CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2022
Cassazione n. 09854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con l'ordinanza sopra indicata ha dichiarato inammissibile, per tardività, la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 2239/2014 in corso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la declaratoria di inammissibilità ha proposto ricorso, per mezzo del proprio difensore, Mantella deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per avere la Corte di appello proceduto a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di ricusazione senza preventivamente fissare la camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., procedura che - si sostiene - è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 cod. cit. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in quanto l'istanza di ricusazione è stata erroneamente ritenuta tardiva mentre essa è intervenuta in data 12 agosto 2022, quindi entro tre giorni dall'udienza dell'8 settembre 2022 in cui il Tribunale ha informato le parti del provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale non veniva autorizzata l'astensione delle due componenti del Collegio giudicante. Ad avviso del ricorrente, solo nel corso di tale udienza, e non con il deposito della sentenza, egli ha acquisito conoscenza legale della causa di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei relativi motivi. 2. In riferimento alla dedotta violazione di legge per la mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio va rilevato che, ai sensi dell'art.41 cod. proc. pen., sull'istanza di ricusazione la Corte di appello non deve fissare l'udienza ex art. 127 in tutti i casi in cui debba dichiarare la inammissibilità della stessa (casi tra i quali rientra anche la tardività della relativa dichiarazione).2.1. Sul punto è stato infatti precisato da questa Corte (Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, Savio, Rv. 261457) che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione è legittimamente adottata con procedimento de plano, posto che l'art. 41 c.p.p., comma 1, stabilisce che la declaratoria di inammissibilità deve essere emessa "senza ritardo", ossia senza alcun preventivo adempimento processuale, come si evince dal fatto che l'adozione delle forme dell'udienza camerale partecipata prevista dall'art. 127 c.p.p., è stabilita dall'art. 41 comma 3 con esclusivo riguardo alla assunzione della decisione di merito sulla ricusazione, (conformi Sez. 1^, n. 409 del 20/01/2000, Balla, Rv. 215372Sez. 1^, n. 6621 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246575). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Va, innanzitutto, premesso che sul tema della decorrenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, cui sembrerebbe avere aderito l'ordinanza impugnata, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570). Altro orientamento, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893). 3.2. Con riferimento al caso di specie, osserva, tuttavia, il Collegio che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente sarebbe in ogni caso tardiva. Va, infatti, considerato che anche a voler ritenere che il ricorrente abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione, non alla data di pubblicazione della sentenza, bensì nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022, egli, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (in termini cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2020, Ferrara, Rv. 280307). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20