CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11636/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 3898/2019 proposto da: doBank s.p.a., quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in Roma alla via Guidobaldo del Monte n. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 297/2018 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 01/02/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La doBank S.p.a. quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, di rigetto dell’appello avverso sentenza del Tribunale di Larino, che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3898/2019 Numero sezionale 195/2022 Numero di raccolta generale 11636/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 complessiva somma di oltre duecentodiecimila euro (€ 210.980,85), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale confideiussore della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo carente la prova dell’entità del credito garantito (esigendosi dal giudice del merito gli estratti conto intermedi di tutto il corso del rapporto) e non sufficiente a tale fine la ricognizione del debito, assorbite le subordinate censure di nullità del contratto di fideiussione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola controricorrente ha depositato memoria, in ambito telematico. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. Il primo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2727 e 2729 cod. civ, e afferma che i giudici di merito non avevano tenuto conto dell’avvenuta produzione degli estratti conto scalari. Il secondo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ, posto che vi era soccombenza soltanto parziale, perché l’esposizione debitoria era stata ritenuta sussistente. Preliminare all’esame dei singoli motivi del ricorso, è la questione relativa alla ritualità, sotto il profilo della specialità, della procura alle liti in forza della quale l’unico difensore che ha proposto il ricorso per cassazione per la doBank S.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha agito (in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] assume le sole vesti di difensore domiciliatario, come fatto palese dall’intestazione del ricorso). Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 3898/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3898/2019 Numero sezionale 195/2022 Numero di raccolta generale 11636/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 In atti, invero, non è rinvenibile alcuna procura speciale alla lite, sulla cui base proporre ricorso per cassazione. L’unica procura allo stato rinvenuta in atti, suscettibile di potersi ritenere fonte dei poteri dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la doBank S.p.a., è la procura generale alle liti, citata nell’epigrafe del ricorso, formata per atto pubblico del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Verona, resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. N. 67428, raccolta n. 18569 e ritualmente allegata in atti, in copia. La detta procura alle liti non contiene alcun riferimento al giudizio di cassazione, se non l’usuale riferimento a ogni stadio e grado del giudizio, con facoltà di transigere e quietanzare, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e commissione amministrativa della Repubblica e presso le varie circoscrizioni dei Tribunali. La procura alle liti così conferita non presenta i requisiti di idoneità per poterla ritenere speciale, e quindi riferita al giudizio di legittimità, in quanto è di gran lunga antecedente all’emanazione della sentenza d’appello impugnata, resa, come incontroverso, nell’anno 2018, a seguito di un’impugnazione proposta nell’anno 2015. In adesione all’orientamento nomofilattico di questa Corte, il Collegio ritiene che la detta procura non assuma carattere alcuno di specialità e sia, pertanto, inidonea al conferimento di valido potere ai fini dell’instaurazione del giudizio di cassazione (Sez. U n. 10266 del 27/04/2018 Rv. 648132 – 03, con riferimento ad atto del processo in forma di documento informatico e alla sua firma digitale in formato PAdES e in formato CAdES), secondo il quale: «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi». Ad. 01/02/2022 CC R.G.N. 3898/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3898/2019 Numero sezionale 195/2022 Numero di raccolta generale 11636/2022 L’orientamento richiamato è risalente e stabile (anche con Data pubblicazione 11/04/2022 riferimento a processi celebrati con atti in sola forma cartacea si veda, pressoché in termini, ossia con riferimento a una procura notarile, la massima di Cass. n. 07084 del 28/03/2006 Rv. 590629 - 01): «Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. (La Corte ha, nella specie, conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data antecedente all'emanazione della sentenza impugnata)». Il ricorso della doBank S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. è, pertanto, dichiarato inammissibile e nessuna attività può ritenersi validamente svolta in questa sede dalla ricorrente, sicché le richieste formulate nell’atto in apparenza a lei riferito non possono essere neppure prese in considerazione. Le spese di lite, di questo giudizio di legittimità, seguono il regime della soccombenza e sono liquidate, valutata l’attività processuale in relazione al valore della controversia, come in dispositivo e devono, altresì, distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente, che ha reso la dichiarazione di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 3898/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3898/2019 Numero sezionale 195/2022 Numero di raccolta generale 11636/2022 titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto Data pubblicazione 11/04/2022 (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00, oltre euro 300,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 3898/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :