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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41929/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];_ R.G.N. 19680/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado del 5 marzo 2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento della prova; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale ricostruito in maniera corretta l'ordine cronologico delle conversazioni intercettate durante le indagini; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie elstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];_ R.G.N. 19680/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado del 5 marzo 2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento della prova; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale ricostruito in maniera corretta l'ordine cronologico delle conversazioni intercettate durante le indagini; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie elstensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41929/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris