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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13470/2026

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ntroricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 3033/02/2022, depositata il 17.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026- La CTP di Bari dichiarava ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per Irpef ealtro, in relazione all’anno di imposta 2012, a seguito di intervenutaconciliazione tra le parti, che si era perfezionata con la sottoscrizionedell’accordo;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Puglia rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quantoancora qui interessa, che:- dagli atti di causa emergeva che con comunicazione del 23.01.2018,l'Agenzia delle entrate aveva invitato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], a nomedel suo assistito [OSCURATO:PERSONA], a presentarsi il giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10.00, per sottoporre al contribuente unaproposta conciliativa; il 9.02.2018 veniva sottoscritto un "Verbale diConciliazione", sia dal funzionario dell'Ufficio dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che daldifensore del Guglielmo, avv. [OSCURATO:PERSONA]; in detto atto l'Ufficio"proponeva una rideterminazione induttiva del reddito di impresa perl'anno di imposta 2012, applicando la percentuale di ricarico dell'1,27dichiarata nell'anno 2013 [ ... ] dunque, il reddito di impresa vienedeterminato induttivamente per l'anno di imposta 2012 in €28.209,00", con il calcolo ivi espressamente riprodotto in calce; a talequale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA]"rendeva noto che il suo cliente "aveva accettato la Vs. determinazioneinduttiva del reddito d'impresa per l'anno 2012";- l’Agenzia delle entrate sosteneva di avere comunicato in data2.03.2018 la revoca della propria proposta conciliativa per errore exart. 1427 cod. civ., ma la relativa nota non era stata prodotta in atti;secondo l’Ufficio l’errore sarebbe stato determinato da un'infedelerappresentazione dello studio di settore applicabile in concretoNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'attività del Guglielmo (commercio all'ingrosso di alimentari etabacchi anziché di abbigliamento e accessori);- a prescindere dalla mancanza agli atti di detta revoca, la stessasarebbe comunque tardiva, perché pervenuta alla controparteallorchè la conciliazione si era ormai perfezionata e la verifica dilegalità dell'accordo conciliativo da parte del giudice, dopo la suaconclusione, è meramente estrinseca in ragione della riconosciuta suanatura negoziale (cfr. Cass. n. 21325/2006, in motivazione);- nella specie, peraltro, non erano neppure evidenti gli elementinecessari per scrutinare il presunto errore (in tesi, essenziale ericonoscibile) in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria,essendo mancanti, nell'esposizione dei motivi di gravame, sial'enunciazione dei presupposti per la rilevazione dell'anzidetto erroreex artt. 1428 e ss. cod. civ., sia la produzione dell'atto scritto diformale revoca dell'originaria proposta conciliativa del 2.03.2018;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CGT-2errato nell’attribuire al verbale sottoscritto in data 9.02.2018 lavalenza di accordo conciliativo idoneo a perfezionare il procedimentodi conciliazione fuori udienza, non avendo considerato lecaratteristiche proprie dell’istituto conciliativo nel diritto tributario;sostiene che nel caso in esame la conciliazione non si eraperfezionata in quanto non erano stati rispettati tutti i requisitiformali e sostanziali richiesti dalla norma speciale di cui all’art. 48cit., in quanto mancava l’istanza congiunta, avendo l’UfficioNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026depositato memorie aggiuntiva con le quali aveva informato la CTPdel mancato perfezionamento della procedura di conciliazione benprima che la controparte depositasse il verbale di conciliazione del9.02.2018, sicchè detto verbale doveva ritenersi privo di efficacia allaluce del comportamento falsamente rappresentativo della realtàaziendale da parte del contribuente; rileva che detto verbale nonpossiede i requisiti dell’atto di conciliazione perché sottoscritto da unfunzionario istruttore e non da un soggetto dotato di potere di firmain base ad apposito atto di delega e perché riguardava la faseistruttoria, prodromica del procedimento, destinato poi a confluirenell’accordo conciliativo conclusivo, nella specie mai redatto; osservache il verbale del 9.02.2018 non riportava l’indicazione delle “sommedovute con i termini e le modalità di pagamento”, come confermatoanche dal difensore del contribuente con la nota trasmessa via PEC indata 27.02.2018, con la quale aveva chiesto di conoscere l’importo dapagare sulla base del reddito ricalcolato nella misura di euro28.209,00;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e1430 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che l’Ufficio avevanell’atto di appello (pp. 4 e 5) esplicitato le ragioni che lo avevanoindotto in errore nel formulare la prima proposta di conciliazione,avendo esposto chiaramente quali fossero “i termini da prendere inesame per scrutinare il presunto errore”, determinato dalla nonveritiera rappresentazione della realtà aziendale da parte delcontribuente che aveva allegato alle dichiarazioni dei redditipresentate negli anni 2013 e 2014 lo studio di settore relativo al“commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori”, anziché quellorelativo al “commercio all’ingrosso non specializzato di alimentari,tabacco”, risultante dall’Anagrafe tributaria; aggiunge che l’errore eraNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026essenziale, avendo tale errata rappresentazione determinato l’Ufficioa formulare la proposta di conciliazione del 9.02.2018, e conoscibiledal contribuente in quanto lo studio di settore errato era stato dallostesso prodotto; evidenzia che la CGT-2 ha ecceduto i limiti delpetitum, non avendo il contribuente mai contestato di avere ricevutola comunicazione del 2.03.2018 di formale revoca dell’originariaproposta conciliativa; laddove si ritenesse di non dare luogoall’annullamento del verbale di conciliazione, si dovrebbe almenoprocedere con la rettifica dello stesso essendo evidente che l’Ufficiosia incorso in un errore di calcolo indotto dal contribuente;- Preliminarmente va rigettata l’eccezione proposta dalcontroricorrente di inammissibilità, per tardività, del ricorso percassazione; sul punto va rilevato, in primo luogo, che dalla ricevuta diconsegna della PEC, depositata dalla ricorrente, si evince che lanotifica di detto ricorso è stata effettuata in data 15.04.2024; occorreconsiderare, poi, che il termine semestrale per proporreimpugnazione, decorrente nella specie dal 17.11.2022 (data dideposito della sentenza di appello), era stato sospeso per undici mesi,ai sensi dell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ.modifiche («Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesii termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata invigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»),in quanto sarebbe scaduto in data 17.05.2023 (e, quindi, tra la datadi entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 e il 31.10.2023).- il periodo di undici mesi, infatti, deve essere aggiunto al terminecomputato secondo le ordinarie regole processuali (Cass. n. 7510 del2024) e la sospensione straordinaria delle liti definibili non si cumulacon quella dei termini processuali nel periodo feriale, nei casi diNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 3598 del2023, con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, eCass. n. 19078 del 2025, con riguardo all’art. 1, comma 199, della l.n. 197 del 2022);- poiché, come precisato, il termine semestrale per proporreimpugnazione, sarebbe scaduto in data 17.05.2023 e, quindi, tra ladata di entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 (1.01.2023) e il31.10.2023, l’ulteriore termine di undici mesi, aggiunto ai sensidell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ. modifiche,andava a scadere in data 17.04.2024, trattandosi di sospensioneprevista per tutte le controversie definibili, a prescindere dallapresentazione della domanda di definizione, sicché il ricorso percassazione è stato tempestivamente proposto;- ciò posto, il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo motivo;- occorre premettere che l'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, nellaformulazione vigente ratione temporis, disciplina la conciliazione fuoriudienza, che si verifica nel caso in cui le parti raggiungono un accordoprima della fissazione dell’udienza di trattazione o dopo talefissazione, ma prima della trattazione della controversia (“1.

Se inpendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo,presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o daidifensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Sela data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni diammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione dellamateria del contendere.

Se l'accordo conciliativo e' parziale, lacommissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale dellamateria del contendere e procede alla ulteriore trattazione dellacausa.

