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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 50213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; y letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ad 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni oggettive della condotta e sulla intensità del dolo ( alla luce della non occasionalità dell'agire) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; y letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ad 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni oggettive della condotta e sulla intensità del dolo ( alla luce della non occasionalità dell'agire) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris