CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 38126/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità è inammissibile: secondo il costante insegnamento di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01); rilevato che, nella specie, la ricorrente si duole della scarsa attendibilità del riconoscimento fotografico (p. 3), e dell'attitudine dimostrativa riconosciuta a prove che, a tutto concedere, dimostrerebbero soltanto la sua disponibilità della vettura utilizzata per la consumazione del furto, ma non anche il suo concorso nel reato, non essendo provata sua presenza nel /ocus commissi delicti; considerato che i giudici di merito hanno ritenuto il concorso nel reato sulla scorta di un ben più ampio compendio probatorio, ovvero: 1) l'accertata presenza di 3 uomini all'interno dell'abitazione; 2) il successivo allontanamento a bordo di una vettura condotta da una ragazza che li attendeva, poi identificata nell'odierna ricorrente; 3) la fuga dei 3 uomini, osservata dai militari che inseguirono l'autovettura, non fermatasi una volta intimato l'alt; 4) la fuga della ragazza, il cui telefono cellulare era ancora agganciato al sistema bluetooth della vettura; 5) la presenza, sullo snnartphone in uso alla ricorrente, di un audio con una voce maschile che si diceva preoccupata per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era fuggita da un posto di blocco; ritenuto, pertanto, che le doglianze sono relative alla valutazione delle prove (di cui si riportano ampi stralci) ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell'iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione; rilevato che con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che la ricorrente indicò i nomi dei correi; considerato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01), censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29045 del 15/06/2022, Zaffonte, non mass.; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659 - 01, in fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma); rilevato che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte non risulta manifestamente illogica ovvero contraddittoria, avendo correttamente applicato i principi di diritto di questa Corte al caso di specie, affermando che la ricorrente non aveva riferito circostanze aventi utilità o concretezza nell'individuazione dei complici del reato di furto; considerato che il motivo sollecita un diverso apprezzamento di prove riprodotte solo in parte, e neppure oggetto di specifica allegazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso