Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 42410/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di BENEVENTO, sez. riesame misure cautelari reali.

Esaminati gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare alla chiesta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre tempestivamente e con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe [con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del natante mod.

APREA 48, denominato XIRIE, intestato alla BASILE s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]. - della quale il ricorrente è legale rappresentante, disposto nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen.), deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 111 Cost., 321, comma 2, 322, 322-ter, 324 cod. proc. pen., 512-bis e 648-bis cod. pen., nonché dell'art. 649 cod. proc. pen. (per violazione del principio del ne bis in idem), in riferimento alla asseritamente indebita riemissione del decreto di sequestro a seguito del suo iniziale annullamento, e per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., in riferimento alla asserita violazione dell'obbligo di autonoma valutazione.

A seguito della richiesta di trattazione orale della difesa del ricorrente, è stata fissata l'odierna udienza camerale, nel corso della quale si è preso atto della sopravvenuta dichiarazione di rinuncia alla predetta richiesta, operata dal medesimo difensore; all'esito, dopo la relazione, udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, il collegio si è ritirato in camera di consiglio per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato da soggetto non legittimato.

1. Deve premettersi che, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve ritenersi irretrattabile, in quanto, ove si consentisse alla parte che la ha formulata, di revocarla a suo piacimento, ne deriverebbe, nella sostanza inesorabilmente, la successiva impossibilità di rispettare i termini previsti dall'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare; ciò comporterebbe, a tutela del diritto al contraddittorio della parte pubblica e delle altre parti private, la necessità di differire ulteriormente la trattazione, allungando immotivatamente la durata del procedimento, in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma 2, Cost., ancor più rilevante in riferimento all'esercizio della giurisdizione cautelare.

A parere del collegio, quindi, la richiesta di trattazione orale comporta la non revocabile applicazione dell'ordinaria forma di procedimento prevista dagli artt. 325, 311 e 127 cod. proc. pen., a norma dei quali i difensori delle parti sono sentiti se compaiono.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

2.1. Il provvedimento cautelare impugnato risulta emesso in danno dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., rispetto ai quali l'odierno ricorrente (a sua volta indagato per i reati di cui ai capi 512-bis e 648-bis cod. pen., in ordine ai quali, peraltro, l'impugnato sequestro non risulta disposto), alla stregua delle contestazioni provvisorie, è estraneo.

Il BASILE, legale rappresentante della BASILE s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cui risulta intestato il natante del quale si chiede il dissequestro, agisce, pertanto, in qualità di terzo proprietario estraneo ai reati in ordine ai quali risulta disposto il sequestro, ed, in quanto tale, può proporre impugnazione unicamente a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01; Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894 - 01, Borrelli ed altro), non rinvenuta in atti e neppure menzionata dal difensore che ha sottoscritto il ricorso, che si qualifica unicamente come tale, non anche come procuratore speciale del ricorrente (di qui, in ogni caso, il difetto di specificità del ricorso su un fondamentale requisito di legittimazione, poiché l'obbligo di accesso agli atti gravante sul giudice di legittimità in relazione alla questioni di natura processuale - Sez. un., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro - postula pur sempre la previa soddisfazione dell'onere di specificità da parte del ricorrente, necessaria per guidare la Corte nell'attività di verifica del contenuto degli atti, che deve essere necessariamente selettiva, e non indiscriminata).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle amme de.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di BENEVENTO, sez. riesame misure cautelari reali. Esaminati gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare alla chiesta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre tempestivamente e con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe [con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del natante mod. APREA 48, denominato XIRIE, intestato alla BASILE s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]. - della quale il ricorrente è legale rappresentante, disposto nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen.), deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 111 Cost., 321, comma 2, 322, 322-ter, 324 cod. proc. pen., 512-bis e 648-bis cod. pen., nonché dell'art. 649 cod. proc. pen. (per violazione del principio del ne bis in idem), in riferimento alla asseritamente indebita riemissione del decreto di sequestro a seguito del suo iniziale annullamento, e per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., in riferimento alla asserita violazione dell'obbligo di autonoma valutazione. A seguito della richiesta di trattazione orale della difesa del ricorrente, è stata fissata l'odierna udienza camerale, nel corso della quale si è preso atto della sopravvenuta dichiarazione di rinuncia alla predetta richiesta, operata dal medesimo difensore; all'esito, dopo la relazione, udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, il collegio si è ritirato in camera di consiglio per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato da soggetto non legittimato. 1. Deve premettersi che, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve ritenersi irretrattabile, in quanto, ove si consentisse alla parte che la ha formulata, di revocarla a suo piacimento, ne deriverebbe, nella sostanza inesorabilmente, la successiva impossibilità di rispettare i termini previsti dall'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare; ciò comporterebbe, a tutela del diritto al contraddittorio della parte pubblica e delle altre parti private, la necessità di differire ulteriormente la trattazione, allungando immotivatamente la durata del procedimento, in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma 2, Cost., ancor più rilevante in riferimento all'esercizio della giurisdizione cautelare. A parere del collegio, quindi, la richiesta di trattazione orale comporta la non revocabile applicazione dell'ordinaria forma di procedimento prevista dagli artt. 325, 311 e 127 cod. proc. pen., a norma dei quali i difensori delle parti sono sentiti se compaiono. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il provvedimento cautelare impugnato risulta emesso in danno dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., rispetto ai quali l'odierno ricorrente (a sua volta indagato per i reati di cui ai capi 512-bis e 648-bis cod. pen., in ordine ai quali, peraltro, l'impugnato sequestro non risulta disposto), alla stregua delle contestazioni provvisorie, è estraneo. Il BASILE, legale rappresentante della BASILE s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cui risulta intestato il natante del quale si chiede il dissequestro, agisce, pertanto, in qualità di terzo proprietario estraneo ai reati in ordine ai quali risulta disposto il sequestro, ed, in quanto tale, può proporre impugnazione unicamente a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894 - 01, Borrelli ed altro), non rinvenuta in atti e neppure menzionata dal difensore che ha sottoscritto il ricorso, che si qualifica unicamente come tale, non anche come procuratore speciale del ricorrente (di qui, in ogni caso, il difetto di specificità del ricorso su un fondamentale requisito di legittimazione, poiché l'obbligo di accesso agli atti gravante sul giudice di legittimità in relazione alla questioni di natura processuale - Sez. un., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro - postula pur sempre la previa soddisfazione dell'onere di specificità da parte del ricorrente, necessaria per guidare la Corte nell'attività di verifica del contenuto degli atti, che deve essere necessariamente selettiva, e non indiscriminata). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle amme de. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 Il Consigliere estens
Decreto Cassazione n. 42410/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris