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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:550
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CJ0230_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo, con riguardo alle chiamate al numero di emergenza europeo «112», messo le informazioni relative all’ubicazione del chiamante a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»). 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0230_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108, pag. 51). [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo, con riguardo alle chiamate al numero di emergenza europeo «112», messo le informazioni relative all’ubicazione del chiamante a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»). 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris