CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 33531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4955/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1163/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] n. 4955/2020 R.G. Il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della società dichiarata fallita, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla società ex art. 146 l. fall.nella misura di € 789.128,81; che la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale della curatela del fallimento, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 759.078,60; che ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivie che gli intimati non si sono costituiti in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato in data 19 giugno 2025 rinuncia agli atti del giudizio, dando atto dell’intervenuta transazione con la curatela del fallimento; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte dichiar