3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede condecreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfezionaNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sonoindicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovuteall'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute alcontribuente.”;- la norma prevede, quindi, una procedura dettagliata che richiede lapresentazione di un’istanza congiunta con l’accordo conciliativosottoscritto personalmente dalle parti o dai difensori per la definizionetotale o parziale della controversia; l’istanza, una volta sottoscrittol’accordo da entrambe le parti, può essere presentata al giudiceanche da una sola di esse;- l’accordo conciliativo, che costituisce titolo per la riscossione dellesomme dovute all’ente impositore, stante la sua efficacia novativa delprecedente rapporto, si perfeziona sì con la sua sottoscrizione, maper essere valido deve necessariamente indicare le somme dovutecon i termini e le modalità di pagamento;- il giudice, invero, deve verificare ai sensi dell’art. 48, comma 2, lecondizioni di ammissibilità della conciliazione e fra queste rientra pureil contenuto dell’accordo con riguardo alla presenza dei requisitinecessari previsti dalla legge (fra cui la sottoscrizione delle parti,l’indicazione delle somme dovute, i termini e le modalità dipagamento);- nella specie, risulta che in data 9.02.2018 era stato sottoscritto dalfunzionario dell’Agenzia delle entrate e dal difensore del contribuente,in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, unverbale di conciliazione dal quale risulta che: “L'Ufficio propone unarideterminazione induttiva del reddito di impresa per l'anno diimposta 2012, applicando la percentuale di ricarico dell’1,27dichiarata nell'anno 2013, potendosi presumere che il contribuenteabbia esercitato l'attività d'impresa con le stesse caratteristiche e conNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026le stesse modalità dell'anno di imposta 2012 in cui veniva omessa lapresentazione della dichiarazione.

Dunque il reddito di impresa vienedeterminato induttivamente per l'anno di imposta 2012 in €28.209,00 così determinato: Costo del venduto * ricarico = €104.476,00* 1,27= induttivamente) €132.685,00 - € 104.476,00 = €28.209,00.”;- il contenuto di detto verbale non risultava completo, mancandol’esatta indicazione delle somme dovute e, soprattutto, delle modalitàdi pagamento;- a prescindere dalla mancanza di un’istanza congiunta, seppuredepositata da una delle parti, avendo il contribuente depositato solo ilverbale di conciliazione, in detto verbale mancavano comunque glialtri requisiti richiesti dalla norma per il perfezionamento dellaprocedura, dovendosi ritenere che si trattava solo di un segmentodella procedura transattiva che doveva essere completata;- in conclusione, dunque, va accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaanche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 3033/02/2022, depositata il 17.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026- La CTP di Bari dichiarava ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per Irpef ealtro, in relazione all’anno di imposta 2012, a seguito di intervenutaconciliazione tra le parti, che si era perfezionata con la sottoscrizionedell’accordo;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Puglia rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quantoancora qui interessa, che:- dagli atti di causa emergeva che con comunicazione del 23.01.2018,l'Agenzia delle entrate aveva invitato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], a nomedel suo assistito [OSCURATO:PERSONA], a presentarsi il giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10.00, per sottoporre al contribuente unaproposta conciliativa; il 9.02.2018 veniva sottoscritto un "Verbale diConciliazione", sia dal funzionario dell'Ufficio dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che daldifensore del Guglielmo, avv. [OSCURATO:PERSONA]; in detto atto l'Ufficio"proponeva una rideterminazione induttiva del reddito di impresa perl'anno di imposta 2012, applicando la percentuale di ricarico dell'1,27dichiarata nell'anno 2013 [ ... ] dunque, il reddito di impresa vienedeterminato induttivamente per l'anno di imposta 2012 in €28.209,00", con il calcolo ivi espressamente riprodotto in calce; a talequale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA]"rendeva noto che il suo cliente "aveva accettato la Vs. determinazioneinduttiva del reddito d'impresa per l'anno 2012";- l’Agenzia delle entrate sosteneva di avere comunicato in data2.03.2018 la revoca della propria proposta conciliativa per errore exart. 