CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 27869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11817/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso; -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RONCI ITALIA PRIMA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p er procura in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 2500/2018depositata il 9 . 10 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 32/2011 del 17/18.1.2011 il Tribunale di Rimini accogliendo parzialmente la domanda di usucapione avanzata il 30.5.2006 daRonci Vincenzo, Erminia, [OSCURATO:PERSONA], Italia, Vittoria e Maria nei confronti degli intestatari catastali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali subentravano quali eredi i figli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Anna ed Angelo, accertava che gli attori, già proprietari della particella 50 del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini, avevano acquistato per intervenuta usucapione la proprietà di una porzione della confinante particella 35 (poi 1063) del foglio 61, partita 31612 del NCT del Comune di Rimini. Tale porzione, in parte costituita dall’area di sedime della loro abitazione ed in parte dall’area di pertinenza del fabbricato recintata, era meglio identificata come area punteggiata nella piantina allegata alla CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (prodotta dagli attori come doc. 11), che era stata espletata tra le stesse parti nel procedimento n. 2936/2002 RG del Tribunale di Rimini, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano promosso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei Ronci per rivendicare ed ottenere il rilascio della particella 1063 del foglio 61, partita 31612 del NCT del Comune di Rimini, che insieme ad altri terreni avevano acquistato il 26.6.1996 dall’istituto IPAB [OSCURATO:PERSONA] di Riposo per inabili al lavoro S. Croce o Valloni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che sostenevano di avere in precedenza detenuto fin dal 1969 in virtù del contratto di affitto di fondo rustico concluso il 28.5.1969 col suddetto istituto, essendosi limitati in quel procedimento i Ronci a chiedere il rigetto dell’azione di rivendica perché in loro possesso da molti anni. Il procedimento n.2936/2002 RG si era concluso in primo grado con la sentenza n.1256/2007 del 30.5/18.12.2007 del Tribunale di Rimini, che accertato il confine catastale e disattese le richieste istruttorie difensive dei Ronci relative al possesso, aveva accolto l’azione di rivendicazione condannando i Ronci a rilasciare la porzione occupata della particella 35 (poi 1063) del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini fino al confine catastale con la loro proprietà confinante. Tale ultima sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 138/2013 del 6.2.2013, che era però cassata con rinvio dall’ordinanza n. 24619/2018 della Suprema Corte per la mancata ammissione dei mezzi istruttori che erano stati richiesti dai Ronci sulla situazione di fatto (in particolare sul posizionamento di paletti e piante secolari atti a determinare un confine di fatto diverso da quello catastale). Avverso la sentenza n. 32/2011 del 17/18.1.2011 del Tribunale di Rimini che aveva accolto la domanda di usucapione dei Ronci proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nelle more con subentro degli eredi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto di tale domanda e resistevano i Ronci. La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 2500/2018 del 9.10.2018 rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificato ai Ronci il 9.4.2019 [OSCURATO:PERSONA], Anna ed Angelo, affidandosi a tre motivi, e resistono con controricorso notificato il 15.5.2019 [OSCURATO:PERSONA], Erminia, Vittoria Seconda, Maria, [OSCURATO:PERSONA] ed Italia Prima. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa è stata trattenuta in decisione nell ’ adunanza camerale del 28.9.2023. [OSCURATO:PERSONA]. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per errore di percezione in relazione al contenuto oggettivo della denuncia di cambiamento presentata ai sensi dell’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1249 dai Ronci il 30.5.1987 (documento 1 del fascicolo di primo grado dei Ronci). Assumono i ricorrenti che la Corte d’Appello di Bologna, travisando il contenuto proprio del suddetto documento, destinato a segnalare il cambio di destinazione del terreno conseguente all’edificazione su di esso di un nuovo fabbricato o di una nuova costruzione stabile da considerarsi immobile urbano, e non a svolgere invece la funzione della dichiarazione di variazione nella consistenza (da effettuare in caso di sopraelevazione di immobile già esistente), e travisando il suo testo letterale (vi si legge “I sottoelencati possessori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ronci Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano a codesto Ufficio tecnico Erariale che nelle particelle di cui ai quadri di pagina 2 e 3 sono stati introdotti cambiamenti dello stato dei terreni a seguito di edificazione di nuova costruzione, da considerarsi immobile urbano ai sensi dell’art. 4 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.1249” ed alla pagina 3 gli stessi Ronci hanno dichiarato che “la ditta dichiarata nel frontespizio non ha titolo legale reso pubblico e pertanto si riporta di seguito la Ditta da intestare all’impianto del C.E.U., secondo le norme di conservazione del catasto: per la particella n. 35b di mq 112: casa di riposo per inabili al lavoro santa croce o valloni proprietario del terreno”), abbia ritenuto desumibile dal documento in questione la mancata verificazione di ampliamenti della sagoma perimetrale del fabbricato dei Ronci riferendo la denuncia di cambiamento n. 67027 del 1987 ad una mera sopraelevazione del preesistente fabbricato, laddove se invece da tale documento fosse stato desunto l’ampliamento dell’area di sedime del fabbricato dei Ronci determinante la necessità di segnalare il cambio di destinazione del terreno di pertinenza nel 1987, ne sarebbe risultata la prova della mancata maturazione dell’usucapione ordinaria ventennale per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei ricorrenti, introdotto il giudizio di rivendica della particella 1063 (già 35) del foglio 61, partita 31612 del NCT del Comune di Rimini contro i Ronci il 7.6.2002, e quindi prima che decorressero venti anni dal 1987. Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia inammissibile in quanto volto a far valere non un errore di percezione da parte della Corte d’Appello di Bologna del contenuto oggettivo della denuncia di cambiamento presentata ai sensi dell’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1249 dai Ronci il 30.5.1987 (documento 1 del fascicolo di primo grado dei Ronci) oggetto di discussione tra le parti, sindacabile davanti alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 360 comma primo n.4) per violazione dell’art. 115 c.p.c. (vedi intal senso Cass. 21.12.2022 n. 37382; Cass. ord. n.26209/2022; Cass. n. 13918/2022; Cass. ord. n. 12971/2022; Cass. ord. n. 9356/2017; Cass. 25.5.2015 n. 10749), ma un’errata valutazione degli elementi di prova da esso desumibili, sindacabile solo attraverso l’impugnazione davanti ai giudici di merito. L’art. 115 c.p.c., infatti, nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (oltre ai fatti non specificatamente contestati), rende censurabile non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti), ma anche la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito. Il giudice di merito, attraverso l’osservazione e la valutazione, trae dall’elemento di prova e/o dal mezzo di prova informazioni che, in misura più o meno diretta, porrà a fondamento della conferma, positiva o negativa, circa la sussistenza (o insussistenza) del fatto decisivo in contestazione e nell’esprimere in sentenza il risultato della prova, è chiamato a selezionare da ogni elemento o mezzo di prova, ritualmente assunto, uno specifico contenuto informativo che, alla luce delle informazioni desunte dagli altri elementi e mezzi disponibili, utilizzerà nel comporre il ragionamento probatorio, in cui si articola la decisione. Orbene, è indubbio che l’attività di selezione di un dato informativo tra tutti i dati informativi astrattamente desumibili da un elemento o da un mezzo di prova, in quanto espressione del prudente apprezzamento del giudice di merito, è attività riconducibile in via esclusiva al sindacato del giudice di merito ed è estranea al sindacato della Corte di legittimità, con la conseguenza che non è denunciabile come vizio della decisione di merito. Parimenti indubbio è che la parte interessata non può più, una volta esaurito il corso dei giudizi di merito, ridiscutere in sede di legittimità le modalità attraverso le quali il giudice di merito ha valutato, dopo averlo selezionato, il materiale probatorio ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. Tuttavia, in sede di legittimità, la parte interessata - oltre a poter denunciare l’omesso esame (da parte del giudice di merito) di specifici fatti (di ordine principale o secondario e comunque di carattere decisivo), che siano stati oggetto di contraddittorio processuale - può denunciare l ’ inesistenza di un ’ informazione probatoria, che, proprio perché inesistente, illegittimamente è stata posta a fondamento della decisione di merito. La verifica di tale inesistenza (la verifica, cioè, dell’inesistenza di una qualsivoglia, reale connessione giuridicamente significativa del singolo dato probatorio, ritenuto in concreto decisivo, con l’elemento o con il mezzo di prova dal quale il giudice ha inteso ricavarlo) si risolve in un’operazione di raffronto tra l’elemento o il mezzo di prova utilizzato e il dato probatorio da esso desunto e, pur risentendo in ogni singolo caso della natura della prova in concreto acquisita (se libera o legale, dichiarativa o documentale, ecc.), non può rimanere estraneoal giudizio di legittimità. Osserva, pertanto, il Collegio, in conformità con quanto anche di recente affermato da questa stessa Corte (il riferimento è alla sentenza ed alle ordinanze sopra richiamate), che i dati informativi riferibili a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato dedotto o, pur essendolo stato, non è stato mai sentito; un documento che non è mai stato richiamato o che, pur essendo stato richiamato, non è mai stato prodotto, ecc.), ovvero i dati informativi che si riferiscono a fonti appartenenti al processo (uno specifico documento, in concreto ritualmente depositato; un determinato testimone, in concreto regolarmente escusso, ecc.), ma che si sostanziano nell’elaborazione di contenuti informativi che non si lasciano in alcun modo ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, alla fonte alla quale il giudice di merito ha viceversa inteso riferirle, non possono essere legittimamente posti a fondamento di una decisione di merito. Resta inteso che la violazione di legge, consistita nell’avvenuta illegittima decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art.115 c.p.c.), è deducibile sempre che la parte interessata abbia assolto ad un duplice onere: quello di prospettare, sul piano argomentativo, l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti al giudizio i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; nonché quello di specificare in che modo la sottrazione al giudizio di detti contenuti informativi (illegittimamente utilizzati dal giudice) si converta in un percorso argomentativo destinato a condurre ad una decisione a sé necessariamente favorevole. Il che si traduce nella più volte ribadita necessità che l’errore commesso dal giudice di merito nella percezione della prova sia stato decisivo, cioè un errore in assenza del quale la decisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza. Sulla base dei richiamati principi va detto che la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto di confermare la sentenza del Tribunale di Rimini di accoglimento della domanda di usucapione dei Ronci della porzione della particella 35 (poi 1063) del foglio 61, partita 31612 del NCT del Comune di Rimini, meglio identificata come area punteggiata nella piantina allegata alla CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (prodotta dagli attori come doc. 11), costituita dall’area di sedime del fabbricato di abitazione dei Ronci e dal terreno di pertinenza recintato ad esso annesso, sulla base delle prove testimoniali raccolte in primo grado, che avevano riferito di un possesso come proprietari da parte dei Ronci per oltre venti anni di tale porzione prima che il 7.6.2002 fosse loro notificata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa degli attuali ricorrenti, la citazione introduttiva del giudizio di rivendicazione, ed avevano riferito che il fabbricato dei Ronci non aveva subito nel tempo modifiche dell’area di sedime, ma solo una ristrutturazione con sopraelevazione. La denuncia di cambiamento n. 67027 del 1987 presentata dai Ronci, che la Corte d’Appello di Bologna, certamente influenzata dal contenuto delle prove testimoniali acquisite, ha ritenuto non ostativa alla maturazione dell’usucapione dei Ronci prima dell’esercizio contro di loro dell’azione di rivendica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché presentata a seguito di una pratica di ristrutturazione del fabbricato dei Ronci limitata alla sopraelevazione, senza estensione dell’area di sedime occupata dallo stesso, non contiene negli stralci testuali richiamati nel ricorso sopra riportati alcuna informazione probatoria sulla circostanza che nel 1987 il fabbricato dei Ronci sarebbe stato ampliato andando ad occupare una porzione della particella 1063 del foglio 61, partita 31612 del NCT del Comune di Rimini più ampia rispetto al passato ed in precedenza libera, limitandosi a ricollegare la denuncia di variazione catastale del terreno con passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati all’edificazione di una nuova costruzione (che ben può essere anche una mera sopraelevazione, richiedente uno specifico ed autonomo titolo edilizio) ed a riferire che il terreno pertinenziale del fabbricato ricadeva su una particella ancora intestata alla dante causa degli attuali ricorrenti. Questi ultimi, del resto, per cercare di ricavare dalla denuncia di cambiamento in esame l’informazione probatoria relativa ad un’asserita modifica dell’area di sedime del fabbricato nel 1987, che nel testo del documento non trova riscontro, fanno leva sul fatto che per una mera sopraelevazione del fabbricato i Ronci avrebbero dovuto fare ricorso ad una pratica di dichiarazione di variazione nella consistenza del fabbricato, e non ad una denuncia di cambiamento presentata ai sensi dell’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124, ma in questo modo non solo non tengono conto che i Ronci potrebbero avere avviato la pratica relativa al cambio di destinazione del terreno di pertinenza del fabbricato per supplire ad un difetto di accatastamento del loro risalente fabbricato, o più semplicemente potrebbero avere errato nella scelta della pratica catastale da avviare, ma soprattutto dimostrano che semplicemente non condividono la valutazione delle informazioni probatorie che la Corte d’Appello di Bologna ha desunto dalla denuncia di cambiamento e dalle testimonianze acquisite fornendo un’interpretazione comunque plausibile. Ove poi si volesse egualmente attribuire alla Corte d’Appello un errore nella valutazione delle informazioni probatorie desumibili dal documento in questione, si tratterebbe comunque di un errore non decisivo, dal momento che la circostanza che il risalente fabbricato dei Ronci non abbia mai subito modifiche dell’area di sedime risulta univocamente dalle testimonianze acquisite in primo grado. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per errore di percezione in relazione al contenuto oggettivo della CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 2936/2002 RG del Tribunale di Rimini (giudizio di rivendica promosso contro i Ronci da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e prodotta in primo grado dai Ronci come documento 10/11, nella quale era indicato che il fabbricato dei Ronci sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 era stato ampliato a nord sulla stessa via carraia interpoderale ed in parte sulla particella 35 (poi 1063) del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini. Richiamato quanto già esposto sulla distinzione tra errore di percezione sindacabile dalla Suprema Corte ed errore di valutazione della prova, il secondo motivo é inammissibile, in quanto la sentenza impugnata si é limitata a fare riferimento alla planimetria allegata alla CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento n. 2936/2002 RG del Tribunale di Rimini espletata nel giudizio di rivendica solo ai fini dell’esatta individuazione della porzione della particella 35 (poi 1063) del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini oggetto della domanda di usucapione accolta, avendo tale CTU rappresentato la diversa giacenza dei confini di fatto rispetto a quelli catastali. In ogni caso sul piano oggettivo tale CTU, che non è prova legale ed è soggetta a libera valutazione del giudice, alla pagina 6 capoverso si è limitata a fare un confronto tra i confini catastali delle particelle 35 (poi 1063), 59 e 50 del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini e l’ubicazione di fatto del fabbricato dei Ronci e della recinzione dell’area di pertinenza dello stesso, ed ha fatto riferimento ad un ampliamento del fabbricato dei Ronci rispetto alla sagoma catastale, (ossia ad un dato meramente grafico e non fisico), che è andato ad invadere la via carraia interpoderale e la particella 35, senza minimamente accertare se e quando vi sia stato un reale ampliamento dell’area di sedime occupata da tale fabbricato. Col terzo motivo i ricorrenti, richiamando i principi espressi dalla sentenza n. 11892/2016 della Corte di Cassazione, lamentano ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli articoli 1158, 1165, 