CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 27553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], per quanto formalmente denunzino rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati laddove pongono questioni giuridiche o deducono vizi motivazionali. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con l'inidoneità della misura a contribuire concretamente alla rieducazione per la mancanza o inadeguatezza delle attività proposte. In particolare, nota correttamente il Tribunale, l'assenza non solo di attività lavorative ma anche di lavori socialmente utili o di attività di volontariato o formative equipollenti e, quindi, della possibilità in radice di formulare una prognosi positiva in ordine all'esito della prova. Trattasi di valutazione ineccepibile sul piano giuridico, posto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte se è vero che lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma stabile non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è altrettanto vero che essa rappresenta, insieme con l'attività di volontariato, uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, salvo soltanto il caso in cui l'interessato non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (ex plurimis Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 , dep. 2019, Rv. 274869; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009 Rv. 244735 - 01). Il ricorrente nulla di concreto ha opposto a siffatte argomentazioni, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa lettura delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario. 2. [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere es