CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI6,3,to a \ry.istr-gl--e partii j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24047/24 [OSCURATO:PERSONA] + 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'ar 372 cod. pen., ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione d; legge in ordine alla mancata considerazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/20