CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 33622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si annulli la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di assoluzione del 30 giugno 2020 del Tribunale di Taranto resa in esito a giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria tramite l'esame dell'imputato. In particolare, preso atto della rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante nuovo esame dei soli agenti verbalizzanti (i quali peraltro avevano ripetuto la loro versione dei fatti in relazione all'arresto, nella stazione ferroviaria di Taranto, dell'odierno ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre questi ultimi due, scesi dal treno proveniente da Bari, reggevano assieme il borsone contenente lo stupefacente), il ricorrente ha osservato che la sentenza assolutoria di primo grado, riformata integralmente dalla Corte territoriale, aveva invero tratto giustificazione dalla protesta d'innocenza dell'imputato e dall'implicita ammissione di esclusiva responsabilità del coimputato, che aveva infatti richiesto l'applicazione di pena concordata. In tal senso non erano state pertanto correttamente individuate, in sede di gravame, le prove dichiarative sulle quali verteva la divergenza interpretativa. Né la Corte territoriale aveva correttamente esercitato i propri poteri in tema di rinnovazione istruttoria a norma dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stata altresì dedotta l'illogicità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso la richiesta della difesa di provvedere all'esame del coimputato, che aveva optato per l'applicazione di pena su richiesta (v. supra). Al riguardo, infatti, la valutazione anticipata della Corte territoriale (circa l'inutilità di esaminare il coimputato in quanto ormai costui nulla aveva da perdere avendo appunto già patteggiato la pena e ben poteva pertanto sgravare il ricorrente) non era corretta, atteso che egli avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito a norma dell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., e che quindi aveva l'obbligo di dire la verità circa i fatti che coinvolgevamo la responsabilità altrui. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 4.1. In relazione ai motivi di censura, la Corte territoriale - in esito all'assoluzione dell'imputato da parte del Tribunale, e sulla relativa impugnazione proposta dal Pubblico ministero - ha provveduto alla rinnovazione istruttoria di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. assumendo le deposizioni dei due agenti di polizia, i quali avevano provveduto all'arresto dell'odierno ricorrente e dell'altro viaggiatore (quest'ultimo infine dichiaratosi, anche tramite il patteggiamento siccome definito, unico responsabile del possesso dello stupefacente contenuto nel borsone, fisicamente condotto da entrambi alla discesa dal treno giunto alla stazione ferroviaria di Taranto). 4.1.1. Al contempo, lo stesso Giudice d'appello ha inteso osservare - sottolineando la significatività della circostanza - che l'imputato, già pregiudicato per analoghi reati e in possesso di due telefoni cellulari, non aveva inteso fornire spiegazioni nell'immediatezza dell'arresto, senza prendere le distanze dalla situazione siccome sviluppatasi sotto gli occhi degli operanti. 4.1.2. A sua volta il Pubblico ministero, in sede di appello, aveva censurato l'interpretazione che il Tribunale aveva attribuito alla scelta del Jerry di accedere al patteggiamento. Secondo l'appellante, infatti, essa non significava affatto assunzione piena di responsabilità in relazione all'illecita detenzione dello stupefacente rinvenuto nel borsone, bensì rappresentava solamente il tentativo di evitare all'odierno ricorrente, invero gravato di precedenti specifici, un trattamento sanzionatorio ben più pesante di quello invece destinato allo stesso Jerry. 4.2. Ciò posto, in linea generale, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del Pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). A questo riguardo, peraltro, la doglianza di cui al primo motivo di impugnazione va esaminata tenuto conto altresì del provvedimento di restituzione del Presidente aggiunto di questa Corte del 17 gennaio 2022, emesso a fronte dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite (Sez. 1, n. 45179 del 21/09/2021, Mannucci, non mass.), ed in relazione alla nota decisione C. eur. dir. uomo, 8.7.2021, Maestri v. Italia. 4.2.1. A questo riguardo, la Corte sovranazionale ha infatti pronunciato condanna a carico dell'Italia per la violazione dell'art. 6, § 1, C.e.d.u, attesa la mancata rinnovazione, da parte della Corte territoriale, proprio dell'esame dell'imputato assolto in primo grado e poi condannato in seconda istanza, in tal modo spettando «alle autorità giudiziarie adottare tutte le misure positive idonee a garantire l'audizione dell'interessato, anche se quest'ultimo non ha assistito all'udienza, non ha chiesto di essere autorizzato a prendere la parola dinanzi alla giurisdizione di appello e non si è opposto, tramite il suo avvocato, a che quest'ultima emetta una sentenza sul merito».4.2.2. In specie, il primo Giudice non ha espressamente tenuto conto in sentenza di dichiarazioni rese dall'imputato. Peraltro, come è stato evidenziato sub 4.1.1., la Corte territoriale ha giustificato la riforma della prima sentenza assolutoria altresì valorizzando la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell'intervento degli agenti, ed anzi siffatto comportamento ha assunto espressa valenza "significativa" nella decisione di riforma, unitamente alle deposizioni dei due agenti e alle considerazioni colà direttamente tratte. In questo senso il provvedimento di restituzione cit. - invero osservando che nella stessa vicenda di cui all'ordinanza Sez. 1 n. 45179 cit. non vi era stato esame dell'imputato in primo grado - ha escluso l'esistenza di regola generale evincibile dalla pronuncia sovranazionale, ma al contempo ha annotato la necessità di valutazione secondo la specifica situazione processuale. Ed in specie Voverturning è stato appunto fatto discendere dalla Corte territoriale anche in forza dell'esame, per la prima volta, delle condotte ed in genere del comportamento processuale del ricorrente, sulle quali quest'ultimo non era stato mai chiamato ad interloquire. 4.3. In relazione poi al secondo motivo di censura, la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta difensiva di esaminare il coimputato che aveva scelto il patteggiamento, assumendone l'inutilità in quanto - già giudicato - egli non aveva nulla da perdere nello scagionare il connazionale nigeriano, altresì abbandonando l'iniziale linea difensiva rivolta ad addossare a terzi la "paternità" dello stupefacente. 4.3.1. In proposito, è stato affermato da questa Corte di legittimità che, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425). A questo riguardo, da un lato l'impugnazione del Pubblico ministero si è anzitutto proprio doluta dell'interpretazione data dal Tribunale tarantino all'assunzione di responsabilità del coimputato. D'altro canto non può essere condotta ex ante, come accaduto in specie, una valutazione circa gli esiti plausibili dell'esame richiesto e disatteso. Tanto più che, a norma dell'art. , 197- bis cod. proc. pen., il coimputato ben poteva essere esaminato, con l'obbligo di dichiarare il vero.Come ha invero rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, "le ragionevoli valutazioni espresse dalla Corte di appello, in merito al tenore delle affermazioni che verosimilmente tale Jerry avrebbe reso ed alle ragioni di queste affermazioni, invero, possono rilevare solo in un secondo momento, in sede di valutazione dell'attendibilità delle affermazioni di costui ed alla luce del complessivo materiale probatorio raccolto". 5. La sentenza impugnata va quindi annullata alla stregua delle considerazioni che precedono, di cui terrà altresì conto la Corte di Appello di Lecce nel nuovo giudizio in sede di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna