CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla continuazione e la declaratoria di inammissibilità nel resto. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Barone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 marzo 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] group FIN.MA.VI . s.p.a. (di seguito, per brevità, FIN.MA.VI .), dichiarato dal Tribunale di Roma il 23 ottobre 2006. [OSCURATO:PERSONA] risponde dell'addebito quale presidente del consiglio di amministrazione della FIN.MA.VI. Barone risponde dei reati nelle qualità di seguito indicate: componente del consiglio di amministrazione della FIN.MA.VI . s.p.a. dal 18 ottobre 1999 al 20 luglio 2001 e dal 24 settembre 2001 al 6 febbraio 2006; amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e spettacolo s.r.I.; amministratore unico della Nous s.r.I.; amministratore della Vip 1997 s.r.I.; amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 2. La sentenza di cui sopra è stata impugnata da entrambi gli imputati, che hanno presentato ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente oggetto di rinunzia formalizzata con atto a firma del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2021. 4. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216 legge fall. e 2634, comma 3, cod. civ. quanto all'inesistenza, ritenuta dalla Corte distrettuale, di vantaggi compensativi. Si sofferma, quindi, il ricorrente sulle nozioni di gruppo societario e di vantaggi compensativi, affermando che detti concetti legittimano il danno sofferto dalla società del gruppo che finanzia o compie l'operazione societaria, prescindendo dalla singola operazione e valutando la situazione economica del gruppo e i vantaggi di medio e lungo periodo che possono conseguire alla società apparentemente esposta a pregiudizio. Le società del gruppo hanno destini interdipendenti, sicché è interesse di ciascuna di esse che un'altra eviti il tracollo finanziario, anche al fine di vedere incrementato il valore della quota detenuta in quest'ultima. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in questo processo, i Giudici di merito hanno escluso l'esistenza di vantaggi compensativi sulla scorta di una valutazione atomistica e slegata dalle vicende del gruppo, non proiettata nel medio-lungo termine. Le operazioni "incriminate" erano dei finanziamenti infragruppo che avrebbero anche potuto essere contabilmente compensati, ma che venivano indicati come poste creditorie per questioni di cosmesi di bilancio. I finanziamenti erano del tipo downstream, dalla capogruppo alle controllate, pacificamente rientranti nell'oggetto sociale, senza che abbia rilievo la mancata previsione statutaria della possibilità di effettuarli. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216 legge fall., 40 e 110 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata — si sostiene nel ricorso manca di un'espressa e puntuale indicazione degli elementi e delle circostanze individualizzanti quanto al ruolo di Barone, ancorché questi fosse privo di poteri gestori all'interno della FIN.MA.VI . all'epoca della maggior parte delle operazioni. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 132 cod. pen. La sentenza della Corte di appello sarebbe immotivata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione quanto all'ordinanza del 18 febbraio 2021 con la quale la Corte di merito ha rigettato la proposta di concordato avanzata nell'interesse del ricorrente. Quest'ultima è stata respinta sulla sola scorta di una valutazione di incongruità e inadeguatezza della pena, senza alcuna spiegazione ulteriore. 4.5. Il quinto motivo di ricorso deduce gli stessi vizi, questa volta avuto riguardo al diniego del riconoscimento della continuazione con il reato di cui ad altra decisione (oggetto di un motivo nuovo di appello), per il fatto che quest'ultima era divenuta definitiva dopo la sentenza di primo grado. I presupposti della continuazione c'erano tutti sostiene il ricorrente — trattandosi dei reati afferenti il fallimento di altre società del gruppo e la Corte territoriale non avrebbe potuto, come invece ha fatto, rimettere la questione alla fase dell'esecuzione. Non vi era nessun ostacolo giuridico — prosegue il ricorrente a ritenere l'applicabilità della continuazione perché la sentenza in relazione alla quale si invocava la continuazione esterna era divenuta definitiva in un momento successivo rispetto alla sentenza di primo grado. 4.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost., 81, cod. pen. 187 d.a. cod. proc. pen. e 648 e segg. cod. proc. pen. Quello che contesta il ricorrente con ampie citazioni giurisprudenziali — è il tratto della motivazione della sentenza impugnata che ha respinto la richiesta di continuazione esterna anche sulla scorta dell'intangibilità del precedente giudicato, che sarebbe stato necessario rimettere in discussione dal momento che la violazione più grave era quella sub iudice. A questo proposito, il ricorrente chiede anche di sollevare questione di legittimità costituzionale quanto agli artt.81 cod. pen. e 648 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. laddove interpretati nei sensi suddetti.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va, infatti, segnalato che il ricorso presentato nel suo interesse è stato successivamente oggetto di rinunzia formalizzata con atto a firma del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2021. 2. Come anticipato, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 2.1. Non lo è il primo motivo di ricorso — che attiene all'esistenza di vantaggi compensativi rinvenienti dalle operazioni "incriminate" — trattandosi di ragione di censura inammissibile siccome generica. Essa è, infatti, costituita da una summa di principi giurisprudenziali e di considerazioni di carattere generale, senza tuttavia affrontare nel concreto la motivazione della Corte di appello, che ha passato analiticamente in rassegna le singole operazioni, trovandovi gli indicatori della fraudolenza ed escludendo che ne possano essere stati ricavati vantaggi compensativi dal gruppo nel suo complesso. Tale difetto di correlazione si apprezza a maggior ragione laddove l'impostazione censoria è raffrontata con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito dei vantaggi compensativi; secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv.271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Tale indicazione manca nel concreto, donde il ricorso è, in parte qua, inammissibile sia per manifesta infondatezza che per aspecificità. 2.2. Anche il motivo di ricorso sul ruolo di Barone rispetto alla condotta a lui addebitata è generico, limitandosi a contestare, al di là di qualsivoglia affiato critico specifico, l'esistenza di un ruolo effettivo del ricorrente nella FIN.MANI. nonché la sua qualifica, il suo apporto causale e la sua consapevolezza rispetto alle condotte contestate. Peraltro questo motivo di ricorso segue ad un motivo di appello che, quanto al coinvolgimento soggettivo dell'imputato, si limitava solo ad agitare — genericamente ed ai soli fini della mitigazione della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche — la propria veste di «esecutore materiale» della disposizioni di [OSCURATO:PERSONA], nel contempo non contestando la mancanza delle qualifiche formali rivestite in concomitanza con le condotte contestate, né l'effettivo coinvolgimento nelle operazioni societarie, ancorché come longa manus del coimputato. 2.1 Anche il terzo motivo di ricorso — che si concentra sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile. Se effettivamente la sentenza impugnata non reca una specifica motivazione sul punto, deve anche dirsi che la sentenza di primo grado (pag. 70) giustificava il mancato riconoscimento del beneficio in parola sulla scorta della gravità dei fatti addebitati giacché, nonostante una situazione di insolvenza protrattasi per diversi anni, gli imputati continuavano entrambi a perseverare in condotte illecite anche in prossimità della dichiarazione di fallimento, determinando così lo svuotamento della società fallita e l'ingiustificato disavanzo. Ebbene, a fronte di questa motivazione, l'appello era generico perchè, quale censura sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, agitava solo il già menzionato ruolo di esecutore materiale delle disposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e trascriveva solo un tratto di una sentenza sulla responsabilità dell'amministratore di diritto a seconda che si tratti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta distrattiva. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 2, n.40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 2.4. Il quarto motivo di ricorso attiene al rigetto della proposta di concordato di cui all'ordinanza del 18 febbraio 2021. Tale motivo di ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato a prescindere da quanto di seguito si dirà (cfr. infra §§ 2.5. e 2.6.) circa l'erroneità della decisione della Corte territoriale a proposito della continuazione esterna invocata dall'allora appellante. Benché il concordato fondasse sulla continuazione anzidetta, infatti, la Corte territoriale, nell'ordinanza del 18 febbraio 2021, lo ha comunque rigettato anche perché ha ritenuto le pene incongrue ed inadeguate, il che lascia ritenere che il provvedimento fondasse su due autonome rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a giustificare la scelta della Corte di merito; la seconda di esse non è travolta dalla decisione caducatoria che concerne il tema della continuazione ed esprime il vaglio — doveroso — effettuato la Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio, comunque reputato in ultima analisi non idoneo a sanzionare la condotta. Ebbene, sulla consistenza della seconda motivazione, le critiche del ricorrente non colgono nel segno, dal momento che la Corte di appello è andata addirittura oltre il suo dovere motivazionale; ciò in quanto il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi già prima delle reintroduzione dell'istituto del concordato in appello ad opera della I. 103 del 2017, secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di concordato non deve essere motivato (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527; Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019 , Arshi, Rv. 275581; Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti ed altri, Rv. 222386). Come ben ricostruito nella sentenza Avolese, infatti, è proprio l'interpretazione testuale nelle nuove previsioni normative introdotte dalla legge n. 103 del 2017 che conduce alla soluzione anzidetta, giacché il combinato disposto degli artt. 599-bis comma 3 e 602 comma 1-bis cod. proc. peri. espressamente sancisce che il giudice di appello, ove ritenga di non dovere accogliere la richiesta di concordato, semplicemente ordina la citazione dell'imputato ovvero dispone la prosecuzione del dibattimento, a seconda della fase nella quale viene formulata la richiesta ed ottenuto il consenso del Procuratore generale. 2.5. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono fondati. Essi attengono alla decisione della Corte di merito allorché ha respinto la domandata continuazione sulla scorta di due argomentazioni.La prima è che la sentenza rispetto alla quale si invocava l'applicazione dell'istituto ex art. 81, comma 2, cod. pen. era divenuta definitiva dopo la pronunzia della sentenza di primo grado in questo processo. La seconda è che il reato più grave era oggetto del presente giudizio, il che avrebbe imposto di rideterminare la pena per il reato già giudicato, operazione ritenuta preclusa dal giudicato. Ebbene, entrambe le argomentazioni sono fallaci. 2.5.1. Effettivamente la decisione è sbagliata, in primo luogo, perché la sentenza con la quale si invocava la continuazione esterna (che è del 12 ottobre 2018, irrevocabile il 14 aprile 2019) è divenuta definitiva dopo la scadenza del termine per proporre appello contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma in questo processo (21 febbraio 2014) e — contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale — non vi era nessun limite che imponesse di valutare solo una sentenza che fosse divenuta definitiva prima della sentenza di primo grado. Anzi, la giurisprudenza di questa Corte, superando un isolato e risalente precedente che rimandava la questione alla fase dell'esecuzione (Sez. 5, n. 9311 del 10/02/2009, Soffientini, Rv. 243166), ha ripetutamente affermato che, in casi di questo genere, la continuazione può essere oggetto di motivi nuovi di appello, come è stato in questo caso, giacché la continuazione esterna è stata invocata con i motivi nuovi di appello depositati il 4 novembre 2019 (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281915; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008; Sez. 1, n. 47300 del 29/11/2011, Destradi, Rv. 251504). 2.5.2. La decisione avversata è del pari errata allorché ha respinto la richiesta di continuazione esterna anche sulla scorta dell'intangibilità del precedente giudicato, che sarebbe stato necessario rimettere in discussione dal momento che la violazione più grave era quella sub iudice. Ebbene, l'interpretazione della Corte di appello non è corretta perché una situazione di tal fatta non osta all'applicazione della continuazione; né la giurisprudenza evocata dalla Corte di appello è pertinente con la tesi che la Corte territoriale intende sostenere, rinvenendosi, anzi, numerosi precedenti di questa Corte che muovono proprio dal presupposto che possa essere rimessa in discussione la pena inflitta per il reato già giudicato, quando quello sub iudice sia reputato più grave (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572; Sez. 1, n. 38719 del 31/01/2013, Z, Rv. 256761; Sez. 6, n. 21200 del 27/03/2007, Albanese e altri, Rv. 237090; Sez. 6, n. 23031 del 12/03/2004, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 229917; Sez. 3, n. 2107 del 27/11/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210168; Sez. 5, n. 853 del 15/12/1994, dep. 1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200459). 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma equitativamente determinata di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata applicazione della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 12 ottobre 2018, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della C