2943, 2702, 2733 e 2697 cod. civ. per avere la Corte d’Appello di Bologna erroneamente, illogicamente ed immotivatamente tratto il convincimento dell’avvenuta usucapione travisando prove legali che avrebbero dimostrato che l’inizio del possesso ad usucapionem dei Ronci risaliva a non prima del 1985 per la recinzione - muratura dell’area di pertinenza del fabbricato dei Ronci (in tal senso si fa riferimento all’interrogatorio formale reso da [OSCURATO:PERSONA] ed alla consulenza tecnica di parte del geom. Selva doc. 11 dei Ronci), o del 1987 per l’ampliamento del fabbricato dei Ronci (in tal senso si fa riferimento alla CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] ed alla denuncia di cambiamento n. 67027 presentata dai Ronci il 30.5.2007 all’UTE di Forlì), e che pertanto non sarebbero decorsi i venti anni necessari alla maturazione dell’usucapione prima della notificazione ai Ronci della domanda di rivendica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei ricorrenti, del 7.6.2002. Il terzo motivo èinammissibile per quanto attiene alla consulenza tecnica di parte del geom. Selva, alla CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] ed alla denuncia di cambiamento n. 67027 presentata dai Ronci il 30.5.2007 all’UTE di Forlì, che non sono prove legali, e per quanto riguarda l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso non ha il contenuto ed il significato indicati dai ricorrenti. Va anzitutto ribadito il principio secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘ prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (vedi Cass. sez. un.30.9.2020 n. 20867; Cass. 5.9.2023 n. 25870). Nella fattispecie, non riconducibile alla previsione dell’art. 395 n. 4) cod. civ. in quanto la data di inizio del possesso ad usucapionem ha costituito un punto controverso sul quale le sentenze di primo e secondo grado che hanno accolto la domanda di usucapione si sono pronunciate, i ricorrenti oltre ad offrire una ricostruzione non rispondente al contenuto oggettivo della CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia di cambiamento n. 67027 del 1987 dei Ronci, come già sopra evidenziato, lamentano che la Corte d’Appello di Bologna, come già il Tribunale di Rimini in primo grado, basandosi sulle risultanze delle prove testimoniali per la formazione del loro convincimento, non abbia ritenuto dimostrato da tali fonti di prova e dalla consulenza tecnica di parte del geom. Selva doc. 11 dei Ronci che l’usucapione sarebbe stata tempestivamente interrotta dalla notifica della citazione per rivendicazione del 7.6.2002, ma sia la denuncia di cambiamento di destinazione a firma dei Ronci, non indirizzata agli attuali ricorrenti, o ai loro danti causa, e quindi comunque non qualificabile come confessione stragiudiziale, sia la CTU del geom. [OSCURATO:PERSONA], sia la consulenza tecnica di parte del geom. Selva, addirittura equiparabile ad una mera allegazione difensiva, non sono qualificate dalla legge come prove legali aventi un’efficacia vincolante e prevalente rispetto alle prove testimoniali, per cui la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nella libera formazione del suo convincimento ha apprezzato ai fini della prova le testimonianze assunte in primo grado senza violare prove legali acquisite. Quanto all’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale almeno in astratto poteva derivare la confessione giudiziale avente valore di prova legale, i ricorrenti hanno però riportato solo una parte della risposta data dalla predetta sul capitolo 7 (“il muretto fatto per impedire l’uscita dei cani èstato fatto nel 1985, 1986”), omettendo di indicare che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha indicato subito dopo nello stesso capitolo che il capitolo era stato fatto “dove prima c’era la rete di divisione” e che al capitolo 6 la stessa aveva dichiarato “Ad ogni modo la base della casa è stata sempre quella da quando sono nata 75 anni fa e da quando abitavano i miei genitori”, per cui nessuna prova legale è stata acquisita neppure da tale interpello circa l’ampliamento del sedime del fabbricato dei Ronci nel 1987 e circa la separazione dell’area di pertinenza di tale fabbricato dalla residua porzione della particella 35 del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini nel 1985-1986, in quanto alla realizzazione in quegli anni del muretto sottostante la rete preesisteva già nella stessa posizione una recinzione divisoria. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido , al pagamento, in favore dei contror