Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 27921/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SOMALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede del 20/2/2020, con il quale era stata respinta la domanda di espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, osservando che la pena in esecuzione è relativa al delitto ex art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, che rientra nel novero dei reati ostativi.

Peraltro, l'interessato è di nazionalità inglese, mentre il citato D. Lgs si applica ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.

L'accordo di recesso approvato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla UE preve- deva un periodo di transizione con scadenza al 31/12/2020 ad assetto invariato, sicché la disciplina invocata non era applicabile al cittadino britannico (con riguardo al tempo dell'emissione dell'ordinanza de qua, n.d.r.).

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere ritenuto che la disciplina dell'espulsione prevista dall'art. 16 D. Lgs. n. 286 del 1998 non si applicasse al cittadino del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto nelle more della decisione il ricorrente è stato scarcerato il 4 marzo 2021.

Non va pronunciata condanna alle spese del procedimento in considera- zione della mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, cui nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 2202 del 30/05/1997, Malleo ed altri, Rv. 208006; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 24 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SOMALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede del 20/2/2020, con il quale era stata respinta la domanda di espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, osservando che la pena in esecuzione è relativa al delitto ex art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, che rientra nel novero dei reati ostativi. Peraltro, l'interessato è di nazionalità inglese, mentre il citato D. Lgs si applica ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi. L'accordo di recesso approvato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla UE preve- deva un periodo di transizione con scadenza al 31/12/2020 ad assetto invariato, sicché la disciplina invocata non era applicabile al cittadino britannico (con riguardo al tempo dell'emissione dell'ordinanza de qua, n.d.r.). 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere ritenuto che la disciplina dell'espulsione prevista dall'art. 16 D. Lgs. n. 286 del 1998 non si applicasse al cittadino del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto nelle more della decisione il ricorrente è stato scarcerato il 4 marzo 2021. Non va pronunciata condanna alle spese del procedimento in considera- zione della mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, cui nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 2202 del 30/05/1997, Malleo ed altri, Rv. 208006; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 24 giugno 2022
Decreto Cassazione n. 27921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris