61 Orbene, come risulta dai documenti relativi all’adozione del regolamento delegato 2015/63, in particolare i documenti «Studio tecnico del JRC a supporto della normativa di secondo livello della [OSCURATO:PERSONA] sui contributi al Fondo di risoluzione (unico) basati sui rischi» e «Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]: stime dell’applicazione del metodo proposto per il calcolo dei contributi ai dispositivi di finanziamento delle risoluzioni», l’elaborazione di siffatte regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti implicava apprezzamenti e valutazioni complesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultima doveva esaminare i diversi elementi in considerazione dei quali le varie tipologie di rischio erano prese in considerazione nei settori bancario e finanziario. 62 Considerato quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 63 In tali circostanze, per quanto attiene al metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60). 64 Di conseguenza, spetta alla ricorrente dimostrare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è inficiato da siffatti vizi in quanto non esclude le passività come quelle generate nell’ambito delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali dal calcolo del suo contributo ex ante . 65 In primo luogo, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, ciascun ente è, in linea di principio, soggetto all’obbligo di versare contributi ex ante e tutte le sue passività devono essere prese in considerazione, in linea di principio, ai fini del calcolo di tali contributi, esclusi i fondi propri e i depositi protetti. Pertanto, qualsiasi eccezione a tale principio, come quelle previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 ottobre 2017, Kamin und [OSCURATO:PERSONA], C‑289/16, EU:C:2017:758, punto 20 e giurisprudenza citata). 66 Un siffatto approccio corrisponde alla logica di ordine assicurativo del sistema dei contributi ex ante , quale ricordata al precedente punto 57. Infatti, secondo questa logica, tutti gli enti, compresi quelli con una probabilità di risoluzione asseritamente minore con riguardo alle passività da essi detenute, beneficiano dei loro contributi ex ante grazie alla stabilità del sistema finanziario garantita dal SRF. 67 Peraltro, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante sono corretti in funzione del profilo di rischio degli enti. L’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 prevede otto elementi che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione nell’adottare l’atto delegato da esso menzionato al fine di precisare la nozione di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio dell’ente». Orbene, sebbene l’«esposizione al rischio dell’ente» figuri tra tali elementi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a tenerne conto al momento dell’adozione del regolamento delegato 2015/63, tale elemento costituisce solo uno degli otto criteri che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione nell’elaborazione di tale atto. 68 Per contro, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 indica che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad attribuire un’importanza preponderante a uno o più degli elementi elencati in tale disposizione, come l’esposizione al rischio dell’ente. Peraltro, detta disposizione non precisa in che modo la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto di tale esposizione. 69 Inoltre, sebbene l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 preveda che la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto, ai fini della correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti interessati, del fatto che l’ente appartiene a un IPS, la medesima disposizione non menziona in alcun modo altre categorie di affiliazione commerciale o contrattuale che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione negli atti delegati che essa ha il potere di adottare. 70 In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che le attività che essa intraprende per conto delle casse rurali rappresentano solo un basso livello di rischio. 71 In proposito, per quanto riguarda l’analogia operata dalla ricorrente con l’esclusione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 per talune passività infragruppo, occorre rilevare, anzitutto, che dai considerando 8 e 9 di detto regolamento risulta che il calcolo dei contributi a livello individuale porterebbe, nel caso di un gruppo, a un doppio conteggio di talune passività al momento della determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, dato che le passività derivanti dagli accordi conclusi tra i soggetti di uno stesso gruppo farebbero parte del totale delle passività da prendere in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo. Di conseguenza, la determinazione del contributo annuale di base deve essere precisata per quanto riguarda i gruppi, in modo da rispecchiare l’interconnessione delle entità del gruppo ed evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo. Per assicurare condizioni di concorrenza eque tra i soggetti appartenenti ad un gruppo e gli enti che sono membri di un IPS o che sono affiliati in modo permanente ad un organismo centrale, lo stesso trattamento si applica a queste ultime due categorie. Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, sono escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo. Tale esclusione è tuttavia possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell’Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto ad una procedura adeguata e centralizzata di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza. Risulta così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi ex ante se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo si deteriorasse. 72 In proposito, la Corte ha sottolineato che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 non intendeva eliminare completamente qualsiasi forma di doppio conteggio delle passività e che esso escludeva una siffatta prassi solo a condizione che esistessero sufficienti garanzie che le esposizioni di finanziamento infragruppo sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria del gruppo (sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 94). 73 Pertanto, la questione è se esistano o meno garanzie sufficienti, ai sensi della giurisprudenza, che le esposizioni di finanziamento saranno coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete composta, nel caso di specie, dalla ricorrente e dalle casse rurali azioniste. In proposito, la ricorrente si basa, in particolare, sulla clausola 4 dell’accordo di tesoreria, la quale prevede che le casse rurali «garantiscono congiuntamente qualsiasi inadempimento» da parte sua a seguito degli investimenti da essa realizzati sul mercato interbancario con i fondi ricevuti, nonché sul carattere «permanente e vincolante» di tale accordo. 74 Al riguardo, occorre constatare che il carattere asseritamente «permanente e vincolante» dell’accordo di tesoreria non può essere dimostrato facendo riferimento alla semplice circostanza secondo cui tale accordo non è stato modificato dal 1994. Infatti, anche se qualsiasi modifica dell’accordo di tesoreria è soggetta all’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] de España ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), resta il fatto che, secondo la clausola 5 di detto accordo, ciascuna delle casse rurali può ritirarsi unilateralmente da tale accordo mediante notifica scritta al consiglio di amministrazione della ricorrente con effetto al termine del secondo mese successivo al ricevimento della notifica a detto consiglio. Per contro, l’articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), prescrive, in particolare, un obbligo di preavviso di almeno 24 mesi prima della risoluzione dell’accordo che istituisce un IPS. 75 Inoltre, la ricorrente ha confermato, in udienza, che la rete che essa formava con le casse rurali azioniste non costituiva integralmente uno stesso perimetro di consolidamento e non era oggetto di una procedura adeguata e centralizzata di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, cosicché la sua situazione differiva sia da quella dei gruppi, come risulta, in particolare, dal considerando 9 del regolamento delegato 2015/63, menzionato al precedente punto 71, sia da quella degli IPS (v., in particolare, articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 e punto 87 infra). La ricorrente non spiega come, in assenza di un siffatto consolidamento e vigilanza centralizzata, sarebbe possibile verificare e assicurarsi che i fondi di cui dispongono le casse rurali siano sufficienti a coprire i debiti oggetto delle garanzie derivanti, a suo avviso, dall’accordo di tesoreria. 76 In ogni caso, il SRB afferma correttamente che il regolamento delegato 2015/63 non prevede l’esclusione delle passività dal calcolo del contributo ex ante di ciascun ente caso per caso, ma unicamente in funzione di talune categorie di passività, definite in modo astratto, oggettivo e generale. Orbene, come indicato dal SRB, senza essere contraddetto dalla ricorrente, sebbene esistano reti di casse rurali in diversi Stati membri, le condizioni contrattuali e regolamentari in cui esse operano possono variare ampiamente da un caso all’altro. Pertanto, l’argomento della ricorrente, in quanto fondato in particolare sulle specificità della sua situazione individuale, quale risulterebbe dall’accordo di tesoreria, non può comportare l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 77 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento a titolo delle attività da essa intraprese per conto delle casse rurali sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete composta, nel caso di specie, da essa stessa e dalle casse rurali azioniste. 78 In terzo luogo, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente secondo i quali esisterebbe un «evidente parallelismo» tra la sua situazione e quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), o f), del regolamento delegato 2015/63 non possono essere accolti. 79 Sotto un primo profilo, dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 e dal considerando 9 di tale regolamento, menzionati al precedente punto 71, risulta che le passività infragruppo derivanti da operazioni concluse da un ente con un altro ente membro dello stesso gruppo possono essere escluse dal calcolo dei contributi ex ante solo se sono soddisfatte le condizioni elencate in tale articolo. 80 La nozione di «gruppo» viene definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/59 nel senso che con essa si intende «un’impresa madre e le sue filiazioni». Le nozioni di «filiazione» e di «impresa madre» sono, dal canto loro, definite all’articolo 2, paragrafo 1, punti 5 e 6, di detta direttiva, mediante rinvio all’articolo 4 del regolamento n. 575/2013, il quale rinvia agli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU 1983, L 193, pag. 1), ai quali corrisponde, in sostanza, l’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19). Risulta dalle definizioni di cui sopra che il rapporto madre‑filiazioni presuppone una forma di controllo implicante che l’impresa madre disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitati dagli azionisti o dai soci in seno alla propria filiazione, di un diritto di nomina o di revoca di taluni dirigenti di tale filiazione, oppure di un’influenza dominante sulla filiazione suddetta (sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punti 85 e 86). 81 In tali circostanze, un rapporto madre-filiazioni non può considerarsi dimostrato in virtù della mera esistenza di relazioni economiche riflettenti un partenariato tra più enti creditizi, senza che uno di questi controlli gli altri membri della compagine che esso forma insieme a tali enti (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 87). 82 Nel caso di specie, la ricorrente ha ammesso, da un lato, che nessuna delle casse rurali azioniste esercitava un controllo effettivo su di essa e non poteva determinare in modo prescrittivo la sua condotta degli affari o la sua strategia di gestione e, dall’altro, che essa non controllava le casse rurali. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che i rapporti commerciali e contrattuali tra essa e le casse rurali fossero caratterizzati dallo stesso grado di controllo di un gruppo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, come essa ha ammesso in udienza. 83 Per quanto riguarda il doppio conteggio di passività, criticato dalla ricorrente, la Corte ha già dichiarato, come ricordato al precedente punto 72, che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non intendeva eliminare qualsiasi forma di doppio conteggio delle passività (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 94). Inoltre, come rilevato al precedente punto 74, la ricorrente non ha dimostrato che esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento sarebbero state coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete da essa costituita con le casse rurali azioniste. 84 Inoltre, la presa in considerazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non può giustificare un diverso risultato, dal momento che il regolamento delegato 2015/63 ha distinto delle situazioni che presentano particolarità notevoli, direttamente connesse ai rischi presentati dalle passività in questione (v. sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 95 e giurisprudenza citata). 85 Inoltre, nella sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑414/18, EU:C:2019:1036), la Corte ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non conferiva alle autorità competenti un potere discrezionale di escludere talune passività, a titolo di correzione in funzione del rischio, dai contributi di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, ma elencava, al contrario, in modo preciso le condizioni alle quali una passività era oggetto di una siffatta esclusione. 86 Se è vero che la questione pregiudiziale nella sentenza del 3 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑414/18, EU:C:2019:1036), non riguardava la legittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, la Corte, avendo considerato il quadro legislativo, il quale conteneva, in particolare, la direttiva 2014/59 e i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, non ha individuato alcuna base per un’interpretazione più ampia delle eccezioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Pertanto, da tale sentenza risulta che il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato le sue competenze delegate al riguardo è, secondo la Corte, conforme all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. 87 Sotto un secondo profilo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63 riguarda gli enti che sono membri di un IPS ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59 e che sono stati autorizzati dall’autorità competente ad applicare l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 mediante un accordo concluso con un altro ente che è membro dello stesso IPS. 88 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59, un IPS è un accordo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. L’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 definisce un IPS come «un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela [gli enti] e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario». Tale accordo di responsabilità deve soddisfare le condizioni cumulative elencate in tale disposizione, relative, in particolare, a un’adeguata vigilanza prudenziale, alla disponibilità di strumenti per il monitoraggio, la classificazione e il controllo dei rischi e delle corrispondenti possibilità di esercitare un’influenza, all’accessibilità dei fondi e alla possibilità di trasferire liberamente o rimborsare fondi propri da parte delle controparti, alla pubblicazione di talune relazioni consolidate o aggregate, al requisito secondo cui i membri sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema di tutela istituzionale, ad esclusione della creazione inadeguata di fondi propri e ad una partecipazione sufficientemente ampia ed essenzialmente omogenea. 89 Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra che esistono, nell’ambito dei rapporti tra essa e le casse rurali, obblighi equivalenti agli obblighi cumulativi imposti dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. 90 Sotto un terzo profilo, lo stesso vale per quanto riguarda l’asserito parallelismo tra la situazione della ricorrente e quella prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63, relativo ai prestiti agevolati concessi dagli istituti di credito agevolati. 91 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63 prevede che siano escluse dal calcolo dei contributi ex ante , «in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, [le] passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e [le] passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente». 92 Ai sensi dell’articolo 3, punto 28, del regolamento delegato 2015/63, per «prestito agevolato» si intende «il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro». 93 Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che, nell’ambito dei servizi bancari che essa offre in particolare alle casse rurali (v. punti 5 e 6 supra ), prestiti oggetto di tali servizi corrispondevano o somigliavano a prestiti concessi da un istituto di credito agevolato o da un ente creditizio intermediario su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro. 94 In quarto luogo, nella misura in cui la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver lasciato al SRB un margine di discrezionalità al fine di escludere situazioni analoghe a quelle elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare, come risulta dal precedente punto 65, che le esclusioni contenute in detto articolo costituiscono eccezioni al principio secondo cui tutte le passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, devono essere prese in considerazione, cosicché l’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento delegato deve essere interpretato restrittivamente. In tali circostanze, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver concesso al SRB un margine di discrezionalità che gli consenta di ampliare l’ambito di applicazione di dette esclusioni. 95 In quinto luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente fondato sulla circostanza secondo cui le reti di cooperative, come quella di cui essa fa parte, costituiscono una categoria riconosciuta nell’ambito della normativa prudenziale bancaria, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/61 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU 2015, L 11, pag. 1). Se le specificità di tali reti sono prese in considerazione nell’ambito della vigilanza prudenziale degli enti, ciò non implica che esse lo siano altrettanto nell’ambito del finanziamento del SRM, poiché si tratta di norme che disciplinano aspetti diversi del settore bancario. La normativa prudenziale mira a garantire, in particolare, che gli istituti finanziari funzionino con risorse sufficienti per assumere i rischi inerenti alle loro attività finanziarie, mentre i contributi al SRF, in forza del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, sono destinati a costituire un fondo che, in determinate circostanze, può fornire assistenza in caso di risoluzione. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in udienza, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che le passività generate nel contesto del funzionamento delle reti di cooperative non erano state escluse dal calcolo dei contributi ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, poiché, in assenza di un requisito di una supervisione centralizzata e di un livello sufficiente di trasparenza e di controllo, i supervisori di tali reti non possono assicurarsi della solidità finanziaria delle entità in questione né della loro solvibilità a lungo termine, situazione che contrasta con quella degli IPS e dei gruppi, come risulta, in sostanza, dal considerando 9 del regolamento delegato 2015/63, menzionato al precedente punto 71. 96 In considerazione di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. – Sulla seconda parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce dell’articolo 16 della Carta 97 La ricorrente sostiene che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 viola l’articolo 16 della Carta in quanto limita in modo sproporzionato il suo diritto alla libertà d’impresa impedendo l’esclusione di un importo significativo di passività iscritte nel suo bilancio dalla base di calcolo del suo contributo ex ante , senza alcun rapporto con il suo profilo di rischio. 98 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 99 La tutela conferita dall’articolo 16 della Carta implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79 e giurisprudenza citata). 100 Tuttavia, la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta. Essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 80 e 81 e giurisprudenza citata). 101 Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui occorre valutare gli atti dell’Unione alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 47, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 82). 102 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 48, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 83). 103 Nel caso di specie, anche supponendo che l’obbligo imposto alla ricorrente di versare contributi ex ante senza poter beneficiare dell’esclusione di talune sue passività dalla base di calcolo del contributo annuale di base in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 costituisca un’ingerenza nella sua libertà d’impresa, occorre anzitutto rilevare che tale disposizione è adottata sulla base degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59, cosicché l’impossibilità di procedere all’esclusione delle passività di cui trattasi è prevista dalla legge. 104 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la condizione relativa al rispetto del contenuto essenziale della libertà d’impresa non è soddisfatta in quanto il contributo ex ante che essa deve versare equivale a circa il 20% del risultato dell’esercizio per il quale tale contributo è calcolato, occorre rilevare che l’obbligo imposto alla ricorrente di versare contributi ex ante non comporta alcun divieto per essa o, più in generale, per le imprese impegnate in un’attività commerciale di esercitare una siffatta attività. Peraltro, le misure in questione hanno carattere temporaneo, in quanto si applicano solo durante il periodo iniziale previsto all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Esse rispettano pertanto il contenuto essenziale della libertà d’impresa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2018, Spika e a., C‑540/16, EU:C:2018:565, punto 38). 105 Inoltre, l’obbligo degli enti interessati di contribuire al SRF persegue un obiettivo di interesse generale, come risulta dal precedente punto 57, ossia garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando al contempo l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose. 106 Alla luce dell’obiettivo menzionato al precedente punto 105, spetta al SRB riscuotere contributi presso gli enti interessati al fine di finanziare l’attuazione del SRM, che mira a rafforzare la stabilità di tali enti negli Stati membri partecipanti e a prevenire la propagazione di eventuali crisi negli Stati membri non partecipanti, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 806/2014, facilitando così il funzionamento del mercato interno nel suo insieme. 