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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 26502/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5894/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 88/2017 depositata il20/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza nr. 5894/2018 del 7 novembre 2007 il Tribunale di Siracusa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, respinse l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a vverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Giunta per il pagamento della somma di Lire 2.560.000 a titolo di residuo corrispettivo della cessione di quota del 50% della società Graffiti di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

2. Il giudice del merito ritenne provato che il 18 gennaio 199 9 [OSCURATO:PERSONA] avesse trasferito a [OSCURATO:PERSONA]Antonio la propria quota di partecipazione nella Graffiti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al prezzo complessivo di lire 3.500.000, mediante scrittura privata autenticata nella quale le parti avevano anche previsto come tutti gli effetti della cessione operassero dalla data stessa alla luce della situazione patrimoniale della società loro nota.

Sulla base di tale clausola, pertanto, doveva desumersi che i contraenti avessero determinato il valore della quota tenendo già conto della situazione attuale della società, così regolando tutti i rapporti pregressi attraverso la quantificazione di quel prezzo.

3. Proposto ricorso per Cassazione la Corte, con ordinanza nr 18070/2014, in accoglimento dei primi tre motivi, annullò con rinvio la sentenza impugnata il quanto il Tribunale siracusano, non essendo stata versata in atti la sentenza del giudice di Pace, aveva erroneamente rimesso la causa sul ruolo per consentire il deposito della decisione del giudice di primo grado anziché decidere sulla base degli atti.

4. Riassunta la causa, il Tribunale di Siracusa ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo osservando: a) che l’esame dell’atto di appello e degli altri atti di causa consentiva l’esame nel merito dell’impugnazione a prescindere dalla lettura della sentenza di primo grado; b) che i rapporti tra cedente e cessionario, con riferimento alla ripartizione delle perdite, andavano espressamente regolamentati con l’accordo di cessione; c) che, in mancanza di una espressa previsione dell’atto di cessione, non poteva provarsi per testimoni, stante il divieto previsto dall’art 2722 cod.civ., la pattuizione secondo la quale i debiti della società esistenti al momento della cessione di quote sociali sarebbero stati estinti dalla D’Antoni, socio superstite, e scomputati dall’importo dovuto da quest’ultimo al socio uscente, fatto salvo il diritto dei creditori di agire, limitatamente ai crediti pregressi, anche nei confronti dell’ex socio. 5.[OSCURATO:PERSONA]Antoni ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 347 e 384 comma 2 c od. p roc. c iv. , in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 c od.proc. c iv. ; si sostiene che il Tribunale ha disatteso il principio di diritto impartito dal giudice rescindente in quanto il contenuto della sentenza impugnata non era desumibile né dall’appello né dagli altri atti del giudizio e che le rationes decidendidella sentenza resa dal Giudice di Pace non sono state indicate dai giudici di seconde cure. 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 347 e 384 comma 2 cod.proc.civ. non essendo stata rilevata da parte dei giudici di secondo grado l’inammissibilità dell’atto di appello che non conteneva specifici motivi di censura ma solo generiche critiche all’operato del Giudice di Pace. 1.2.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art 112 cod.proc.civ. non avendo l’appellante mai contestato la violazione dell’art.2722 c od. c iv. e la non applicabilità della compensazione. 1.3 Con il quarto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt1241, 1242 , 1362 2289 e 2290 cod.civ. ; si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto l’operatività della compensazione tra il corrispettivo dovuto per la cessione e le perdite sociali ; si sostiene, inoltre , che il giudice di appello, nell’escludere che il cedentedelle quote sociali rispondesse dei debiti assunti dalla società in quanto la determinazione del prezzo della cessione già teneva conto dei debiti societari, abbia violato i canoni di ermeneutica contrattuale.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Il Tribunale di Siracusa, uniformandosi al principio di diritto enunciato dal giudice rescindente, ha affermato di essere in grado, sulla scorta dell’esame dell’atto di appello e degli altri di causa ritualmente acquisiti, di ricostruire le rationes decidendi della sentenza resa dal Giudice di Pace, metterle a confronto con le prospettate censure dell’appellante e decidere sulla loro fondatezza.

Si tratta di un accertamento in punto di fatto che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente il quale si è limitato ad affermare genericamente che il percorso logico-giuridico della decisione di primo grado non era desumibile dall’appello né dagli atti di causa. 3 Il secondo motivo è infondato. 3.1 E’ noto che, in materia di specificità dei motivi di appello a seguito della modificazione dell’art 342 c od.proc.civ. operata dall’art 54 del d.l. 83/2012, le Sezioni unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio: « g li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». ( sent. nr 27199/2017). 3.2 E’ stato inoltre precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che l'appellante « che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello», e ciò in quanto sostenere il contrario «significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che - a tacer d'altro - non sarebbe coerente col divieto di novaprescritto dall'art. 345 c.p.c. » (cfr. Cass. 3115/2018, 24464/2020, 23781/2020,21401/2021 e 4128/2022). 3.3 D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale.

Nè deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia). 3.4 Orbene, dalla lettura del motivo dell’atto di appello, riprodotto per estratto nel corpo del ricorso, si desume che l’appellante ha sottoposto ad espliciti e specifici rilievi l’operato d ei giudici di primo grado per non aver ricostruito la volontà delle parti esclusivamente attraverso l’atto scritto di cessione delle quote ma facendo ricorso ad inammissibili prove testimoniali in violazione della normativa del codice civilesulle prove, per aver ignorato la clausola contrattuale con la quale si dava atto che la parte cessionaria era a conoscenza della situazione patrimoniale della società e per aver confuso la disciplina della responsabilità del cedente nei confronti dei creditori sociali con i rapporti cedente-cessionario regolamentati esclusivamente dalla convenzione di cessione delle quote.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel giudicare ammissibile il gravame, non si è discostata dal disposto della norma processuale, interpretataalla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. 4 Anche il terzo motivo è infondato. 4.1 Le questioni esaminate dal Tribunale di Siracusa, relative alla erronea applicazione da parte del Giudice di Pace del regime della inammissibilità della prova per testi avente ad oggetto un patto aggiunto o contrario all’atto scritto di cessione e a ll’individuazione del contratto di cessione quale unica fonte di regolamentazione dei rapporti di dare ed avere, risultano - come detto - essere state introdotte in giudizio sicchè non può predicarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 5 Il quarto motivo è inammissibile. 5.1 La sentenza impugnata ha precisato che, nel caso di cessione della partecipazione societaria al socio superstite, mentre il socio cedente continua a rispondere esternamente nei confronti dei creditori sociali per le obbligazioni sorte prima del fatto che ha determinato lo scioglimento del rapporto relativo al singolo socio, i rapporti interni tra i soci sono regolamentati esclusivamente dagli accordi di cessione secondo i criteri interpretativi dettati dagli artt.1362 e segg. cc . 5.2 Il Tribunale si è uniformato al principio affermato da questa Corte secondo il quale « è problema di ermeneutica contrattuale l'individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, in parte qua, le previsioni degli artt. 2269 e 2290, che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali» ( cfr.Cass. 525/2011). 5.3 Ne consegue che, in mancanza di espressa regolamentazione contrattuale sulla ripartizione dei debiti sociali, né la società, né il cessionario della quota, una volta pagati i debiti sociali, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori (Cass. n. 25123/2010). 5.4 Ciò premesso, nella fattispecie l’atto di cessione , secondo quanto accertato dai giudici di merito, non regolamenta in nessuna sua parte il patto di compensazione tra il corrispettivo stabilito per la cessione e il credito di regresso del socio cessionario per aver coperto per l’intero le perdite sociali, sicchè non sussiste la prospettata violazione di legge per non essere stata ritenuta operativa la compensazione di cui agli artt 1241 e 1242 cod.civ. 5.5 Per quanto concerne il profilo di doglianza con la quale si contesta la violazione dei canoni ermeneutici il Tribunale non ha ritenuto di attribuire alla clausola contrattuale secondo cui «gli effetti della cessione decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose» alcun riconoscimento da parte del cessionario del diritto del cedente di compensare le perdite sociali con il corrispettivo della cessione. 2.7 Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irragionevole sicché la censura, nel suo complesso rivolt a a sollecitare questa Corte ad unadiversa valutazione, è inammissibile. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.420,00 -di cui € 200 per esborsi- oltre Iva,Cap ed accessori di legge .

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5894/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 88/2017 depositata il20/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza nr. 5894/2018 del 7 novembre 2007 il Tribunale di Siracusa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, respinse l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a vverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Giunta per il pagamento della somma di Lire 2.560.000 a titolo di residuo corrispettivo della cessione di quota del 50% della società Graffiti di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 2. Il giudice del merito ritenne provato che il 18 gennaio 199 9 [OSCURATO:PERSONA] avesse trasferito a [OSCURATO:PERSONA]Antonio la propria quota di partecipazione nella Graffiti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al prezzo complessivo di lire 3.500.000, mediante scrittura privata autenticata nella quale le parti avevano anche previsto come tutti gli effetti della cessione operassero dalla data stessa alla luce della situazione patrimoniale della società loro nota. Sulla base di tale clausola, pertanto, doveva desumersi che i contraenti avessero determinato il valore della quota tenendo già conto della situazione attuale della società, così regolando tutti i rapporti pregressi attraverso la quantificazione di quel prezzo. 3. Proposto ricorso per Cassazione la Corte, con ordinanza nr 18070/2014, in accoglimento dei primi tre motivi, annullò con rinvio la sentenza impugnata il quanto il Tribunale siracusano, non essendo stata versata in atti la sentenza del giudice di Pace, aveva erroneamente rimesso la causa sul ruolo per consentire il deposito della decisione del giudice di primo grado anziché decidere sulla base degli atti. 4. Riassunta la causa, il Tribunale di Siracusa ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo osservando: a) che l’esame dell’atto di appello e degli altri atti di causa consentiva l’esame nel merito dell’impugnazione a prescindere dalla lettura della sentenza di primo grado; b) che i rapporti tra cedente e cessionario, con riferimento alla ripartizione delle perdite, andavano espressamente regolamentati con l’accordo di cessione; c) che, in mancanza di una espressa previsione dell’atto di cessione, non poteva provarsi per testimoni, stante il divieto previsto dall’art 2722 cod.civ., la pattuizione secondo la quale i debiti della società esistenti al momento della cessione di quote sociali sarebbero stati estinti dalla D’Antoni, socio superstite, e scomputati dall’importo dovuto da quest’ultimo al socio uscente, fatto salvo il diritto dei creditori di agire, limitatamente ai crediti pregressi, anche nei confronti dell’ex socio. 5.[OSCURATO:PERSONA]Antoni ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 347 e 384 comma 2 c od. p roc. c iv. , in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 c od.proc. c iv. ; si sostiene che il Tribunale ha disatteso il principio di diritto impartito dal giudice rescindente in quanto il contenuto della sentenza impugnata non era desumibile né dall’appello né dagli altri atti del giudizio e che le rationes decidendidella sentenza resa dal Giudice di Pace non sono state indicate dai giudici di seconde cure. 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 347 e 384 comma 2 cod.proc.civ. non essendo stata rilevata da parte dei giudici di secondo grado l’inammissibilità dell’atto di appello che non conteneva specifici motivi di censura ma solo generiche critiche all’operato del Giudice di Pace. 1.2.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art 112 cod.proc.civ. non avendo l’appellante mai contestato la violazione dell’art.2722 c od. c iv. e la non applicabilità della compensazione. 1.3 Con il quarto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt1241, 1242 , 1362 2289 e 2290 cod.civ. ; si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto l’operatività della compensazione tra il corrispettivo dovuto per la cessione e le perdite sociali ; si sostiene, inoltre , che il giudice di appello, nell’escludere che il cedentedelle quote sociali rispondesse dei debiti assunti dalla società in quanto la determinazione del prezzo della cessione già teneva conto dei debiti societari, abbia violato i canoni di ermeneutica contrattuale. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Il Tribunale di Siracusa, uniformandosi al principio di diritto enunciato dal giudice rescindente, ha affermato di essere in grado, sulla scorta dell’esame dell’atto di appello e degli altri di causa ritualmente acquisiti, di ricostruire le rationes decidendi della sentenza resa dal Giudice di Pace, metterle a confronto con le prospettate censure dell’appellante e decidere sulla loro fondatezza. Si tratta di un accertamento in punto di fatto che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente il quale si è limitato ad affermare genericamente che il percorso logico-giuridico della decisione di primo grado non era desumibile dall’appello né dagli atti di causa. 