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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale riportandosi ai motivi di ricorsro chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 13 luglio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, e per il reato ha confermato, la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002, contestato come commesso il 9 gennaio 2017 e consistito, secondo rubrica, nell'avere dichiarato contrariamente al vero, ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato, che egli e i suoi familiari conviventi avevano percepito nell'anno 2016 un reddito pari a C 0,00, a fronte del fatto che il reddito complessivo realmente percepito del suo nucleo familiare in tale anno ammontava a C 14.483,65; con l'aggravante di essere in tal modo stato ammesso al beneficio richiesto.

1.1. Più specificamente, l'assunto accusatorio, recepito sia nella sentenza di primo grado che nell'impugnata sentenza, riguarda il fatto che il Liberti non avrebbe dichiarato il reddito valutabile ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato, e che ciò facendo egli avrebbe agito con dolo: invero, a fronte della dichiarazione reddituale negativa, risultava che egli nel periodo considerato, oltre a essere titolare di tre autovetture e un altro motoveicolo, aveva percepito un reddito pari a 3.669,62 euro; e che inoltre il fratello - da lui stesso dichiarato come convivente nell'istanza di ammissione al beneficio - aveva percepito C 10.813,93, con conseguente superamento del limite reddituale massimo per il conseguimento del beneficio richiesto e configurabilità dell'aggravante al riguardo prevista.

2. Il ricorso del Liberti si articola in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure mosse nell'atto di appello a proposito dell'elemento soggettivo del reato: il ricorrente, come da lui stesso dichiarato nella dichiarazione allegata alle conclusioni scritte depositate in sede di appello, ha involontariamente ed erroneamente omesso di specificare che il fratello, pur risultando formalmente con lui convivente, in realtà non lo era mai stato; e per mera negligenza ha ritenuto che la sua formale posizione di convivente non rilevasse ai fini dell'autocertificazione relativa ai redditi posseduti.

2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, riguardo alla quale la Corte di merito, a fronte della richiesta avanzata con l'atto d'appello, ha argomentato il diniego con il fatto che la condotta censurata aveva consentito al Liberti di conseguire il beneficio richiesto: in realtà si é trattato di un beneficio privo di effetti, che non ha determinato alcuna erogazione di danaro a carico dell'erario; quanto precede a fronte del fatto che una valutazione complessiva della condotta contestata avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato in ambedue i motivi nei quali esso si articola.

1.1. Deve premettersi che non interferisce con il paradigma normativo il fatto che, a fronte di una istanza in cui l'interessato renda la dichiarazione dei propri redditi per un anno diverso da quello di riferimento (rispetto alla quale non vi sia stata declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice competente), il successivo accertamento attesti la falsità della dichiarazione con riferimento ai redditi dichiarati dall'interessato in quello stesso anno.

Nello specifico non rileva la circostanza che il Liberti, in relazione alla data di presentazione dell'istanza, dovesse dichiarare i redditi relativi all'anno 2015 anziché al 2016 (circostanza peraltro non rilevata in sede di esame dell'istanza), atteso che comunque, rispetto ai redditi del 2016 da lui dichiarati (e all'autocertificazione così rilasciata, finalizzata all'ottenimento del beneficio), le successive verifiche hanno fatto emergere le falsità oggetto di imputazione, che risultavano decisive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La condotta oggetto di imputazione, di fatto risultata idonea a trarre in inganno circa le condizioni di ammissibilità del Liberti al beneficio richiesto, lede comunque il bene interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, costituito, oltre che dalla fede pubblica, dalla corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, Infanti; Sez. 5, Sentenza n. 5532 del 11/12/2007, dep. 2008, Goman, Rv. 239099).

Né può affermarsi che l'indicazione dei redditi relativi a un anno diverso da quello che doveva essere preso in considerazione interferisca sull'elemento soggettivo del reato, atteso che l'errore in ordine a quanto previsto al riguardo dall'art. 76, d.p.r. 115/2002 (reddito risultante dall'ultima dichiarazione) si pone come errore sul precetto, come tale inescusabile.

1.2. Tanto premesso, e venendo alle lagnanze del ricorrente contenute nel primo motivo, deve constatarsi che la Corte salernitana ha, in primo luogo, più che adeguatamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla posizione reddituale taciuta dal Liberti, riferita non solo al reddito del fratello - che egli stesso aveva dichiarato come convivente, così da indurre la Corte di merito a escludere la buona fede dell'imputato nell'ometterne il reddito in sede di autocertificazione -, ma anche ad altri redditi che avrebbe dovuto dichiarare in vista dell'ottenimento del beneficio richiesto, e che nella specie doveva tenere conto, ai sensi degli artt. 76 e 79, d.P.R. 115/2002, anche del reddito posseduto personalmente dall'odierno ricorrente, pari a C 3.669,62; quanto precede senza contare il possesso di alcuni beni mobili registrati intestati allo stesso Liberti.

Quest'ultimo ha sostenuto, con il primo motivo, di non avere agito con dolo; a fronte di ciò, la tesi del ricorrente é stata disattesa dalla Corte distrettuale con argomentazioni del tutto logiche e corrette, nelle quali é agevole scorgere il convincimento che la difforme prospettazione del Liberti del reddito da lui riportato nella dichiarazione incriminata, rispetto al reddito da lui realmente percepito, fosse in realtà animata dall'intento - tutt'altro che inconsapevole o frutto di errore - di prospettare una situazione reddituale diversa da quella reale per ottenere il beneficio richiesto: intento desumibile, secondo la Corte salernitana, dal fatto che gli emolumenti percepiti dal fratello e derivanti da lavoro dipendente, risultati decisivi ai fini della revoca del beneficio, erano stati sottaciuti pur a fronte della dichiarazione che lo stesso fratello era convivente con il Liberti, che perciò era tenuto a dichiararne i redditi; dichiarazione che peraltro, ove quest'ultimo dato fosse disatteso (come oggi chiede il ricorrente), risulterebbe in ogni caso falsa, in quanto contenente circostanze non corrispondenti alla verità.