107 Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità, alla luce degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, dell’esclusione della situazione della ricorrente dalle ipotesi previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, quest’ultima sostiene che tale disposizione non tiene conto dell’obiettivo specifico e concreto imposto dal legislatore dell’Unione secondo il quale il metodo di calcolo deve riflettere il profilo di rischio di ciascun ente. 108 In proposito occorre precisare che, come risulta dal precedente punto 105, l’obbligo per gli enti interessati di contribuire al SRF mira a raggiungere un obiettivo più ampio di quello invocato dalla ricorrente. È nell’ambito di tale obiettivo che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira a impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi ex ante qualora non esista alcuna garanzia che le esposizioni di finanziamento in questione siano coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria dell’ente interessato o del gruppo al quale esso appartiene. 109 Inoltre, l’argomento dedotto dalla ricorrente non tiene conto del fatto che il profilo di rischio di un ente viene considerato non solo mediante l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, ma anche mediante gli indicatori di rischio previsti agli articoli 6 e 7 di detto regolamento delegato, che consentono, se del caso, di prendere in considerazione gli aspetti del suo funzionamento che rivelano un profilo di rischio poco elevato. 110 Infine, la ricorrente non ha dimostrato che esistessero mezzi meno restrittivi per raggiungere in modo altrettanto efficace l’obiettivo perseguito. Alla luce dell’analisi che figura, in particolare, ai punti da 70 a 93 supra , l’affermazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche potuto scegliere di escludere passività come quelle connesse alle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, in quanto esistono garanzie sufficienti in forza dell’accordo di tesoreria menzionato al precedente punto 4, non può essere accolta, per i motivi esposti ai precedenti punti da 74 a 96, e non può, in ogni caso, essere sufficiente a dimostrare, in particolare, che gli enti interessati sono, a causa di tale accordo, incoraggiati ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose. 111 In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 fosse contrario all’articolo 16 della Carta. 112 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. – Sulla terza parte, relativa all’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce del principio di proporzionalità 113 La ricorrente ritiene che, adottando l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità. 114 Il SRB, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 115 In proposito occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 4 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165, e del 20 gennaio 2021, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 142; v., altresì, in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 51). 116 Dal precedente punto 62 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un ampio potere discrezionale al fine di adottare, in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, le norme che precisavano il concetto di «correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti». 117 In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 80, 81 e 91, e del 21 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑187/21, non pubblicata, EU:T:2022:848, punti 122 e 123 e giurisprudenza citata), il controllo da parte del Tribunale del rispetto del principio di proporzionalità deve limitarsi ad esaminare se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo che la [OSCURATO:PERSONA] intende perseguire, se esso non ecceda manifestamente quanto necessario per conseguire tale obiettivo o se non comporti inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 118 In primo luogo, come risulta dal punto 149 del ricorso, la ricorrente non contesta che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sia idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo menzionato al precedente punto 57. 119 In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità della misura prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, occorre ricordare che tale disposizione esclude dalla base di calcolo dei contributi ex ante gli importi iscritti nelle passività degli enti che, per diversi motivi, presentano meno rischi. 120 In proposito, dai precedenti punti da 54 a 96 risulta che la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 passività relative alle attività da essa svolte per le casse rurali deve essere respinta. 121 In tali circostanze, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva ritenere che, al fine di conseguire l’obiettivo menzionato al precedente punto 57, non fosse auspicabile escludere dal calcolo di base dei contributi ex ante , ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, le passività connesse alle attività che la ricorrente intraprende per le casse rurali, per il motivo, in sostanza, che non esistevano garanzie sufficienti che le esposizioni di finanziamento di quest’ultima, a titolo delle attività che essa intraprende per conto delle casse rurali, sarebbero state coperte in caso di deterioramento della sua solidità finanziaria. Pertanto, tale disposizione non eccede manifestamente quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. 122 In terzo luogo, come risulta altresì dal precedente punto 110, la ricorrente non ha dimostrato che l’obiettivo menzionato al precedente punto 57 possa essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante una misura meno restrittiva, vale a dire, nel caso di specie, l’inclusione, all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, delle passività connesse alle attività che essa intraprende per le casse rurali. 123 Inoltre, per quanto riguarda l’esistenza di eventuali inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo menzionato al precedente punto 57, occorre constatare che la sola affermazione secondo cui l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mette a repentaglio il compito assunto dalla ricorrente nei confronti delle casse rurali e la priva della sua ragion d’essere economica non può essere sufficiente per dimostrare l’esistenza di tali inconvenienti. Infatti, nessun elemento del fascicolo suggerisce che il compito della ricorrente sia stato messo a repentaglio dal fatto che il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 è stato calcolato senza che le passività in questione ne fossero escluse, conformemente, in particolare, all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. 124 A tale titolo, l’argomento della ricorrente non consente di comprendere le ragioni per le quali sarebbe stato necessario, come essa sostiene, ricercare una maggiore coerenza tra il settore della vigilanza prudenziale e quello della risoluzione. In particolare, la ricorrente non mette in alcun modo in relazione l’obiettivo perseguito dal sistema dei contributi ex ante con le disposizioni della normativa in materia di vigilanza prudenziale. 125 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto infondata e, pertanto, l’intero motivo. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014 126 Con il secondo motivo, la ricorrente chiede al Tribunale, nell’ipotesi in cui accogliesse il primo motivo, di statuire sulla decisione impugnata senza tener conto delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. In particolare, secondo la ricorrente, occorre statuire su tale decisione facendo riferimento unicamente ai criteri enunciati nelle corrispondenti disposizioni della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014. 127 Orbene, poiché il primo motivo è stato respinto, anche il secondo motivo deve essere conseguentemente respinto. Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto 128 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto il suo dispositivo prevede che essa abbia effetto il 15 aprile 2016, vale a dire al momento dell’entrata in vigore della prima delle decisioni iniziali. Il principio della certezza del diritto osterebbe a che il dies a quo della durata di validità di un atto sia fissato ad una data anteriore alla sua pubblicazione. Eccezionalmente, un atto dell’Unione può avere effetto retroattivo qualora lo esiga lo scopo da raggiungere, qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato e il suo effetto retroattivo risulti chiaramente dalla norma di cui trattasi. Nel caso di specie, queste condizioni non sarebbero soddisfatte. 129 Il SRB contesta l’argomento della ricorrente. 130 La decisione impugnata è stata adottata il 7 dicembre 2022 e, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del suo dispositivo, essa ha preso effetto il 15 aprile 2016, ossia al momento dell’entrata in vigore della prima delle decisioni iniziali, le quali erano state a loro volta sostituite, anch’esse con effetto dal 15 aprile 2016, dalla decisione del 19 marzo 2020, come risulta dai precedenti punti 10 e 13. Quest’ultima decisione ha altresì preso effetto il 15 aprile 2016, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del suo dispositivo. 131 Dai considerando da 19 a 22 della decisione impugnata emerge che quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione della decisione del 19 marzo 2020 che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162), relative al calcolo dell’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2017. 132 Inoltre, come risulta dai considerando da 6 a 8 della decisione del 19 marzo 2020, quest’ultima mirava a porre rimedio ai difetti procedurali e ai difetti di motivazione delle decisioni iniziali che il Tribunale aveva constatato nelle sentenze del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824). 133 Pertanto, la decisione impugnata e le sentenze e ordinanze summenzionate non hanno modificato la portata dell’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, come stabilito dalla seconda delle decisioni iniziali e quale era esistito per tale periodo di contribuzione. 134 Infatti, il calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016 nonché l’importo di tale contributo erano gli stessi nella seconda delle decisioni iniziali, nella decisione del 19 marzo 2020 e nella decisione impugnata. In proposito, gli unici elementi nuovi introdotti dalla decisione impugnata si trovavano in una motivazione più ampia del calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2016. 135 Ai considerando da 188 a 194 della decisione impugnata, il SRB ha esposto le ragioni per le quali aveva fissato gli effetti nel tempo della decisione impugnata nel modo descritto al precedente punto 130. Esso ha precisato, in particolare, di aver proceduto in tal modo al fine di mantenere il titolo giuridico con il quale i contributi ex ante degli enti interessati erano stati percepiti durante il periodo di contribuzione 2016 e di preservare la validità del pagamento di tali contributi. 136 Secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua adozione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 5 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 102 e giurisprudenza citata). 137 In primo luogo, per quanto riguarda la questione se lo scopo da raggiungere con la decisione impugnata richiedesse che questa entrasse in vigore a una data anteriore rispetto alla data della sua adozione, occorre tener conto del contesto nel quale tale decisione è stata adottata. 138 In proposito, dai precedenti punti da 10 a 13 risulta che la sentenza che ha annullato la prima delle decisioni iniziali nonché le sentenze che hanno portato alla revoca della decisione del 19 marzo 2020 non hanno né revocato l’obbligo della ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, conformemente al quadro giuridico applicabile, né rivisto al ribasso l’importo di detto contributo, circostanza che la ricorrente non contesta. 139 In tali circostanze particolari, se il SRB, nell’adottare la decisione impugnata, non le avesse conferito effetti a decorrere dalla data di efficacia della prima delle decisioni iniziali, la decisione impugnata non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 7 dicembre 2022, periodo nel corso del quale la ricorrente sarebbe stata dispensata dal suo obbligo di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, mentre era soggetta a tale obbligo in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014. Analogamente, durante tale periodo, il SRF sarebbe stato privato, in violazione di queste stesse disposizioni, dei fondi provenienti dal contributo ex ante della ricorrente, il che avrebbe pregiudicato l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63 (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 176 e 177). 140 Di conseguenza, il fatto di adottare la decisione impugnata con effetto a decorrere dal 15 aprile 2016 mirava a garantire una concomitanza tra l’applicabilità della decisione impugnata e il momento in cui era sorto l’obbligo della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 e, pertanto, a evitare un risultato contrario alla normativa applicabile. Orbene, il pregiudizio di un siffatto scopo legittimo e di interesse pubblico richiedeva che tale decisione avesse effetto da una data anteriore a quella della sua adozione, vale a dire dalla stessa data della decisione del 19 marzo 2020 da essa sostituita. 141 In secondo luogo, nulla indica che il legittimo affidamento della ricorrente o quello di terzi non sia stato debitamente rispettato nelle circostanze del caso di specie. La ricorrente non può sostenere, da un lato, che la sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (T‑323/16, EU:T:2019:822), ha fatto sorgere un legittimo affidamento nel fatto che la decisione impugnata non sarebbe entrata in vigore a una data anteriore alla data della sua adozione, o, dall’altro, che le sentenze che hanno annullato la prima delle decisioni iniziali e portato alla revoca della decisione del 19 marzo 2020 potevano far sorgere un legittimo affidamento nel fatto che essa sarebbe stata assoggettata al pagamento del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 solo a partire da una data successiva, quando fosse stata adottata una nuova decisione. Contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑850/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:740, punto 34 e giurisprudenza citata), nessuna istituzione ha fornito alla ricorrente informazioni precise, incondizionate e concordanti in tal senso (v. punti 133 e 134 supra ). 142 Inoltre, l’articolo 266 TFUE vincola l’istituzione dalla quale promana l’atto annullato soltanto nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento. In tal senso, detta disposizione impone all’istituzione interessata di evitare che ogni atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate in detta sentenza (v. sentenza dell’11 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑125/16, EU:T:2017:884, punto 49 e giurisprudenza citata). Per conformarsi a una sentenza di annullamento e darle piena esecuzione, l’istituzione è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione a monte dello stesso, che ne costituisce il necessario presupposto, in quanto essa è indispensabile per determinare il senso esatto del dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑417/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:733, punto 50 e giurisprudenza citata). 143 Ne consegue che, per adottare una nuova decisione conforme alla motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), il SRB era tenuto a rispettare le forme che erano state violate durante il procedimento di adozione della decisione controversa. Tale circostanza non può aver generato alcuna aspettativa in capo alla ricorrente quanto al fatto che la decisione impugnata non avrebbe prodotto effetti a una data anteriore alla data della decisione che essa aveva sostituito o che essa stessa sarebbe stata assoggettata al pagamento del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 solo a partire da una data successiva, quando fosse stata adottata una nuova decisione (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2024, Eurobolt e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑517/22 P, EU:C:2024:9, punti 55 e 56 e giurisprudenza citata). 144 Occorre quindi rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione impugnata non ha violato il principio della certezza del diritto, in quanto le condizioni menzionate al precedente punto 136 sono soddisfatte e, nel caso di specie, il SRB era legittimato a fissare il dies a quo della decisione impugnata a una data anteriore a quella della sua adozione, ossia il 15 aprile 2016, che corrisponde alla data della prima delle decisioni iniziali. Del resto, lo stesso vale per quanto riguarda la decisione del 19 marzo 2020. 145 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato e, pertanto, respingere le conclusioni di annullamento presentate dalla ricorrente. Sulle domande risarcitorie 146 La ricorrente invoca la responsabilità extracontrattuale dell’Unione al fine di reclamare gli interessi moratori di cui quest’ultima le sarebbe debitrice dal 23 giugno 2016, data in cui essa ha versato il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 sulla base della prima delle decisioni iniziali, la quale sarebbe stata annullata dal Tribunale, nella parte in cui la riguardava, nella sua sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822). In particolare, il SRB le sarebbe debitore di tali interessi in quanto non le avrebbe rimborsato il suo contributo ex ante a partire da tale annullamento. In altri termini, il SRB si sarebbe arricchito senza causa. In tali circostanze, la ricorrente fonda le sue domande sia sull’arricchimento senza causa sia sugli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. 147 Il SRB contesta l’argomento della ricorrente. 148 Per quanto riguarda, anzitutto, il diritto della ricorrente di proporre un’azione fondata sull’arricchimento senza causa, è sufficiente ricordare che il ricorso fondato su un siffatto arricchimento non rientra nel regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla sussistenza di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato all’Unione, all’effettività del danno e all’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato. Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso (v. sentenza del 23 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑275/20, EU:T:2022:723, punto 48 e giurisprudenza citata). 149 Una siffatta azione fondata sull’arricchimento senza causa non può essere accolta nella presente causa in quanto, come rilevato ai precedenti punti da 139 a 144, la ricorrente era debitrice, dal 15 aprile 2016, del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e lo è rimasta in seguito alla pronuncia della sentenza del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), dato che tale sentenza non ha avuto come conseguenza l’annullamento del suo obbligo di contribuire al SRF per il periodo di contribuzione 2016, conformemente alle disposizioni summenzionate. Nel caso di specie, tenuto conto delle date in cui la decisione del 19 marzo 2020 e la decisione impugnata hanno preso effetto, ossia il 15 aprile 2016, non spettava al SRB, al fine di evitare un arricchimento senza causa, rimborsare alla ricorrente in tutto o in parte il suo contributo ex ante per l’anno di contribuzione 2016. 150 Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 151 Conformemente alla giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dalle persone lese (v. sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata). 152 Qualora uno dei presupposti menzionati al precedente punto 151 non sia soddisfatto, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 165 e giurisprudenza citata, e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 61 e giurisprudenza citata). 153 Nel caso di specie, come risulta dall’analisi dei motivi presentati a sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Di conseguenza, occorre respingere anche le presenti domande risarcitorie nella parte in cui sono fondate sugli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. 154 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), che sono state invocate dalla ricorrente, rispettivamente nelle sue memorie e in udienza. 155 Al punto 56 della sentenza dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Corte ha ricordato che dalla giurisprudenza risultava che, quando erano state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un’autorità nazionale o di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, tali somme di denaro dovevano essere restituite e tale restituzione doveva essere maggiorata di interessi che coprivano tutto il periodo che andava dalla data di pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, ciò che costituiva l’espressione di un principio generale di restituzione dell’indebito. 156 Inoltre, come dichiarato dalla Corte al punto 62 della sentenza dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), e come risulta, in sostanza, dai punti 103 e 104 della sentenza del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), quando un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione è obbligato, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad aggiungere interessi al rimborso di una determinata somma di denaro, esso non dispone di alcun margine di discrezionalità quanto all’opportunità di versare tali interessi, cosicché la semplice violazione del diritto dell’Unione consistente nel rifiuto di pagare detti interessi è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 157 Orbene, a differenza della parte ricorrente nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), con le quali è stato constatato in via definitiva dalla Corte che le ammende allora in questione erano state indebitamente pagate, la ricorrente rimaneva debitrice, a partire dal 15 aprile 2016, del contributo ex ante posto a suo carico per il periodo di contribuzione 2016, in forza dell’articolo 2, dell’articolo 67, paragrafo 4, e degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, il cui importo non è stato ridotto (v. punti 138 e 149 supra ). 158 Inoltre, e contrariamente alle decisioni di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), sia la decisione impugnata sia la decisione del 19 marzo 2020 sono entrate in vigore, senza violare il principio della certezza del diritto (v. punto 144 supra ), a una data anteriore a quella della loro adozione, ossia il 15 aprile 2016, cosicché nessun interesse moratorio sarebbe dovuto per il periodo compreso tra il 23 giugno 2016, data in cui la ricorrente ha versato il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016, e la data di adozione di una di tali decisioni. 159 Pertanto, il SRB non era tenuto a procedere ad alcun rimborso dei contributi ex ante , maggiorati degli interessi. 160 Sulla base di quanto precede, le domande risarcitorie della ricorrente devono essere respinte. Sulle spese 161 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo. 162 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], S.A. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2025. Firme * Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris