CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata il 4 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 629, secondo comma e 387 cod. pen. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che reiterano doglianze correttamente esaminate dalla corte di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici: l'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione si basa non soltanto sul narrato della persona offesa, ritenuta attendibile, ma sulle dichiarazioni di altre persone a conoscenza diretta dei fatti nonché sui riscontri di polizia giudiziaria; è stata esclusa l'esistenza di ragioni di credito che possano giustificare la riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. in mancanza altresì di allegazione contraria da parte del ricorrente; l'abuso di sostanze stupefacenti non è stato documentato in termini tali da consentire un approfondimento periziale, apparendo, invece, il Marcoccia in grado di porre in essere comportamenti consapevoli e finalisticamente orientati, sì da escludersi situazioni incidenti sull'imputabilità; la pena, infine, risulta correttamente determinata, alla stregua dei criteri di legge (pena base prossima al minimo edittale, contenuti aumenti per la continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in termini di equivalenza con le aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]