132. Va del pari constatata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

La motivazione del diniego della causa di non punibilità, da parte della Corte di merito, si basa essenzialmente - e del tutto correttamente - sul fatto che la falsità nella dichiarazione risultava decisiva ai fini della spettanza del beneficio (con conseguente configurabilità della contestata circostanza aggravante) e dunque caratterizzata da disvalore non minimale, a nulla rilevando la mancata erogazione di somme da parte dell'erario, dovuta unicamente alla tempestività con cui l'ammissione al beneficio é stata revocata.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale riportandosi ai motivi di ricorsro chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 13 luglio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, e per il reato ha confermato, la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002, contestato come commesso il 9 gennaio 2017 e consistito, secondo rubrica, nell'avere dichiarato contrariamente al vero, ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato, che egli e i suoi familiari conviventi avevano percepito nell'anno 2016 un reddito pari a C 0,00, a fronte del fatto che il reddito complessivo realmente percepito del suo nucleo familiare in tale anno ammontava a C 14.483,65; con l'aggravante di essere in tal modo stato ammesso al beneficio richiesto. 1.1. Più specificamente, l'assunto accusatorio, recepito sia nella sentenza di primo grado che nell'impugnata sentenza, riguarda il fatto che il Liberti non avrebbe dichiarato il reddito valutabile ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato, e che ciò facendo egli avrebbe agito con dolo: invero, a fronte della dichiarazione reddituale negativa, risultava che egli nel periodo considerato, oltre a essere titolare di tre autovetture e un altro motoveicolo, aveva percepito un reddito pari a 3.669,62 euro; e che inoltre il fratello - da lui stesso dichiarato come convivente nell'istanza di ammissione al beneficio - aveva percepito C 10.813,93, con conseguente superamento del limite reddituale massimo per il conseguimento del beneficio richiesto e configurabilità dell'aggravante al riguardo prevista. 2. Il ricorso del Liberti si articola in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure mosse nell'atto di appello a proposito dell'elemento soggettivo del reato: il ricorrente, come da lui stesso dichiarato nella dichiarazione allegata alle conclusioni scritte depositate in sede di appello, ha involontariamente ed erroneamente omesso di specificare che il fratello, pur risultando formalmente con lui convivente, in realtà non lo era mai stato; e per mera negligenza ha ritenuto che la sua formale posizione di convivente non rilevasse ai fini dell'autocertificazione relativa ai redditi posseduti. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, riguardo alla quale la Corte di merito, a fronte della richiesta avanzata con l'atto d'appello, ha argomentato il diniego con il fatto che la condotta censurata aveva consentito al Liberti di conseguire il beneficio richiesto: in realtà si é trattato di un beneficio privo di effetti, che non ha determinato alcuna erogazione di danaro a carico dell'erario; quanto precede a fronte del fatto che una valutazione complessiva della condotta contestata avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato in ambedue i motivi nei quali esso si articola. 1.1. Deve premettersi che non interferisce con il paradigma normativo il fatto che, a fronte di una istanza in cui l'interessato renda la dichiarazione dei propri redditi per un anno diverso da quello di riferimento (rispetto alla quale non vi sia stata declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice competente), il successivo accertamento attesti la falsità della dichiarazione con riferimento ai redditi dichiarati dall'interessato in quello stesso anno. Nello specifico non rileva la circostanza che il Liberti, in relazione alla data di presentazione dell'istanza, dovesse dichiarare i redditi relativi all'anno 2015 anziché al 2016 (circostanza peraltro non rilevata in sede di esame dell'istanza), atteso che comunque, rispetto ai redditi del 2016 da lui dichiarati (e all'autocertificazione così rilasciata, finalizzata all'ottenimento del beneficio), le successive verifiche hanno fatto emergere le falsità oggetto di imputazione, che risultavano decisive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condotta oggetto di imputazione, di fatto risultata idonea a trarre in inganno circa le condizioni di ammissibilità del Liberti al beneficio richiesto, lede comunque il bene interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, costituito, oltre che dalla fede pubblica, dalla corretta valutazione, da parte dell'autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, Infanti; Sez. 5, Sentenza n. 5532 del 11/12/2007, dep. 2008, Goman, Rv. 239099). Né può affermarsi che l'indicazione dei redditi relativi a un anno diverso da quello che doveva essere preso in considerazione interferisca sull'elemento soggettivo del reato, atteso che l'errore in ordine a quanto previsto al riguardo dall'art. 76, d.p.r. 115/2002 (reddito risultante dall'ultima dichiarazione) si pone come errore sul precetto, come tale inescusabile. 1.2. Tanto premesso, e venendo alle lagnanze del ricorrente contenute nel primo motivo, deve constatarsi che la Corte salernitana ha, in primo luogo, più che adeguatamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla posizione reddituale taciuta dal Liberti, riferita non solo al reddito del fratello - che egli stesso aveva dichiarato come convivente, così da indurre la Corte di merito a escludere la buona fede dell'imputato nell'ometterne il reddito in sede di autocertificazione -, ma anche ad altri redditi che avrebbe dovuto dichiarare in vista dell'ottenimento del beneficio richiesto, e che nella specie doveva tenere conto, ai sensi degli artt. 76 e 79, d.P.R. 115/2002, anche del reddito posseduto personalmente dall'odierno ricorrente, pari a C 3.669,62; quanto precede senza contare il possesso di alcuni beni mobili registrati intestati allo stesso Liberti. Quest'ultimo ha sostenuto, con il primo motivo, di non avere agito con dolo; a fronte di ciò, la tesi del ricorrente é stata disattesa dalla Corte distrettuale con argomentazioni del tutto logiche e corrette, nelle quali é agevole scorgere il convincimento che la difforme prospettazione del Liberti del reddito da lui riportato nella dichiarazione incriminata, rispetto al reddito da lui realmente percepito, fosse in realtà animata dall'intento - tutt'altro che inconsapevole o frutto di errore - di prospettare una situazione reddituale diversa da quella reale per ottenere il beneficio richiesto: intento desumibile, secondo la Corte salernitana, dal fatto che gli emolumenti percepiti dal fratello e derivanti da lavoro dipendente, risultati decisivi ai fini della revoca del beneficio, erano stati sottaciuti pur a fronte della dichiarazione che lo stesso fratello era convivente con il Liberti, che perciò era tenuto a dichiararne i redditi; dichiarazione che peraltro, ove quest'ultimo dato fosse disatteso (come oggi chiede il ricorrente), risulterebbe in ogni caso falsa, in quanto contenente circostanze non corrispondenti alla verità. 132. Va del pari constatata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. La motivazione del diniego della causa di non punibilità, da parte della Corte di merito, si basa essenzialmente - e del tutto correttamente - sul fatto che la falsità nella dichiarazione risultava decisiva ai fini della spettanza del beneficio (con conseguente configurabilità della contestata circostanza aggravante) e dunque caratterizzata da disvalore non minimale, a nulla rilevando la mancata erogazione di somme da parte dell'erario, dovuta unicamente alla tempestività con cui l'ammissione al beneficio é stata revocata. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il
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