3 Il secondo motivo è infondato. 3.1 E’ noto che, in materia di specificità dei motivi di appello a seguito della modificazione dell’art 342 c od.proc.civ. operata dall’art 54 del d.l. 83/2012, le Sezioni unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio: « g li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». ( sent. nr 27199/2017). 3.2 E’ stato inoltre precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che l'appellante « che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello», e ciò in quanto sostenere il contrario «significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che - a tacer d'altro - non sarebbe coerente col divieto di novaprescritto dall'art. 345 c.p.c. » (cfr. Cass. 3115/2018, 24464/2020, 23781/2020,21401/2021 e 4128/2022). 3.3 D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Nè deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia). 3.4 Orbene, dalla lettura del motivo dell’atto di appello, riprodotto per estratto nel corpo del ricorso, si desume che l’appellante ha sottoposto ad espliciti e specifici rilievi l’operato d ei giudici di primo grado per non aver ricostruito la volontà delle parti esclusivamente attraverso l’atto scritto di cessione delle quote ma facendo ricorso ad inammissibili prove testimoniali in violazione della normativa del codice civilesulle prove, per aver ignorato la clausola contrattuale con la quale si dava atto che la parte cessionaria era a conoscenza della situazione patrimoniale della società e per aver confuso la disciplina della responsabilità del cedente nei confronti dei creditori sociali con i rapporti cedente-cessionario regolamentati esclusivamente dalla convenzione di cessione delle quote. Ne deriva che la sentenza impugnata, nel giudicare ammissibile il gravame, non si è discostata dal disposto della norma processuale, interpretataalla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. 4 Anche il terzo motivo è infondato. 4.1 Le questioni esaminate dal Tribunale di Siracusa, relative alla erronea applicazione da parte del Giudice di Pace del regime della inammissibilità della prova per testi avente ad oggetto un patto aggiunto o contrario all’atto scritto di cessione e a ll’individuazione del contratto di cessione quale unica fonte di regolamentazione dei rapporti di dare ed avere, risultano - come detto - essere state introdotte in giudizio sicchè non può predicarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 5 Il quarto motivo è inammissibile. 5.1 La sentenza impugnata ha precisato che, nel caso di cessione della partecipazione societaria al socio superstite, mentre il socio cedente continua a rispondere esternamente nei confronti dei creditori sociali per le obbligazioni sorte prima del fatto che ha determinato lo scioglimento del rapporto relativo al singolo socio, i rapporti interni tra i soci sono regolamentati esclusivamente dagli accordi di cessione secondo i criteri interpretativi dettati dagli artt.1362 e segg. cc . 5.2 Il Tribunale si è uniformato al principio affermato da questa Corte secondo il quale « è problema di ermeneutica contrattuale l'individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, in parte qua, le previsioni degli artt. 2269 e 2290, che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali» ( cfr.Cass. 525/2011). 5.3 Ne consegue che, in mancanza di espressa regolamentazione contrattuale sulla ripartizione dei debiti sociali, né la società, né il cessionario della quota, una volta pagati i debiti sociali, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori (Cass. n. 25123/2010). 5.4 Ciò premesso, nella fattispecie l’atto di cessione , secondo quanto accertato dai giudici di merito, non regolamenta in nessuna sua parte il patto di compensazione tra il corrispettivo stabilito per la cessione e il credito di regresso del socio cessionario per aver coperto per l’intero le perdite sociali, sicchè non sussiste la prospettata violazione di legge per non essere stata ritenuta operativa la compensazione di cui agli artt 1241 e 1242 cod.civ. 5.5 Per quanto concerne il profilo di doglianza con la quale si contesta la violazione dei canoni ermeneutici il Tribunale non ha ritenuto di attribuire alla clausola contrattuale secondo cui «gli effetti della cessione decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose» alcun riconoscimento da parte del cessionario del diritto del cedente di compensare le perdite sociali con il corrispettivo della cessione. 2.7 Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irragionevole sicché la censura, nel suo complesso rivolt a a sollecitare questa Corte ad unadiversa valutazione, è inammissibile. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.420,00 -di cui € 200 per esborsi- oltre Iva,Cap ed accessori di legge . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup
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