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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 38114/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9182/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 4300/2017 depositata il14/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino con sentenza del 14 settembre 2017, n. 4300, decidendo in sede di impugnazione, ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace della stessa città del 18 luglio 2016, che aveva disatteso a sua volta la domanda di condanna proposta contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di € 2.669,53, pari al rimborso della ulteriore metà dell’importo del capitale ed interessi, dovuti sui buoni postali fruttiferi intestati alla dante causa dell’attore, sussistendo un soggetto cointestatario in vita.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il soccombente, con un unico motivo.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 d.P.R. n. 156 del 1973, Codice postale, artt. 187, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989, art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999 e 9 d.m.

Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente ha accettato, quale erede universale, l’eredità della dante causa, cointestataria dei buoni, e la clausola c.d. pari facoltà di rimborso implica, ai sensi del d.P.R. n. 156 del 1973, applicabile ratione temporis– essendo stati i titoli emessi nel 1975 e nel 1976 – che i buoni, in quanto titoli nominativi rimborsabili a vista, legittimano l’avente diritto al ritiro del valore totale del buono ed alla sua estinzione, senza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia diritto di condizionare l’obbligo relativo all’espletamento delle pratiche di successione.

Secondo un diverso percorso interpretativo, seguito da App.

Milano n. 4504 del 2017, si applicano bensì anche le norme di esecuzione del d.P.R. n. 256 del 1989, pur entrate in vigore in epoca successiva all’emissione dei buoni, ma appunto l’art. 208 del medesimo decreto stabilisce la rimborsabilità dei buoni presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi, onde il rimborso non è condizionato ad alcun ulteriore evento, anche nell’ipotesi di decesso di altro intestatario del medesimo buono, non potendo controparte pretendere dunque la quietanza congiunta degli aventi diritto.

2. – Il tribunale ha – in una decisione che si rende poco perspicua, atteso l’uso inadeguato del virgolettato per lunghi brani, tale da creare confusione tra la citazione di precedenti ed il proprio autonomo argomentare – a ben vedere ritenuto che, in caso di cointestazione di buoni postali fruttiferi muniti di clausola di “pari facoltà di riscossione”, ove uno dei cointestatati venga a mancare, gli eredi possono ottenere l’integrale rimborso solo dimostrando di essere titolari anche per la quota del cointestatario superstite, oppure occorrerà la quietanza di tutti gli aventi di diritto.

3. –Il motivo è fondato.

Questa Corte, affrontando questioni analoghe, ha svolto alcune riflessioni, all’esito delle quali è pervenuta all’affermazione del principio di diritto, da cui ora non vi sono ragioni per discostarsi.

Dapprima, invero, si è affermato che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati sia applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento: onde, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso va eseguito solo con quietanza di tutti gli aventi diritto (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137).

In seguito, con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione (Cass. 5 agosto 2020, n. 16683), la Corte ha ritenuto che la questione sottesa alla clausola “pari facoltà di rimborso” dovesse essere, per il suo rilievo nomofilattico ed in ragione della sua diffusione nei contratti predisposti dalla attuale controricorrente, rinviata alla pubblica udienza.

In tal modo, questa Corte (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639) ha affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.

4. – Ne deriva, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per la decisione della controversia alla stregua del principio esposto; ad esso s i demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9182/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 4300/2017 depositata il14/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino con sentenza del 14 settembre 2017, n. 4300, decidendo in sede di impugnazione, ha respinto l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace della stessa città del 18 luglio 2016, che aveva disatteso a sua volta la domanda di condanna proposta contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di € 2.669,53, pari al rimborso della ulteriore metà dell’importo del capitale ed interessi, dovuti sui buoni postali fruttiferi intestati alla dante causa dell’attore, sussistendo un soggetto cointestatario in vita. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il soccombente, con un unico motivo. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 d.P.R. n. 156 del 1973, Codice postale, artt. 187, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989, art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999 e 9 d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente ha accettato, quale erede universale, l’eredità della dante causa, cointestataria dei buoni, e la clausola c.d. pari facoltà di rimborso implica, ai sensi del d.P.R. n. 156 del 1973, applicabile ratione temporis– essendo stati i titoli emessi nel 1975 e nel 1976 – che i buoni, in quanto titoli nominativi rimborsabili a vista, legittimano l’avente diritto al ritiro del valore totale del buono ed alla sua estinzione, senza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia diritto di condizionare l’obbligo relativo all’espletamento delle pratiche di successione. Secondo un diverso percorso interpretativo, seguito da App. Milano n. 4504 del 2017, si applicano bensì anche le norme di esecuzione del d.P.R. n. 256 del 1989, pur entrate in vigore in epoca successiva all’emissione dei buoni, ma appunto l’art. 208 del medesimo decreto stabilisce la rimborsabilità dei buoni presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi, onde il rimborso non è condizionato ad alcun ulteriore evento, anche nell’ipotesi di decesso di altro intestatario del medesimo buono, non potendo controparte pretendere dunque la quietanza congiunta degli aventi diritto. 2. – Il tribunale ha – in una decisione che si rende poco perspicua, atteso l’uso inadeguato del virgolettato per lunghi brani, tale da creare confusione tra la citazione di precedenti ed il proprio autonomo argomentare – a ben vedere ritenuto che, in caso di cointestazione di buoni postali fruttiferi muniti di clausola di “pari facoltà di riscossione”, ove uno dei cointestatati venga a mancare, gli eredi possono ottenere l’integrale rimborso solo dimostrando di essere titolari anche per la quota del cointestatario superstite, oppure occorrerà la quietanza di tutti gli aventi di diritto. 3. –Il motivo è fondato. Questa Corte, affrontando questioni analoghe, ha svolto alcune riflessioni, all’esito delle quali è pervenuta all’affermazione del principio di diritto, da cui ora non vi sono ragioni per discostarsi. Dapprima, invero, si è affermato che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati sia applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento: onde, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso va eseguito solo con quietanza di tutti gli aventi diritto (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137). In seguito, con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione (Cass. 5 agosto 2020, n. 16683), la Corte ha ritenuto che la questione sottesa alla clausola “pari facoltà di rimborso” dovesse essere, per il suo rilievo nomofilattico ed in ragione della sua diffusione nei contratti predisposti dalla attuale controricorrente, rinviata alla pubblica udienza. In tal modo, questa Corte (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639) ha affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. 4. – Ne deriva, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per la decisione della controversia alla stregua del principio esposto; ad esso s i demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione, an
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