1427 cod. civ., ma la relativa nota non era stata prodotta in atti;secondo l’Ufficio l’errore sarebbe stato determinato da un'infedelerappresentazione dello studio di settore applicabile in concretoNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'attività del Guglielmo (commercio all'ingrosso di alimentari etabacchi anziché di abbigliamento e accessori);- a prescindere dalla mancanza agli atti di detta revoca, la stessasarebbe comunque tardiva, perché pervenuta alla controparteallorchè la conciliazione si era ormai perfezionata e la verifica dilegalità dell'accordo conciliativo da parte del giudice, dopo la suaconclusione, è meramente estrinseca in ragione della riconosciuta suanatura negoziale (cfr. Cass. n. 21325/2006, in motivazione);- nella specie, peraltro, non erano neppure evidenti gli elementinecessari per scrutinare il presunto errore (in tesi, essenziale ericonoscibile) in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria,essendo mancanti, nell'esposizione dei motivi di gravame, sial'enunciazione dei presupposti per la rilevazione dell'anzidetto erroreex artt. 1428 e ss. cod. civ., sia la produzione dell'atto scritto diformale revoca dell'originaria proposta conciliativa del 2.03.2018;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CGT-2errato nell’attribuire al verbale sottoscritto in data 9.02.2018 lavalenza di accordo conciliativo idoneo a perfezionare il procedimentodi conciliazione fuori udienza, non avendo considerato lecaratteristiche proprie dell’istituto conciliativo nel diritto tributario;sostiene che nel caso in esame la conciliazione non si eraperfezionata in quanto non erano stati rispettati tutti i requisitiformali e sostanziali richiesti dalla norma speciale di cui all’art. 48cit., in quanto mancava l’istanza congiunta, avendo l’UfficioNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026depositato memorie aggiuntiva con le quali aveva informato la CTPdel mancato perfezionamento della procedura di conciliazione benprima che la controparte depositasse il verbale di conciliazione del9.02.2018, sicchè detto verbale doveva ritenersi privo di efficacia allaluce del comportamento falsamente rappresentativo della realtàaziendale da parte del contribuente; rileva che detto verbale nonpossiede i requisiti dell’atto di conciliazione perché sottoscritto da unfunzionario istruttore e non da un soggetto dotato di potere di firmain base ad apposito atto di delega e perché riguardava la faseistruttoria, prodromica del procedimento, destinato poi a confluirenell’accordo conciliativo conclusivo, nella specie mai redatto; osservache il verbale del 9.02.2018 non riportava l’indicazione delle “sommedovute con i termini e le modalità di pagamento”, come confermatoanche dal difensore del contribuente con la nota trasmessa via PEC indata 27.02.2018, con la quale aveva chiesto di conoscere l’importo dapagare sulla base del reddito ricalcolato nella misura di euro28.209,00;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e1430 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che l’Ufficio avevanell’atto di appello (pp. 4 e 5) esplicitato le ragioni che lo avevanoindotto in errore nel formulare la prima proposta di conciliazione,avendo esposto chiaramente quali fossero “i termini da prendere inesame per scrutinare il presunto errore”, determinato dalla nonveritiera rappresentazione della realtà aziendale da parte delcontribuente che aveva allegato alle dichiarazioni dei redditipresentate negli anni 2013 e 2014 lo studio di settore relativo al“commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori”, anziché quellorelativo al “commercio all’ingrosso non specializzato di alimentari,tabacco”, risultante dall’Anagrafe tributaria; aggiunge che l’errore eraNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026essenziale, avendo tale errata rappresentazione determinato l’Ufficioa formulare la proposta di conciliazione del 9.02.2018, e conoscibiledal contribuente in quanto lo studio di settore errato era stato dallostesso prodotto; evidenzia che la CGT-2 ha ecceduto i limiti delpetitum, non avendo il contribuente mai contestato di avere ricevutola comunicazione del 2.03.2018 di formale revoca dell’originariaproposta conciliativa; laddove si ritenesse di non dare luogoall’annullamento del verbale di conciliazione, si dovrebbe almenoprocedere con la rettifica dello stesso essendo evidente che l’Ufficiosia incorso in un errore di calcolo indotto dal contribuente;- Preliminarmente va rigettata l’eccezione proposta dalcontroricorrente di inammissibilità, per tardività, del ricorso percassazione; sul punto va rilevato, in primo luogo, che dalla ricevuta diconsegna della PEC, depositata dalla ricorrente, si evince che lanotifica di detto ricorso è stata effettuata in data 15.04.2024; occorreconsiderare, poi, che il termine semestrale per proporreimpugnazione, decorrente nella specie dal 17.11.2022 (data dideposito della sentenza di appello), era stato sospeso per undici mesi,ai sensi dell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ.modifiche («Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesii termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata invigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»),in quanto sarebbe scaduto in data 17.05.2023 (e, quindi, tra la datadi entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 e il 31.10.2023).- il periodo di undici mesi, infatti, deve essere aggiunto al terminecomputato secondo le ordinarie regole processuali (Cass. n. 7510 del2024) e la sospensione straordinaria delle liti definibili non si cumulacon quella dei termini processuali nel periodo feriale, nei casi diNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 3598 del2023, con riguardo all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, eCass. n. 19078 del 2025, con riguardo all’art. 1, comma 199, della l.n. 197 del 2022);- poiché, come precisato, il termine semestrale per proporreimpugnazione, sarebbe scaduto in data 17.05.2023 e, quindi, tra ladata di entrata in vigore della l. n. 197 del 2022 (1.01.2023) e il31.10.2023, l’ulteriore termine di undici mesi, aggiunto ai sensidell’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ. modifiche,andava a scadere in data 17.04.2024, trattandosi di sospensioneprevista per tutte le controversie definibili, a prescindere dallapresentazione della domanda di definizione, sicché il ricorso percassazione è stato tempestivamente proposto;- ciò posto, il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo motivo;- occorre premettere che l'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, nellaformulazione vigente ratione temporis, disciplina la conciliazione fuoriudienza, che si verifica nel caso in cui le parti raggiungono un accordoprima della fissazione dell’udienza di trattazione o dopo talefissazione, ma prima della trattazione della controversia (“1. Se inpendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo,presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o daidifensori per la definizione totale o parziale della controversia. 2. Sela data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni diammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione dellamateria del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, lacommissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale dellamateria del contendere e procede alla ulteriore trattazione dellacausa. 3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede condecreto il presidente della sezione. 4. La conciliazione si perfezionaNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sonoindicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovuteall'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute alcontribuente.”;- la norma prevede, quindi, una procedura dettagliata che richiede lapresentazione di un’istanza congiunta con l’accordo conciliativosottoscritto personalmente dalle parti o dai difensori per la definizionetotale o parziale della controversia; l’istanza, una volta sottoscrittol’accordo da entrambe le parti, può essere presentata al giudiceanche da una sola di esse;- l’accordo conciliativo, che costituisce titolo per la riscossione dellesomme dovute all’ente impositore, stante la sua efficacia novativa delprecedente rapporto, si perfeziona sì con la sua sottoscrizione, maper essere valido deve necessariamente indicare le somme dovutecon i termini e le modalità di pagamento;- il giudice, invero, deve verificare ai sensi dell’art. 48, comma 2, lecondizioni di ammissibilità della conciliazione e fra queste rientra pureil contenuto dell’accordo con riguardo alla presenza dei requisitinecessari previsti dalla legge (fra cui la sottoscrizione delle parti,l’indicazione delle somme dovute, i termini e le modalità dipagamento);- nella specie, risulta che in data 9.02.2018 era stato sottoscritto dalfunzionario dell’Agenzia delle entrate e dal difensore del contribuente,in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, unverbale di conciliazione dal quale risulta che: “L'Ufficio propone unarideterminazione induttiva del reddito di impresa per l'anno diimposta 2012, applicando la percentuale di ricarico dell’1,27dichiarata nell'anno 2013, potendosi presumere che il contribuenteabbia esercitato l'attività d'impresa con le stesse caratteristiche e conNumero registro generale 8490/2024Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 13470/2026Data pubblicazione 09/05/2026le stesse modalità dell'anno di imposta 2012 in cui veniva omessa lapresentazione della dichiarazione. Dunque il reddito di impresa vienedeterminato induttivamente per l'anno di imposta 2012 in €28.209,00 così determinato: Costo del venduto * ricarico = €104.476,00* 1,27= induttivamente) €132.685,00 - € 104.476,00 = €28.209,00.”;- il contenuto di detto verbale non risultava completo, mancandol’esatta indicazione delle somme dovute e, soprattutto, delle modalitàdi pagamento;- a prescindere dalla mancanza di un’istanza congiunta, seppuredepositata da una delle parti, avendo il contribuente depositato solo ilverbale di conciliazione, in detto verbale mancavano comunque glialtri requisiti richiesti dalla norma per il perfezionamento dellaprocedura, dovendosi ritenere che si trattava solo di un segmentodella procedura transattiva che doveva essere completata;- in conclusione, dunque, va accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviaanche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 13470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris