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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28206/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Noia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, e 49 del decreto legislativo 504/1995 - poiché, nella sua qualità di titolare e gestore di fatto della sede operativa della "[OSCURATO:PERSONA]" sottraeva al pagamento delle accise un quantitativo di olio combustibile per autotrazione pari a circa 54.700 litri che, contenuto all'interno di contenitori plastici e rinvenuto nella sua disponibilità, era detenuto senza documenti - e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa, con la confisca del gasolio in sequestro e la confisca e la distruzione dei contenitori e dei manicotti in sequestro.

Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato lamentando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione posta alla base del diniego della richiesta di rinnovazione dibattimentale (con riferimento, in particolare, alla escussione di [OSCURATO:PERSONA]), e conseguente inosservanza del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., poiché la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ove resa, avrebbe consentito di provare la estraneità ai fatti dell'imputato, e di ritenere unico responsabile degli stessi [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in comodeto d'uso un capannone di sua proprietà (all'interno del quale erano stati rinvenuti contenitori, ulteriori rispetto a quelli già rinvenuti presso l'area nella diretta disponibilità dell'imputato, parte dei quali contenenti gasolio).

Considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ribadita l'affermazione di responsabilità dell'imputato in base ad argomentazioni illogiche, che non hanno tenuto conto di quanto dichiarato dall'imputato medesimo circa la non riconducibilità allo stesso dei contenitori rinvenuti nel piazzale e nel capannone, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Considerato che con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. senza aver adeguatamente valutato - quale comportamento positivo perché finalizzato a far emergere la verità - quantomeno l'affermazione del prevenuto riguardante il coinvolgimento nella vicenda di un altro individuo (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]).

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

Ritenuto, quanto al primo motivo, che la Corte d'appello di Napoli ha, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, argomentato adeguatamente in merito alla decisione di rigettare la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad escutere il teste della difesa Fonticelli; in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimertale, cui è possibile ricorrere solo qualora il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, mentre, alla luce degli accertamenti compiuti in primo grado, degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale e degli elementi emersi da questi ultimi, la Corte territoriale ha ritenuto di poter decidere sulla base di tali elementi.

A fronte di tali argomenti, del tutto idonei a sorreggere la decisione di rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria, la difesa propone censure di contenuto valutativo delle risultanze istruttorie - attinenti alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] - al fine di prefigurare, per il tramite delle dichiarazioni che Fonticelli avrebbe potuto rendere se escusso, una valutazione alternativa delle fonti probatorie a disposizione del giudice di merito, in tal modo proponendo doglianze non consentite in sede di legittimità, stante la logicità della affermazione della Corte d'appello della sufficienza degli elementi di prova disponibili e la mancata illustrazione della decisività della nuova prova da assumere, alla luce della esaustività delle prove raccolte e considerate.

Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a fronte delle dichiarazioni difensive attinenti alla mancata conoscenza da parte dell'imputato della presenza all'interno del deposito di oli combustibili, come pure della loro provenienza, con motivazione non apparente né manifestamente illogica ha ritenuto non credibile la ricostruzione difensiva (la quale faceva leva sulla presunta responsabilità per il reato in questione dei reale utilizzatore del deposito, [OSCURATO:PERSONA]), e ciò alla luce della circostanza che i fusti rinvenuti nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] presentavano evidenti tracce di un liquido poi rivelatosi gasolio per autotrazione, perfettamente corrispondente al liquido contenuto nei fusti presenti all'interno del deposito; né è stato ritenuto elemento idoneo ad escludere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato il contratto di comodato d'uso gratuito esibito da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue dichiarazioni, alla luce della circostanza che lo stesso contratto presentava diverse anomalie (prima fra tutte, la mancanza di sottoscrizione), tali da far ragionevolmente ritenere si trattasse di un mero schermo per coprire le azioni illecite del ricorrente; contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dunque, la Corte d'appello di Napoli ha dato adeguata risposta a ciascuna delle prospettazioni difensive, ritenendole non sufficientemente credibili al fine di scardinare la prova della responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata reca sul punto una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, resa a seguito di adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte d'appello, in particolare, ha confermato la pronuncia di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo - con valutazione effettuata alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - l'imputato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, visto l'ingente quantitativo di oli combustibili e di fusti rinvenuti, in assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti medesime; si tratta di decisione che se (come nel caso di specie) adeguatamente motivata e rispettosa dei parametri di legge, non è sindacabile in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Noia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b), e comma 4, e 49 del decreto legislativo 504/1995 - poiché, nella sua qualità di titolare e gestore di fatto della sede operativa della "[OSCURATO:PERSONA]" sottraeva al pagamento delle accise un quantitativo di olio combustibile per autotrazione pari a circa 54.700 litri che, contenuto all'interno di contenitori plastici e rinvenuto nella sua disponibilità, era detenuto senza documenti - e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa, con la confisca del gasolio in sequestro e la confisca e la distruzione dei contenitori e dei manicotti in sequestro. Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato lamentando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione posta alla base del diniego della richiesta di rinnovazione dibattimentale (con riferimento, in particolare, alla escussione di [OSCURATO:PERSONA]), e conseguente inosservanza del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., poiché la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ove resa, avrebbe consentito di provare la estraneità ai fatti dell'imputato, e di ritenere unico responsabile degli stessi [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in comodeto d'uso un capannone di sua proprietà (all'interno del quale erano stati rinvenuti contenitori, ulteriori rispetto a quelli già rinvenuti presso l'area nella diretta disponibilità dell'imputato, parte dei quali contenenti gasolio). Considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ribadita l'affermazione di responsabilità dell'imputato in base ad argomentazioni illogiche, che non hanno tenuto conto di quanto dichiarato dall'imputato medesimo circa la non riconducibilità allo stesso dei contenitori rinvenuti nel piazzale e nel capannone, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Considerato che con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. senza aver adeguatamente valutato - quale comportamento positivo perché finalizzato a far emergere la verità - quantomeno l'affermazione del prevenuto riguardante il coinvolgimento nella vicenda di un altro individuo (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Ritenuto, quanto al primo motivo, che la Corte d'appello di Napoli ha, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, argomentato adeguatamente in merito alla decisione di rigettare la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad escutere il teste della difesa Fonticelli; in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimertale, cui è possibile ricorrere solo qualora il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, mentre, alla luce degli accertamenti compiuti in primo grado, degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale e degli elementi emersi da questi ultimi, la Corte territoriale ha ritenuto di poter decidere sulla base di tali elementi. A fronte di tali argomenti, del tutto idonei a sorreggere la decisione di rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria, la difesa propone censure di contenuto valutativo delle risultanze istruttorie - attinenti alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] - al fine di prefigurare, per il tramite delle dichiarazioni che Fonticelli avrebbe potuto rendere se escusso, una valutazione alternativa delle fonti probatorie a disposizione del giudice di merito, in tal modo proponendo doglianze non consentite in sede di legittimità, stante la logicità della affermazione della Corte d'appello della sufficienza degli elementi di prova disponibili e la mancata illustrazione della decisività della nuova prova da assumere, alla luce della esaustività delle prove raccolte e considerate. Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a fronte delle dichiarazioni difensive attinenti alla mancata conoscenza da parte dell'imputato della presenza all'interno del deposito di oli combustibili, come pure della loro provenienza, con motivazione non apparente né manifestamente illogica ha ritenuto non credibile la ricostruzione difensiva (la quale faceva leva sulla presunta responsabilità per il reato in questione dei reale utilizzatore del deposito, [OSCURATO:PERSONA]), e ciò alla luce della circostanza che i fusti rinvenuti nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] presentavano evidenti tracce di un liquido poi rivelatosi gasolio per autotrazione, perfettamente corrispondente al liquido contenuto nei fusti presenti all'interno del deposito; né è stato ritenuto elemento idoneo ad escludere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato il contratto di comodato d'uso gratuito esibito da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue dichiarazioni, alla luce della circostanza che lo stesso contratto presentava diverse anomalie (prima fra tutte, la mancanza di sottoscrizione), tali da far ragionevolmente ritenere si trattasse di un mero schermo per coprire le azioni illecite del ricorrente; contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dunque, la Corte d'appello di Napoli ha dato adeguata risposta a ciascuna delle prospettazioni difensive, ritenendole non sufficientemente credibili al fine di scardinare la prova della responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata reca sul punto una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, resa a seguito di adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte d'appello, in particolare, ha confermato la pronuncia di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo - con valutazione effettuata alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - l'imputato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, visto l'ingente quantitativo di oli combustibili e di fusti rinvenuti, in assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti medesime; si tratta di decisione che se (come nel caso di specie) adeguatamente motivata e rispettosa dei parametri di legge, non è sindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 28206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris